Art. 2.
                 Riscossione dei crediti contributivi
       rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva
  1.  Costituiscono  titolo  esecutivo,  ai  sensi  e per gli effetti
dell'articolo 474 del codice di procedura civile (a), le denunce,  le
dichiarazioni  e  gli atti di riconoscimento di debito resi agli enti
gestori  di  forme  di  previdenza  ed  assistenza  obbligatorie  dai
soggetti tenuti al versamento di contributi e premi agli enti stessi,
non seguiti da pagamento nel termine  stabilito,  limitatamente  alle
somme  denunciate,  dichiarate  o  riconosciute  e  non  pagate ed ai
relativi accessori di legge.
  2.  Costituiscono,  altresi',  titolo  esecutivo ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 474 del codice  di  procedura  civile  (a),  le
attestazioni  dei  dirigenti degli uffici territorialmente competenti
degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza  obbligatorie
relative  al  mancato  pagamento,  nel termine stabilito, di quote di
contribuzione in misura fissa e relativi accessori di legge dovuti, a
norma  delle  vigenti  disposizioni,  agli enti stessi dagli iscritti
negli elenchi di categoria, negli elenchi degli  esercenti  attivita'
commerciali e negli elenchi degli artigiani.
  3.  Ai  fini  della  riscossione,  anche disgiunta, dei contributi,
premi, sanzioni civili e sanzioni amministrative  gli  enti  pubblici
che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale
si avvalgono del potere di ordinanza-ingiunzione, di cui all'articolo
35  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689  (b),  ovvero emettono
ingiunzioni, ai sensi del regio decreto 14 aprile  1910,  n.  639(c),
ovvero  richiedono  decreti ingiuntivi, ai sensi degli articoli 633 e
seguenti  del  codice  di  procedura  civile  (a),   provvisoriamente
esecutivi,  ai  sensi  dell'articolo  642,  primo comma, del predetto
codice (a), cosi'  come  previsto  dall'articolo  1,  comma  13,  del
decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11 (d).
  4. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639 (c), per la riscossione delle somme di cui al  comma  3,  sono
notificate  da  un  funzionario  dell'ente  creditore,  con  le forme
previste  per  la  notificazione  degli  atti  nel  processo  civile.
L'opposizione alle predette ingiunzioni e' proposta, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla notificazione  dell'ingiunzione,  o
dell'ordinanza-ingiunzione,  al  pretore  in  funzione di giudice del
lavoro. Il giudizio di opposizione e' regolato dagli articoli  442  e
seguenti del codice di procedura civile (a). Le ingiunzioni emesse ai
sensi  del  regio  decreto  14  aprile   1910,   n.   639   (c),   le
ordinanze-ingiunzioni  emesse  ai sensi della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (b), per la riscossione delle somme di cui  al  comma  3,  gli
attestati  e  le certificazioni necessari per l'emissione dei decreti
ingiuntivi di  cui  agli  articoli  633  e  seguenti  del  codice  di
procedura  civile  (a), elaborati meccanograficamente, possono essere
sottoscritti a stampa dal funzionario delegato dal  presidente  degli
enti  pubblici  che  gestiscono  forme  obbligatorie  di previdenza e
assistenza. Parimenti possono essere sottoscritte a stampa  tutte  le
comunicazioni elaborate meccanograficamente.
  5.  Per  la  riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi,
gli enti gestori di forme di previdenza  ed  assistenza  obbligatorie
possono  avvalersi  del servizio centrale della riscossione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,  n.  43,  ai
sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 67 del decreto stesso (e).
  6.  Contro  i  ruoli  esattoriali  emessi  sulla  base  dei  titoli
esecutivi  e'  ammessa  opposizione.  L'opposizione  e  il   relativo
giudizio sono regolati dal comma 4. In pendenza del giudizio di primo
grado il pretore puo' sospendere l'esecuzione  del  ruolo  per  gravi
motivi.
  7.  In  attesa dell'entrata in funzione del servizio centrale della
riscossione, gli enti gestori di forme di  previdenza  ed  assistenza
obbligatorie  possono  avvalersi  del  sistema di riscossione a mezzo
ruoli esattoriali, secondo la  disciplina  prevista  per  le  imposte
dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso.
  8.  Per  la  riscossione  dei  contributi  e  dei  premi e relativi
accessori  di  legge,  i  cui  termini  di  pagamento  sono   scaduti
anteriormente  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto,
gli enti gestori di forme di previdenza  ed  assistenza  obbligatorie
possono  avvalersi  dei  sistemi  di  cui  ai  commi  5  e  7, con la
concessione da parte degli enti stessi, durante il periodo di vigenza
del  sistema  di  cui  al  comma  7,  di una tolleranza convenzionale
dell'obbligo del non riscosso come riscosso  pari  al  cinquanta  per
cento   dell'importo  di  ogni  rata.  Sono  fatti  salvi  i  decreti
ingiuntivi richiesti od emessi anteriormente alla data di entrata  in
vigore  della  legge  di conversione del presente decreto che saranno
messi in esecuzione entro la data di entrata in funzione del servizio
centrale  della riscossione, secondo le procedure previste dal codice
di procedura civile. Il limite del cinque  per  cento  all'incremento
degli  aggi  previsto  dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 12
dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla legge  10
febbraio 1989, n. 44 (f), non ha effetto per le riscossioni di cui al
presente articolo.
   9. (( (Soppresso dalla legge di conversione ). ))
  10.  Gli  oneri  relativi  ad aggi esattoriali, ovvero a compensi e
spese delle procedure esecutive, sono a carico dei soggetti tenuti al
pagamento dei contributi e dei premi.
  11.  Il  pagamento  rateale  dei  debiti  per  contributi, premi ed
accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza  obbligatorie,  ove  previsto  dalle disposizioni vigenti,
puo' essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega  di
quest'ultimo,  e  per  casi  straordinari  e  periodi limitati, ed in
relazione  a  rateazioni  non  superiori  a   dodici   mesi,   previa
autorizzazione  del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale,
dai comitati regionali, in  quanto  previsti  dall'ordinamento  degli
enti  medesimi.  Le  rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte
con provvedimento  motivato  e  sono  comunicate  trimestralmente  ai
Ministri  del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo
modalita' stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non
sono  consentite  per  ciascun  debito,  complessivamente, rateazioni
superiori  a  ventiquattro  mesi;   in   casi   eccezionali,   previa
autorizzazione  del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale,
possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.
  12.  E'  elevata  da  8,50  a  12  punti  la  maggiorazione  di cui
all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29  luglio  1981,  n.
402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.
537, e successive modificazioni e integrazioni (g), con effetto dalla
data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.
  13.  I  crediti  di  importo  non superiore a L. 35.000 per premi o
contributi  dovuti  agli   enti   pubblici   che   gestiscono   forme
obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data
di entrata in vigore del presente decreto,  sono  estinti  unitamente
agli accessori di legge e non si fa luogo alla loro riscossione.
  14.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nei confronti del Servizio contributi agricoli unificati  (SCAU)  per
tutte le contribuzioni riscosse dallo stesso.
  15.  Per  la  regolarizzazione  rateale  dei premi e dei contributi
previdenziali ed assistenziali e  dei  relativi  accessori  di  legge
dovuti  allo  SCAU,  per  gli  anni  1987 e precedenti, dai datori di
lavoro agricolo e  dai  coltivatori  diretti,  coloni  e  mezzadri  e
rispettivi concedenti, si applica il tasso di interesse legale.
  16.   Le   disposizioni  di  cui  al  numero  1)  del  primo  comma
dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n.  30,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  16 aprile 1974, n. 114 (h), devono
essere intese nel senso che il beneficio previsto  per  i  datori  di
lavoro  iscritti  negli  elenchi nominativi degli esercenti attivita'
commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive
modificazioni  ed  integrazioni  (i),  non  si applica agli agenti di
assicurazione.
  17. Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 gennaio
1986, n.  26  (l),  vanno  interpretati  nel  senso  che  lo  sgravio
aggiuntivo  ivi  previsto e' concesso alle imprese che gia' fruiscono
degli sgravi degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle  due
aliquote complessive previdenziali ed assistenziali.
  18.  La misura del contributo di cui all'articolo 25 della legge 28
febbraio 1986, n. 41 (m), per l'anno 1989 e' confermata pari al 2 per
cento.
  19.  I  soggetti  che  si  avvalgono  delle  disposizioni contenute
nell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.  69,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  27  aprile  1989, n. 154 (n), sono
tenuti, nei termini e  con  le  modalita'  previsti  dalla  normativa
fiscale,  ad  inviare  copia  delle  dichiarazioni  di  cui al citato
articolo  14  all'INPS  e  all'INAIL  ai  fini  delle   contribuzioni
previdenziali  ed  assistenziali  di  pertinenza. Il versamento delle
somme dovute deve essere effettuato, secondo le  modalita'  stabilite
dall'INPS e dall'INAIL, o in unica soluzione, entro il termine del 31
dicembre 1989, o in cinque rate, di  cui  la  prima  scadente  il  31
dicembre  1989.  Per  la  rateazione  si  applicano  le  disposizioni
previste   nella   fattispecie   dalla   normativa   fiscale.   Nelle
dichiarazioni  devono essere evidenziati i redditi imponibili ai fini
delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali. Il mancato  invio
delle  dichiarazioni  nei  termini  stabiliti anche ad una sola delle
amministrazioni  interessate  comporta  la  decadenza  dei   benefici
connessi  al  differimento  dei  termini  per  la presentazione delle
dichiarazioni stesse. Sulle somme non versate  all'INPS  e  all'INAIL
alle  scadenze  sopra  richiamate sono dovuti gli accessori di legge,
previsti per le contribuzioni previdenziali ed  assistenziali,  dalla
data  di  scadenza  dei  termini di pagamento. Sulle somme dovute per
contribuzioni previdenziali ed assistenziali ai  sensi  del  presente
comma relative alle quote di reddito non dichiarate o non rettificate
dagli istituti previdenziali anteriormente al 31 luglio 1989 non sono
applicati interessi e sanzioni di legge.
__________
 
             (a)  A  norma  dell'art. 474, primo comma, del codice di
          procedura civile l'esecuzione forzata non puo' avere  luogo
          che  in virtu' di un titolo esecutivo per un diritto certo,
          liquido ed esigibile. In virtu' del secondo comma,  n.  1),
          dello  stesso articolo sono titoli esecutivi le sentenze, e
          i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente
          efficacia esecutiva.
             Gli  articoli  633  e  seguenti  (fino all'art. 656) del
          medesimo   codice   di   procedura   civile   regolano   il
          procedimento di ingiunzione.
             Gli  articoli  442  e  seguenti  (fino all'art. 447) del
          ripetuto codice regolano  le  controversie  in  materia  di
          previdenza e di assistenza obbligatorie.
             (b)  Il  testo  dell'art.  35 della legge n. 689/1981 e'
          riportato in appendice.
             (c)  Il  R.D.  n.  639/1910 approva il testo unico delle
          disposizioni  di  legge  relative  alla  riscossione  delle
          entrate patrimoniali dello Stato. Si trascrive il testo del
          relativo art. 2:
             "Art.  2.  - Il procedimento di coazione comincia con la
          ingiunzione, la  quale  consiste  nell'ordine,  emesso  dal
          competente  ufficio  dell'ente  creditore,  di pagare entro
          trenta giorni, sotto pena degli atti  esecutivi,  la  somma
          dovuta.
             La ingiunzione e' vidimata e resa esecutoria dal pretore
          nella cui giurisdizione risiede l'ufficio  che  la  emette,
          qualunque  sia  la  somma  dovuta;  ed e' notificata, nella
          forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario  addetto
          alla  pretura  o  da  un  usciere  addetto  all'Ufficio  di
          conciliazione.
             L'ufficiale  giudiziario  o  l'usciere  dell'Ufficio  di
          conciliazione   deve   restituire   all'ufficio   emittente
          l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita
          notificazione.
             Per  la  intimazione  ai  debitori  d'ignoto  domicilio,
          residenza  o   dimora,   o   residenti   all'estero,   sono
          applicabili  le  norme stabilite dalla procedura civile per
          le citazioni.
             Per   la   effettuata   notificazione   e'   corrisposta
          all'ufficiale giudiziario o all'usciere del conciliatore la
          meta'  dei  diritti  spettanti,  giusta la tariffa vigente,
          agli  ufficiali  giudiziari  delle  preture.  (Per  effetto
          dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1957, n. 16, gli uscieri
          di   conciliazione   sono   ora   denominati   'messi    di
          conciliazione' n.d.r. )".
             (d) Il comma 13 dell'art. 1 del D.L. n. 688/1985 (Misure
          urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi
          delle  ragionerie provinciali dello Stato) prevede che: "Il
          decreto ingiuntivo richiesto, ai sensi degli articoli 633 e
          seguenti   del  codice  di  procedura  civile,  dagli  enti
          previdenziali per il recupero dei contributi, dei  premi  e
          dei   relativi   oneri   accessori,  dovuti  per  le  forme
          obbligatorie   di   previdenza   e   di   assistenza,    e'
          provvisoriamente  esecutivo  ai  sensi dell'art. 642, primo
          comma, del codice di procedura civile".
             (e) Il testo degli articoli 2 e 67 del D.P.R. n. 43/1988
          e' riportato in appendice.
             (f)  Il  comma  7  dell'art.  2  del  D.L.  n.  526/1988
          (Disposizioni per il differimento al 1›  gennaio  1990  del
          termine  di entrata in funzione del servizio centrale della
          riscossione  dei  tributi,  nonche'   per   assicurare   la
          riscossione  delle  imposte dirette nell'anno 1989) prevede
          che: "In nessun caso l'ammontare complessivo  per  ciascuna
          esattoria  degli  aggi  percepiti  nell'anno 1989 sui ruoli
          posti  in  riscossione  nello  stesso  anno  1989   e   sui
          versamenti  diretti  riscossi  sempre  nello  stesso  anno,
          nonche' dell'integrazione o dell'indennita'  spettante  per
          l'anno  1989  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  23  dicembre  1977,  n.  594,   puo'   eccedere
          l'ammontare  complessivo, maggiorato del 5 per cento, degli
          aggi percepiti sui ruoli  posti  in  riscossione  nell'anno
          1988  e  degli  aggi sui versamenti diretti percepiti nello
          stesso anno, nonche'  dell'integrazione  o  dell'indennita'
          annuale spettante per l'anno 1988. Con decreto del Ministro
          delle finanze sono stabilite le modalita'  per  il  computo
          delle   somme   dovute   dall'esattoria   e   per  il  loro
          riversamento".
             (g)  Il  primo  comma  dell'art. 13 del D.L. n. 402/1981
          (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle
          contribuzioni)  come  modificato,  da  ultimo, dal presente
          articolo, e' cosi' formulato:  "L'interesse di differimento
          e  di  dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti
          per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di
          lavoro   agli   enti  gestori  di  forme  di  previdenza  e
          assistenza obbligatoria e' pari al  tasso  degli  interessi
          attivi  previsti  dagli  accordi interbancari per i casi di
          piu' favorevole trattamento, maggiorato di (( dodici punti,
          ))  e sara' determinato con decreto del Ministro del tesoro
          di concerto con il Ministro del lavoro e  della  previdenza
          sociale  con  effetto  dalla data di emanazione del decreto
          stesso".
             (h)  Il  n.  1) del primo comma dell'art. 20 del D.L. n.
          30/1974 (Norme per il miglioramento di  alcuni  trattamenti
          previdenziali ed assistenziali) prevede che a decorrere dal
          periodo di paga in corso al 1› gennaio 1974, l'aliquota del
          contributo   dovuto   alla  Cassa  unica  per  gli  assegni
          familiari dai datori di lavoro sia fissata nella misura del
          5,15% della retribuzione lorda calcolata ai sensi dell'art.
          12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a carico dei  datori
          di  lavoro  artigiani  e commercianti iscritti nei relativi
          elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia.
             (i)  La legge n. 1397/1960 reca norme sull'assicurazione
          obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attivita'
          commerciali.
             (l) Il testo dei primi due commi dell'art. 4 della legge
          n.  26/1986 (Incentivi per il rilancio dell'economia  delle
          province di Trieste e Gorizia) e' il seguente:
             "1.  Alle imprese operanti nei territori di cui all'art.
          1  e  che  fruiscono  di  sgravi  degli  oneri  sociali  e'
          concesso,  per  la  durata  di quattro anni a decorrere dal
          periodo di paga in corso alla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge, uno sgravio aggiuntivo di due punti
          per ciascuna delle aliquote contributive,  assistenziali  e
          previdenziali.
             2.  In relazione a nuove assunzioni che si verifichino a
          decorrere dal 1› giugno 1985 fino al 31 dicembre 1991 e che
          comportino  incrementi delle unita' effettivamente occupate
          alla medesima data del 1› giugno 1985 lo sgravio aggiuntivo
          di  cui  al  precedente comma e' concesso in ragione di 7,5
          punti   per   ciascuna   delle    aliquote    contributive,
          assistenziali   e   previdenziali.   Tale  agevolazione  e'
          concessa altresi' per  le  assunzioni  derivanti  da  nuove
          iniziative.  Essa  e' comunque condizionata al mantenimento
          dell'incremento   occupazionale   per   tutta   la   durata
          dell'agevolazione concessa".
             (m)  Il testo dell'art. 25 della legge n. 41/1986 (Legge
          finanziaria 1986) e' il seguente:
             "Art.  25.  -  1.  A  decorrere  dal  1› gennaio 1986 le
          gestioni   di   previdenza   sostitutive,   esclusive    ed
          esonerative  del regime generale, ad eccezione dello Stato,
          sono tenute a versare al predetto regime un  contributo  di
          solidarieta'  commisurato  all'ammontare delle retribuzioni
          imponibili   dei   singoli   ordinamenti    agli    effetti
          pensionistici.
             2.   La   misura   del  contributo  di  solidarieta'  e'
          determinata ogni tre anni, per ogni gestione,  con  decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con il Ministro del tesoro e, per le forme esclusive, anche
          con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base  delle
          caratteristiche  demografiche  ed  economiche  di  ciascuna
          gestione. In sede  di  prima  applicazione  la  misura  del
          contributo e' pari al 2 per cento.
             3.   Il   contributo   e'   versato   dalle   competenti
          amministrazioni e fondi pensionistici  all'anzidetto  fondo
          pensioni  lavoratori  dipendenti entro 20 giorni dalla fine
          del mese  di  pagamento  della  contribuzione  dovuta  alle
          amministrazioni e fondi medesimi".
             (n)  Il  D.L.  n. 69/1989 reca: "Disposizioni urgenti in
          materia di imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  e
          versamento   di   acconto   delle   imposte   sui  redditi,
          determinazione forfettaria del reddito  e  dell'IVA,  nuovi
          termini  per  la presentazione delle dichiarazioni da parte
          di determinate  categorie  di  contribuenti,  sanatoria  di
          irregolarita'  formali  e di minori infrazioni, ampliamento
          degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche'  in
          materia  di  aliquote  IVA  e  di  tasse  sulle concessioni
          governative". Si trascrive il testo del relativo art. 14:
             "Art. 14. - 1. Per i contribuenti che si sono avvalsi di
          regimi di contabilita' semplificata ai fini  delle  imposte
          sui  redditi,  i  termini previsti per gli adempimenti agli
          effetti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
          aggiunto  per  i periodi chiusi anteriormente al 1› gennaio
          1988  e  per  i  quali  non  sia  intervenuto  accertamento
          definitivo  a tale data sono differiti al 30 settembre 1989
          fermi restando in ogni caso i versamenti  di  imposta  gia'
          eseguiti.  Per  le  dichiarazioni  annuali presentate entro
          tale termine non si fa luogo a controlli per sorteggio o in
          base  a criteri selettivi qualora gli imponibili dichiarati
          non  risultino  inferiori  a  quelli  determinati,  per  il
          corrispondente anno, in base ai coefficienti stabiliti agli
          effetti della imposizione sui redditi e della  imposta  sul
          valore  aggiunto  nell'articolo 11; in tal caso, nei limiti
          dei  dati  risultanti  dalle  anzidette  dichiarazioni,  le
          operazioni  si  intendono regolarizzate ad ogni effetto. E'
          dovuta per ogni anno  una  somma  corrispondente  a  quella
          indicata al comma 5 dell'articolo 21, ridotta alla meta'.
             2.   Per  i  redditi  prodotti  in  forma  associata  la
          dichiarazione sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi
          presentata  dai  soggetti  indicati  nell'art.  5 del testo
          unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, ha
          effetto anche per i soci, associati o partecipanti.
             2-bis.  Per  gli enti non commerciali di cui al comma 1,
          lettera c), dell'art. 87 del testo unico delle imposte  sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che  hanno  esercitato
          attivita'  commerciali  relativamente agli anni per i quali
          sono  scaduti  i  termini  per   la   presentazione   delle
          dichiarazioni  relative  all'imposta  sul valore aggiunto e
          alle imposte sul reddito e per i quali non sia  intervenuto
          accertamento  definitivo,  sono  differiti  al 30 settembre
          1989, anche nel caso di omessa presentazione, i termini per
          la  presentazione  di dichiarazioni, fermi restando in ogni
          caso i versamenti di imposta gia' eseguiti".
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 2:
             L'art.  35 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema
          penale) e' cosi' formulato:
             "Art.   35  (Violazioni  in  materia  di  previdenza  ed
          assistenza obbligatorie). - Non costituiscono reato e  sono
          soggette  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in
          materia  di  previdenza  ed assistenza obbligatorie, punite
          con la sola ammenda.
             Per  le  violazioni  consistenti nell'omissione totale o
          parziale   del   versamento   di   contributi   e    premi,
          l'ordinanza-ingiunzione  e'  emessa, ai sensi dell'art. 18,
          dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed
          assistenza  obbligatorie,  che  con lo stesso provvedimento
          ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi  e
          dei  premi  non  versati  e delle somme aggiuntive previste
          dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
             Per  le  altre violazioni, quando viene accertato che da
          esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi  e
          premi, la relativa sanzione amministrativa e' applicata con
          la medesima ordinanza e dagli stessi enti  ed  istituti  di
          cui al comma precedente.
             Avverso  l'ordinanza-ingiunzione  puo'  essere proposta,
          nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione  davanti
          al  pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano
          i commi terzo e settimo dell'art.  22  e  il  quarto  comma
          dell'art.  23  ed il giudizio di opposizione e' regolato ai
          sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura
          civile.
             Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24,
          25, 26, 28, 29 e 38  in  quanto  applicabili.  L'esecuzione
          forzata,  quando non e' diversamente stabilito, e' regolata
          dalle disposizioni del codice di procedura civile.
             L'ordinanza-ingiunzione  emanata  ai  sensi  del secondo
          comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca  legale  sui
          beni  del  debitore,  nei  casi  in cui essa e' consentita,
          quando la opposizione non e' stata proposta ovvero e' stata
          dichiarata  inammissibile  o  rigettata.  In  pendenza  del
          giudizio  di  opposizione  la  iscrizione  dell'ipoteca  e'
          autorizzata dal pretore se vi e' pericolo nel ritardo.
             Per  le  violazioni  previste  dal  primo  comma che non
          consistono nell'omesso o parziale versamento di  costributi
          e  premi  e  che  non sono allo stesso connesse a norma del
          terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I  e
          II di questo Capo, in quanto applicabili.
             La  disposizione  del  primo  comma  non si applica alle
          violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175  e
          246  del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
          obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le  malattie
          professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
             Per  la  riscossione  delle  somme  dovute  ai sensi del
          presente  articolo,  nonche'   per   la   riscossione   dei
          contributi  e  dei premi non versati e delle relative somme
          aggiuntive di cui alle leggi in materia  di  previdenza  ed
          assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle
          forme di previdenza ed assistenza  obbligatorie,  osservate
          in  ogni  caso  le forme previste dal primo comma dell'art.
          18, possono  avvelersi,  ove  opportuno,  del  procedimento
          ingiuntivo  di  cui agli articoli 633 e seguenti del codice
          di procedura civile".
          Con riferimento alla nota (e) all'art. 2:
             Il   D.P.R.   n.   43/1988  istituisce  il  servizio  di
          riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di
          altri  enti  pubblici,  ai  sensi dell'articolo 1, comma 1,
          della legge 4 ottobre 1986, n. 657.  Si trascrive il  testo
          dei relativi articoli 2 e 67:
             "Art.  2  (Compiti  del  servizio  centrale).  -  1.  Il
          servizio centrale provvede, con affidamento in  concessione
          amministrativa, per ambiti territoriali, ai soggetti di cui
          all'art. 31:
               a)  alla  esazione  dei tributi e delle altre somme di
          spettanza  dello  Stato  o  di  altri  enti  pubblici   non
          economici  che, in base alla normativa vigente alla data di
          entrata in vigore della  legge  4  ottobre  1986,  n.  657,
          venivano riscossi tramite esattorie;
               b)  alla  riscossione  dei  versamenti  diretti  delle
          imposte sui redditi che, in  base  alla  normativa  vigente
          alla data indicata alla lettera a), erano effettuati presso
          la sezione  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato  anche
          mediante delega alle aziende ed istituti di credito ed agli
          uffici postali, nonche'  alla  riscossione  dei  versamenti
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  che  erano effettuati
          mediante delega alle aziende ed istituti di credito,  fermi
          restando, in alternativa, detti sistemi di versamento;
               c)   alla   riscossione  coattiva,  in  dipendenza  di
          provvedimento  avente  efficacia   di   titolo   esecutivo,
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto,  della  imposta  di
          registro,  delle  imposte  ipotecarie  e  catastali,  della
          imposta   sulle   successioni   e  donazioni,  dell'imposta
          comunale sull'incremento di valore  degli  immobili,  delle
          imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo
          e dei diritti  doganali,  delle  tasse  automobilistiche  e
          sulle  concessioni  governative, nonche' delle soprattasse,
          delle  pene  pecuniarie  e  di  ogni  altro  accessorio   e
          penalita';
               d)  alla  riscossione  coattiva  dell'imposta comunale
          sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni, dei
          canoni  e  diritti  per  i servizi di disinquinamento delle
          acque provenienti da insediamenti produttivi,  della  tassa
          per  l'occupazione  temporanea di spazi ed aree pubbliche e
          delle tasse sulle concessioni degli  enti  locali,  nonche'
          delle  soprattasse,  delle  pene pecuniarie e di ogni altro
          accessorio relativo ai predetti tributi;
               e) alla riscossione coattiva dei canoni e proventi del
          demanio e del patrimonio indisponibile dello  Stato  e  dei
          relativi accessori;
               f)  alla  riscossione  delle  entrate  patrimoniali  e
          assimilate, nonche' dei contributi di spettanza degli  enti
          locali.
             2.  Restano  ferme  le  disposizioni  che,  alla data di
          entrata in vigore della  legge  4  ottobre  1986,  n.  657,
          attribuivano  la  riscossione  dei  tributi,  penalita'  ed
          accessori di cui al comma 1 ad uffici da quelli  finanziari
          e da quelli comunali.
             3.  Con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con il Ministro del tesoro e con  i  Ministri  interessati,
          puo'  disporsi  che  il  servizio  centrale  provveda  alla
          riscossione di ogni altra entrata o credito dello  Stato  o
          di altri enti pubblici.
             4. Nell'ambito delle competenze stabilite nei commi 1, 2
          e  3,  il  servizio   centrale   cura   l'istruttoria   dei
          provvedimenti  di  affidamento  e revoca delle concessioni,
          nonche' di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 15 e di
          decadenza  dei  concessionari  nei casi stabiliti dall'art.
          20, e dei provvedimenti di nomina del delegato provvisorio;
          vigila   sulla   regolarita'  delle  riscossioni;  coordina
          l'attivita'  dei  concessionari  con  quella  degli  uffici
          finanziari;   provvede   agli   adempimenti  relativi  alla
          definizione dei rapporti tra l'amministrazione  finanziaria
          e  le  gestioni  esattoriali  e  ricevitoriali alla data di
          cessazione delle gestioni medesime".
             "Art.  67  (Riscossione  coattiva  delle  tasse  e delle
          imposte indirette).  -  1.  I  concessionari  del  servizio
          provvedono   alla  riscossione  coattiva  dell'imposta  sul
          valore aggiunto, dell'imposta di  registro,  delle  imposte
          ipotecarie  e  catastali,  dell'imposta sulle successioni e
          donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di  valore
          degli  immobili,  delle  imposte  di  fabbricazione,  delle
          imposte erariali di consumo e dei  diritti  doganali  e  di
          ogni  altro  diritto  o  accessorio  la  cui riscossione e'
          demandata   all'amministrazione   doganale,   delle   tasse
          automobilistiche  e  sulle concessioni governative, nonche'
          alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e
          di  ogni  altro accessorio e penalita' relativi ai predetti
          tributi.
             2.  La  riscossione  coattiva  e'  effettuata secondo le
          seguenti modalita':
               a)  se,  a  seguito  di  invito  al pagamento, atto di
          liquidazione,  accertamento,  rettifica  o  erogazione   di
          sanzioni   sono   infruttuosamente  scaduti  i  termini  di
          pagamento  delle  somme  di  cui  al  comma  1,   l'ufficio
          finanziario   competente   forma   il   ruolo  relativo  ai
          contribuenti  per  i  quali  si  procede  alla  riscossione
          coattiva.  Per la formazione del ruolo e per la riscossione
          delle somme iscritte si applicano le disposizioni  previste
          per  la  riscossione  dei  tributi  e  delle entrate di cui
          all'articolo 63, comma 1; i ruoli sono  riscossi  in  unica
          soluzione alla prima scadenza utile;
               b)   con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e  la
          trasmissione  dei  suddetti  ruoli  e  per  la compilazione
          meccanografica  degli  stessi  da   parte   del   consorzio
          nazionale    obbligatorio   tra   i   concessionari   della
          riscossione, nonche' gli  adempimenti  contabili  a  carico
          degli agenti della riscossione;
               c)   l'intendente   di  finanza  appone  il  visto  di
          esecutorieta' dei ruoli e  li  consegna  al  concessionario
          territorialmente  competente,  che  ne  rilascia  ricevuta,
          affinche'  lo  stesso  provveda  alla   riscossione   senza
          l'obbligo  del non riscosso come riscosso.  L'intendente di
          finanza  trasmette  copia  del   frontespizio   dei   ruoli
          consegnati  alla  competente  ragioneria  provinciale per i
          relativi controlli.
             3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai
          crediti indicati al comma 1, comprese le eventuali spese di
          esecuzione,   i  cui  termini  di  pagamento  sono  scaduti
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto".