Art. 9. Se il ruolo e' da porre in riscossione in piu' rate, l'importo di ogni articolo di ruolo e' arrotondato per eccesso al multiplo corrispondente al numero delle rate in cui il ruolo stesso dovra' essere riscosso. La differenza risultante tra la normale tariffazione del ruolo e quella arrotondata e' imputata all'ente impositore o all'ente beneficiario se diverso dell'ente impositore.