Art. 2.
Le  minute  dei  ruoli  di  cui  al  precedente art. 1 possono essere
trasmesse sui supporti  magnetici  contenenti  gli  elementi  per  la
formazione  dei ruoli e conformi alle specifiche tecniche che saranno
definite dall'Amministrazione finanziaria, d'intesa con il  Consorzio
nazionale concessionari.