Art. 2.
  Il modello previsto dall'art. 1 deve essere compilato dal datore di
lavoro   e   deve  essere  rilasciato  almeno  in  duplice  esemplare
(Originale  sottoscritto dal datore di lavoro e copia) insieme con le
istruzioni per la compilazione.
  Se  il  lavoratore  dipendente  e'  in  possesso  del  solo reddito
certificato  nel  modello,  il modello stesso va presentato, ai sensi
dell'art.  1,  quarto  comma,  lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  Il  modello  puo'  essere  utilizzato,  secondo  le indicazioni nel
medesimo  contenute, da parte del lavoratore dipendente che, oltre al
reddito  certificato dal modello stesso, sia possessore di redditi di
fabbricati;  in  tal  caso,  il modello costituisce dichiarazione dei
redditi  e  va  presentato  in  luogo  dell'ordinario  modello per la
dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
  In  entrambi  i  casi  previsti  dai commi precedenti il modello va
presentato in duplice esemplare (originale e copia).
  Il  modello puo' essere altresi' utilizzato, congiuntamente, per la
dichiarazione   dei   redditi   del   coniuge   non   legalmente   ed
effettivamente separato che possiede solo redditi di fabbricati.