AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... ))
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge  30  dicembre  1988,  n.
548,  28  marzo 1989, n. 110, 29 maggio 1989, n. 196 e 5 agosto 1989,
n. 279.". I DD.LL. n.  548/1988,  n.  110/1989,  n.  196/1989,  e  n.
279/1989,  di contenuto pressoche' analogo, non sono stati convertiti
in legge  per  decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i  relativi
comunicati  sono  stati  pubblicati,  rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n.  51 del 2 marzo 1989, n. 123  del  29
maggio  1989, n. 176 del 29 luglio 1989 e n. 235 del 7 ottobre 1989).
                               Art. 1.
 Retribuzione    imponibile,   accreditamento   della   contribuzione
settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile.
  1.  La  retribuzione  da  assumere  come  base  per  il calcolo dei
contributi di previdenza e di  assistenza  sociale  non  puo'  essere
inferiore   all'importo   delle   retribuzioni  stabilito  da  leggi,
regolamenti, contratti  collettivi,  stipulati  dalle  organizzazioni
sindacali  piu'  rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi
collettivi  o  contratti   individuali,   qualora   ne   derivi   una
retribuzione  di  importo  superiore  a quello previsto dal contratto
collettivo.
  2.   Con  effetto  dal  1›  gennaio  1989  la  percentuale  di  cui
all'articolo  7,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto-legge   12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638 (a), e' elevata a 40.  A decorrere dal  periodo
di paga in corso alla data del 1› gennaio 1989, la percentuale di cui
al secondo periodo del predetto comma e' fissata a 9,50.
  3.  A decorrere dal periodo di paga in corso al 1› gennaio 1989, il
comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.  463,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638
(a), e' sostituito dai seguenti:
  "1.  Le  ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore
di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi  comprese
le  trattenute  effettuate  ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della
legge 30 aprile 1969, n. 153 (b), debbono essere comunque  versate  e
non  possono  essere  portate  a  conguaglio con le somme anticipate,
nelle forme  e  nei  termini  di  legge,  dal  datore  di  lavoro  ai
lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e
regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di
conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro
e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore  di
lavoro.
  1-bis.  L'omesso  versamento  delle  ritenute  di cui al comma 1 e'
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino  a  lire
due  milioni.  Il  relativo  versamento entro sei mesi dalla scadenza
della data stabilita per lo stesso e comunque,  ove  sia  fissato  il
dibattimento  prima  di  tale  termine,  non  oltre  le formalita' di
apertura del dibattimento stesso, estingue il reato".
  4.  A  decorrere  dal  periodo di paga in corso al 1› gennaio 1989,
l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863
(c), e' sostituito dal seguente:
  "5.  La  retribuzione  minima  oraria da assumere quale base per il
calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a  tempo
parziale,   si   determina   rapportando   alle  giornate  di  lavoro
settimanale  ad  orario  normale  il  minimale  giornaliero  di   cui
all'articolo   7   del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,  n.  638
(a),  e dividendo l'importo cosi' ottenuto per il numero delle ore di
orario  normale  settimanale  previsto   dal   contratto   collettivo
nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno".
__________
 
             (a) Il D.L. n. 463/1983 reca: "Misure urgenti in materia
          previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
          pubblica,  disposizioni  per  vari  settori  della pubblica
          amministrazione e proroga di taluni termini". Si  trascrive
          il  testo vigente dei primi quattro commi dell'art. 2 e del
          comma 1 dell'art. 7 di detto decreto:
   "Art. 2, commi 1, 1- bis  , 2 e 3. - 1. (( Le ritenute          ))
(( previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro     ))
(( sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le   ))
(( trattenute effettuate ai sensi, degli articoli 20, 21 e 22      ))
(( della legge 30 aprile 1969, n. 153 )) (v. successiva nota (b)   ))
(( ), (( debbono essere comunque versate e non possono essere      ))
(( portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei ))
(( termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto  ))
(( delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente   ))
(( denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di        ))
(( conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di  ))
(( lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore   ))
(( del datore di lavoro.                                           ))
    1-bis. (( L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma   ))
(( 1 e' punito con la reclusione fino a tre anni e con multa fino  ))
(( a lire due milioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla ))
(( scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia ))
(( fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le     ))
(( formalita' di apertura del dibattimento stesso, estingue il     ))
(( reato.                                                          ))
             2. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei
          contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e
          assistenziali  entro il termine stabilito, o vi provveda in
          misura inferiore, e' tenuto  al  versamento  di  una  somma
          aggiuntiva,   in  sostituzione  di  quella  prevista  dalle
          disposizioni che disciplinano la materia, fino a due  volte
          l'importo  dovuto,  ferme  restando  le  ulteriori sanzioni
          amministrative e penali. Per  la  graduazione  delle  somme
          aggiuntive  dovute  sui  premi  resta in vigore la legge 21
          aprile 1967, n. 272.
             3.   Nel   settore   agricolo,  per  quanto  attiene  la
          contribuzione unificata dovuta per gli operai,  le  ipotesi
          previste  dai precedenti commi si realizzano allorquando la
          mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente
          ad   una   omessa,   incompleta,   reticente   o   infedele
          presentazione delle denunce contributive previste dall'art.
          2  della  legge  18  dicembre  1964,  n. 1412, e successive
          modificazioni ed integrazioni.".
             "Art.  7,  comma  1.  -  1.  Il  numero  dei  contributi
          settimanali da accreditare  ai  lavoratori  dipendenti  nel
          corso   dell'anno   solare,   ai   fini  delle  prestazioni
          pensionistiche  a  carico  dell'Istituto  nazionale   della
          previdenza  sociale,  per ogni anno solare successivo al ((
          1988 )) e' pari a quello delle settimane  dell'anno  stesso
          retribuite   o   riconosciute   in   base  alle  norme  che
          disciplinano  l'accreditamento   figurativo,   sempre   che
          risulti  erogata,  dovuta o accreditata figurativamente per
          ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore  al
          40% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione
          a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore
          al  1›  gennaio  dell'anno  considerato.   A  decorrere dal
          periodo di paga in corso alla data del 1› gennaio  ((  1989
          ))  ,  il  limite  minimo  di retribuzione giornaliera, ivi
          compresa la  misura  minima  giornaliera  dei  salari  medi
          convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia
          di  previdenza  e  assistenza  sociale  non   puo'   essere
          inferiore  al  ((  9,50%  ))  dell'importo  del trattamento
          minimo mensile di pensione  a  carico  del  Fondo  pensioni
          lavoratori  dipendenti  in  vigore al 1› gennaio di ciascun
          anno.".
             (b)   La   legge  n.  153/1969  reca:  "Revisione  degli
          ordinamenti pensionistici e norme in materia  di  sicurezza
          sociale".  I  relativi  articoli  21,  22  e  23  recano la
          disciplina del cumulo della pensione con la retribuzione.
             (c) Il testo vigente dell'art. 5 del D.L. n. 726/1984 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (c) all'art. 1:
             Il  testo  dell'art.  5  del  D.L.  n.  726/1984 (Misure
          urgenti  a   sostegno   e   ad   incremento   dei   livelli
          occupazionali), come modificato dall'art. 1 del decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  5.  -  1.  I  lavoratori  che siano disponibili a
          svolgere attivita' ad orario inferiore  rispetto  a  quello
          ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per
          periodi predeterminati nel corso della settimana, del  mese
          o dell'anno possono chiedere di essere iscritti in apposita
          lista  di  collocamento.  L'iscrizione  nella   lista   dei
          lavoratori  a  tempo  parziale  non  e'  incompatibile  con
          l'iscrizione nella  lista  ordinaria  di  collocamento.  Il
          lavoratore  che venga avviato ad un lavoro a tempo parziale
          puo' chiedere  di  mantenere  l'iscrizione  nella  prima  o
          seconda  classe  della  lista ordinaria nonche' nella lista
          dei lavoratori a tempo parziale.
             2.   Il  contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale  deve
          stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate  le
          mansioni  e la distribuzione dell'orario con riferimento al
          giorno, alla settimana,  al  mese  e  all'anno.  Copia  del
          contratto  deve  essere  inviata  entro  trenta  giorni  al
          competente ispettorato provinciale del lavoro.
             3.  I  contratti  collettivi,  anche  aziendali, possono
          stabilire:
               a)  il  numero  percentuale dei lavoratori che possono
          essere impiegati a tempo parziale rispetto  al  numero  dei
          lavoratori a tempo pieno;
               b)  le  mansioni  alle  quali  possono  essere adibiti
          lavoratori a tempo parziale;
               c)   le   modalita'  temporali  di  svolgimento  delle
          prestazioni a tempo parziale.
             3-bis.  In caso di assunzione di personale a tempo pieno
          e' riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti  dei
          lavoratori  con  contratto  a tempo parziale, con priorita'
          per coloro che, gia'  dipendenti,  avevano  trasformato  il
          rapporto di lavoro da tempo pieno e tempo parziale.
             4.  Salvo diversa previsione dei contratti collettivi di
          cui al precedente comma 3, espressamente  giustificata  con
          riferimento a specifiche esigenze organizzative, e' vietata
          la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale  di
          lavoro  supplementare rispetto a quello concordato ai sensi
          del precedente comma 2.
 
(( 5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il  ))
(( calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a  ))
(( tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di       ))
(( lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di ))
(( cui all'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,     ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. ))
(( 638, e dividendo l'importo cosi' ottenuto per il numero delle   ))
(( ore di orario normale settimanale previsto dal contratto        ))
(( collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo      ))
(( pieno.                                                          ))
             6.  Gli assegni familiari spettano ai lavoratori a tempo
          parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una
          prestazione  lavorativa settimanale di durata non inferiore
          al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate  le
          ore  prestate  in  diversi  rapporti  di  lavoro.  In  caso
          contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le
          giornate  di  lavoro effettivamente prestate, qualunque sia
          il numero delle ore lavorate nella giornata.
             7.   Qualora   non   si  possa  individuare  l'attivita'
          principale per gli effetti dell'art.  20  del  testo  unico
          delle  norme sugli assegni familiari, approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.  797,  e
          successive   modificazioni  ed  integrazioni,  gli  assegni
          familiari  sono  corrisposti   direttamente   dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale.
             8.  Il  secondo comma dell'art. 26 del testo unico delle
          norme sugli assegni familiari, approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1955, n. 797, e'
          sostituito dal seguente:
             'Il  contributo  non  e' dovuto per i lavoratori cui non
          spettano gli assegni a norma dell'art. 2'.
             9. La retribuzione da valere ai fini della assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
          dei lavoratori a tempo parziale e' uguale alla retribuzione
          tabellare   prevista   dalla    contrattazione    per    il
          corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.
             10.  Su  accordo delle parti risultante da atto scritto,
          convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro sentito  il
          lavoratore  interessato,  e' ammessa, fermo restando quanto
          previsto dai commi 2, 3  e  3-bis,  la  trasformazione  del
          rapporto  di  lavoro  a tempo pieno in rapporto di lavoro a
          tempo parziale.
             11.  Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a
          tempo pieno in  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  e
          viceversa,  ai fini della determinazione dell'ammontare del
          trattamento di pensione si computa per intero  l'anzianita'
          relativa   ai   periodi   di   lavoro   a   tempo  pieno  e
          proporzionalmente    all'orario    effettivamente    svolto
          l'anzianita'   inerente   ai  periodi  di  lavoro  a  tempo
          parziale. La predetta disposizione trova  applicazione  con
          riferimento  ai  periodi  di lavoro successivi alla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto.
             12.   Ai   fini   della   qualificazione   dell'azienda,
          dell'accesso  a  benefici  di   carattere   finanziario   e
          creditizio  previsti  dalle  leggi,  nonche'  della legge 2
          aprile 1968, n. 482, i lavoratori  a  tempo  parziale  sono
          computati   nel   numero  complessivo  dei  dipendenti,  in
          proporzione all'orario svolto riferito alle ore  lavorative
          ordinarie   effettuate   nell'azienda,  con  arrotondamento
          all'unita' della frazione di orario superiore alla meta' di
          quello normale.
             13. Il datore di lavoro che assume o impieghi lavoratori
          a tempo parziale in violazione delle disposizioni di cui al
          precedente  comma  3 e' tenuto al pagamento, a favore della
          gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 40.000
          per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi.
             14.   Il   datore   di   lavoro  che  contravvenga  alla
          disposizione di cui al precedente comma 4  e'  assoggettato
          alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma 13.
          il  datore  di  lavoro  che  contravvenga  all'obbligo   di
          comunicazione  previsto nel precedente comma 2 e' tenuto al
          pagamento,   a   favore   della    gestione    contro    la
          disoccupazione, della somma di L. 300.000".