Art. 2.
    Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali
              dello studente e disposizioni finanziarie
  1.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.
567, l'articolo 6-bis e' sostituito dal seguente:
  «Articolo  6-bis (Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte
provinciali  degli  studenti).  -  1.  La Conferenza nazionale di cui
all'articolo 1,  comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2007, n. 75, assume la denominazione di Consiglio
nazionale  dei  presidenti delle consulte provinciali degli studenti;
esso  e'  organo  consultivo  del  Ministero  ed  assicura  una  sede
permanente  di confronto e di rappresentanza degli studenti a livello
nazionale.
  2. E' composto da tutti i presidenti eletti in ciascuna consulta.
  3. Il Consiglio svolge le seguenti funzioni:
    a) coordina  e cura lo scambio di informazioni relativamente alle
attivita' delle consulte provinciali degli studenti;
    b) promuove  1'ideazione e realizzazione di attivita' progettuali
di rilevanza nazionale, comunitaria ed internazionale;
    c) esprime,  su  richiesta  del Ministro o di propria iniziativa,
pareri  su  azioni  attinenti  la  partecipazione degli studenti e la
progettualita' delle consulte;
    d) promuove  indagini  conoscitive sulla condizione studentesca i
cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro;
    e) elabora  proposte  ed  indicazioni progettuali con particolare
attenzione   al   funzionamento   del  sistema  di  partecipazione  e
rappresentanza degli studenti.
  4.  Il Consiglio nazionale dei presidenti si dota di un regolamento
interno  che  ne fissa le modalita' organizzativo-gestionali, nonche'
la  pianificazione  delle  adunanze,  che,  comunque,  possono essere
convocate anche dal Ministro.
  5.  I componenti del Consiglio rimangono in carica fino al subentro
dei rispettivi successori.
  6.  Il Consiglio si articola in commissioni di lavoro, territoriali
e/o tematiche.
  7.  Il Ministero assicura il supporto organizzativo e la consulenza
tecnico-scientifica  riguardo  all'istituzione  ed  al  funzionamento
delle   consulte   provinciali   degli  studenti,  dei  coordinamenti
regionali  rappresentativi  e  del Consiglio nazionale dei presidenti
delle consulte provinciali degli studenti.».
  2.  L'articolo 6-bis  del  decreto  del Presidente della Repubblica
10 ottobre   1996,   n.   567,   recante,  in  rubrica,  disposizioni
finanziarie, assume la numerazione 6-ter.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 29 novembre 2007
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Fioroni,    Ministro   della   pubblica
                              istruzione
Visto, il Guardasigilli: Mastella

  Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2008
  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 6