Art. 9.
Se  il  ruolo  e'  da porre in riscossione in piu' rate, l'importo di
ogni articolo  di  ruolo  e'  arrotondato  per  eccesso  al  multiplo
corrispondente  al  numero  delle  rate in cui il ruolo stesso dovra'
essere riscosso.
La differenza risultante tra la  normale  tariffazione  del  ruolo  e
quella   arrotondata  e'  imputata  all'ente  impositore  o  all'ente
beneficiario se diverso dell'ente impositore.