Art. 2. Il modello previsto dall'art. 1 deve essere compilato dal datore di lavoro e deve essere rilasciato almeno in duplice esemplare (Originale sottoscritto dal datore di lavoro e copia) insieme con le istruzioni per la compilazione. Se il lavoratore dipendente e' in possesso del solo reddito certificato nel modello, il modello stesso va presentato, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il modello puo' essere utilizzato, secondo le indicazioni nel medesimo contenute, da parte del lavoratore dipendente che, oltre al reddito certificato dal modello stesso, sia possessore di redditi di fabbricati; in tal caso, il modello costituisce dichiarazione dei redditi e va presentato in luogo dell'ordinario modello per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. In entrambi i casi previsti dai commi precedenti il modello va presentato in duplice esemplare (originale e copia). Il modello puo' essere altresi' utilizzato, congiuntamente, per la dichiarazione dei redditi del coniuge non legalmente ed effettivamente separato che possiede solo redditi di fabbricati.