Art. 2. Riscossione dei crediti contributivi rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva 1. Costituiscono titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile (a), le denunce, le dichiarazioni e gli atti di riconoscimento di debito resi agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie dai soggetti tenuti al versamento di contributi e premi agli enti stessi, non seguiti da pagamento nel termine stabilito, limitatamente alle somme denunciate, dichiarate o riconosciute e non pagate ed ai relativi accessori di legge. 2. Costituiscono, altresi', titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile (a), le attestazioni dei dirigenti degli uffici territorialmente competenti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie relative al mancato pagamento, nel termine stabilito, di quote di contribuzione in misura fissa e relativi accessori di legge dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, agli enti stessi dagli iscritti negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti attivita' commerciali e negli elenchi degli artigiani. 3. Ai fini della riscossione, anche disgiunta, dei contributi, premi, sanzioni civili e sanzioni amministrative gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale si avvalgono del potere di ordinanza-ingiunzione, di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (b), ovvero emettono ingiunzioni, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639(c), ovvero richiedono decreti ingiuntivi, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile (a), provvisoriamente esecutivi, ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del predetto codice (a), cosi' come previsto dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11 (d). 4. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (c), per la riscossione delle somme di cui al comma 3, sono notificate da un funzionario dell'ente creditore, con le forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile. L'opposizione alle predette ingiunzioni e' proposta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, o dell'ordinanza-ingiunzione, al pretore in funzione di giudice del lavoro. Il giudizio di opposizione e' regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile (a). Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (c), le ordinanze-ingiunzioni emesse ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (b), per la riscossione delle somme di cui al comma 3, gli attestati e le certificazioni necessari per l'emissione dei decreti ingiuntivi di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile (a), elaborati meccanograficamente, possono essere sottoscritti a stampa dal funzionario delegato dal presidente degli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Parimenti possono essere sottoscritte a stampa tutte le comunicazioni elaborate meccanograficamente. 5. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi del servizio centrale della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 67 del decreto stesso (e). 6. Contro i ruoli esattoriali emessi sulla base dei titoli esecutivi e' ammessa opposizione. L'opposizione e il relativo giudizio sono regolati dal comma 4. In pendenza del giudizio di primo grado il pretore puo' sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi. 7. In attesa dell'entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso. 8. Per la riscossione dei contributi e dei premi e relativi accessori di legge, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi dei sistemi di cui ai commi 5 e 7, con la concessione da parte degli enti stessi, durante il periodo di vigenza del sistema di cui al comma 7, di una tolleranza convenzionale dell'obbligo del non riscosso come riscosso pari al cinquanta per cento dell'importo di ogni rata. Sono fatti salvi i decreti ingiuntivi richiesti od emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che saranno messi in esecuzione entro la data di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, secondo le procedure previste dal codice di procedura civile. Il limite del cinque per cento all'incremento degli aggi previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44 (f), non ha effetto per le riscossioni di cui al presente articolo. 9. (( (Soppresso dalla legge di conversione ). )) 10. Gli oneri relativi ad aggi esattoriali, ovvero a compensi e spese delle procedure esecutive, sono a carico dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi e dei premi. 11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, puo' essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalita' stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi. 12. E' elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni (g), con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale. 13. I crediti di importo non superiore a L. 35.000 per premi o contributi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge e non si fa luogo alla loro riscossione. 14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) per tutte le contribuzioni riscosse dallo stesso. 15. Per la regolarizzazione rateale dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei relativi accessori di legge dovuti allo SCAU, per gli anni 1987 e precedenti, dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti, si applica il tasso di interesse legale. 16. Le disposizioni di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114 (h), devono essere intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni (i), non si applica agli agenti di assicurazione. 17. Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26 (l), vanno interpretati nel senso che lo sgravio aggiuntivo ivi previsto e' concesso alle imprese che gia' fruiscono degli sgravi degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali. 18. La misura del contributo di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (m), per l'anno 1989 e' confermata pari al 2 per cento. 19. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (n), sono tenuti, nei termini e con le modalita' previsti dalla normativa fiscale, ad inviare copia delle dichiarazioni di cui al citato articolo 14 all'INPS e all'INAIL ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali di pertinenza. Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato, secondo le modalita' stabilite dall'INPS e dall'INAIL, o in unica soluzione, entro il termine del 31 dicembre 1989, o in cinque rate, di cui la prima scadente il 31 dicembre 1989. Per la rateazione si applicano le disposizioni previste nella fattispecie dalla normativa fiscale. Nelle dichiarazioni devono essere evidenziati i redditi imponibili ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali. Il mancato invio delle dichiarazioni nei termini stabiliti anche ad una sola delle amministrazioni interessate comporta la decadenza dei benefici connessi al differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni stesse. Sulle somme non versate all'INPS e all'INAIL alle scadenze sopra richiamate sono dovuti gli accessori di legge, previsti per le contribuzioni previdenziali ed assistenziali, dalla data di scadenza dei termini di pagamento. Sulle somme dovute per contribuzioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del presente comma relative alle quote di reddito non dichiarate o non rettificate dagli istituti previdenziali anteriormente al 31 luglio 1989 non sono applicati interessi e sanzioni di legge. __________
(a) A norma dell'art. 474, primo comma, del codice di procedura civile l'esecuzione forzata non puo' avere luogo che in virtu' di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. In virtu' del secondo comma, n. 1), dello stesso articolo sono titoli esecutivi le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. Gli articoli 633 e seguenti (fino all'art. 656) del medesimo codice di procedura civile regolano il procedimento di ingiunzione. Gli articoli 442 e seguenti (fino all'art. 447) del ripetuto codice regolano le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. (b) Il testo dell'art. 35 della legge n. 689/1981 e' riportato in appendice. (c) Il R.D. n. 639/1910 approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Si trascrive il testo del relativo art. 2: "Art. 2. - Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. La ingiunzione e' vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed e' notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione. L'ufficiale giudiziario o l'usciere dell'Ufficio di conciliazione deve restituire all'ufficio emittente l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione. Per la intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dalla procedura civile per le citazioni. Per la effettuata notificazione e' corrisposta all'ufficiale giudiziario o all'usciere del conciliatore la meta' dei diritti spettanti, giusta la tariffa vigente, agli ufficiali giudiziari delle preture. (Per effetto dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1957, n. 16, gli uscieri di conciliazione sono ora denominati 'messi di conciliazione' n.d.r. )". (d) Il comma 13 dell'art. 1 del D.L. n. 688/1985 (Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato) prevede che: "Il decreto ingiuntivo richiesto, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, dagli enti previdenziali per il recupero dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori, dovuti per le forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, e' provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642, primo comma, del codice di procedura civile". (e) Il testo degli articoli 2 e 67 del D.P.R. n. 43/1988 e' riportato in appendice. (f) Il comma 7 dell'art. 2 del D.L. n. 526/1988 (Disposizioni per il differimento al 1 gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione dei tributi, nonche' per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989) prevede che: "In nessun caso l'ammontare complessivo per ciascuna esattoria degli aggi percepiti nell'anno 1989 sui ruoli posti in riscossione nello stesso anno 1989 e sui versamenti diretti riscossi sempre nello stesso anno, nonche' dell'integrazione o dell'indennita' spettante per l'anno 1989 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 594, puo' eccedere l'ammontare complessivo, maggiorato del 5 per cento, degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1988 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno, nonche' dell'integrazione o dell'indennita' annuale spettante per l'anno 1988. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per il computo delle somme dovute dall'esattoria e per il loro riversamento". (g) Il primo comma dell'art. 13 del D.L. n. 402/1981 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni) come modificato, da ultimo, dal presente articolo, e' cosi' formulato: "L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria e' pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di piu' favorevole trattamento, maggiorato di (( dodici punti, )) e sara' determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso". (h) Il n. 1) del primo comma dell'art. 20 del D.L. n. 30/1974 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali) prevede che a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1974, l'aliquota del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari dai datori di lavoro sia fissata nella misura del 5,15% della retribuzione lorda calcolata ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a carico dei datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia. (i) La legge n. 1397/1960 reca norme sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attivita' commerciali. (l) Il testo dei primi due commi dell'art. 4 della legge n. 26/1986 (Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia) e' il seguente: "1. Alle imprese operanti nei territori di cui all'art. 1 e che fruiscono di sgravi degli oneri sociali e' concesso, per la durata di quattro anni a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, uno sgravio aggiuntivo di due punti per ciascuna delle aliquote contributive, assistenziali e previdenziali. 2. In relazione a nuove assunzioni che si verifichino a decorrere dal 1 giugno 1985 fino al 31 dicembre 1991 e che comportino incrementi delle unita' effettivamente occupate alla medesima data del 1 giugno 1985 lo sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma e' concesso in ragione di 7,5 punti per ciascuna delle aliquote contributive, assistenziali e previdenziali. Tale agevolazione e' concessa altresi' per le assunzioni derivanti da nuove iniziative. Essa e' comunque condizionata al mantenimento dell'incremento occupazionale per tutta la durata dell'agevolazione concessa". (m) Il testo dell'art. 25 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) e' il seguente: "Art. 25. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 le gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale, ad eccezione dello Stato, sono tenute a versare al predetto regime un contributo di solidarieta' commisurato all'ammontare delle retribuzioni imponibili dei singoli ordinamenti agli effetti pensionistici. 2. La misura del contributo di solidarieta' e' determinata ogni tre anni, per ogni gestione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e, per le forme esclusive, anche con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione. In sede di prima applicazione la misura del contributo e' pari al 2 per cento. 3. Il contributo e' versato dalle competenti amministrazioni e fondi pensionistici all'anzidetto fondo pensioni lavoratori dipendenti entro 20 giorni dalla fine del mese di pagamento della contribuzione dovuta alle amministrazioni e fondi medesimi". (n) Il D.L. n. 69/1989 reca: "Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative". Si trascrive il testo del relativo art. 14: "Art. 14. - 1. Per i contribuenti che si sono avvalsi di regimi di contabilita' semplificata ai fini delle imposte sui redditi, i termini previsti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto per i periodi chiusi anteriormente al 1 gennaio 1988 e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo a tale data sono differiti al 30 settembre 1989 fermi restando in ogni caso i versamenti di imposta gia' eseguiti. Per le dichiarazioni annuali presentate entro tale termine non si fa luogo a controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi qualora gli imponibili dichiarati non risultino inferiori a quelli determinati, per il corrispondente anno, in base ai coefficienti stabiliti agli effetti della imposizione sui redditi e della imposta sul valore aggiunto nell'articolo 11; in tal caso, nei limiti dei dati risultanti dalle anzidette dichiarazioni, le operazioni si intendono regolarizzate ad ogni effetto. E' dovuta per ogni anno una somma corrispondente a quella indicata al comma 5 dell'articolo 21, ridotta alla meta'. 2. Per i redditi prodotti in forma associata la dichiarazione sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi presentata dai soggetti indicati nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha effetto anche per i soci, associati o partecipanti. 2-bis. Per gli enti non commerciali di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno esercitato attivita' commerciali relativamente agli anni per i quali sono scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sul reddito e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo, sono differiti al 30 settembre 1989, anche nel caso di omessa presentazione, i termini per la presentazione di dichiarazioni, fermi restando in ogni caso i versamenti di imposta gia' eseguiti". APPENDICE Con riferimento alla nota (b) all'art. 2: L'art. 35 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) e' cosi' formulato: "Art. 35 (Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie). - Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda. Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione e' emessa, ai sensi dell'art. 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile. Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa e' applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente. Avverso l'ordinanza-ingiunzione puo' essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'art. 22 e il quarto comma dell'art. 23 ed il giudizio di opposizione e' regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. L'esecuzione forzata, quando non e' diversamente stabilito, e' regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile. L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa e' consentita, quando la opposizione non e' stata proposta ovvero e' stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca e' autorizzata dal pretore se vi e' pericolo nel ritardo. Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di costributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili. La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonche' per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'art. 18, possono avvelersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile". Con riferimento alla nota (e) all'art. 2: Il D.P.R. n. 43/1988 istituisce il servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657. Si trascrive il testo dei relativi articoli 2 e 67: "Art. 2 (Compiti del servizio centrale). - 1. Il servizio centrale provvede, con affidamento in concessione amministrativa, per ambiti territoriali, ai soggetti di cui all'art. 31: a) alla esazione dei tributi e delle altre somme di spettanza dello Stato o di altri enti pubblici non economici che, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, venivano riscossi tramite esattorie; b) alla riscossione dei versamenti diretti delle imposte sui redditi che, in base alla normativa vigente alla data indicata alla lettera a), erano effettuati presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato anche mediante delega alle aziende ed istituti di credito ed agli uffici postali, nonche' alla riscossione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, che erano effettuati mediante delega alle aziende ed istituti di credito, fermi restando, in alternativa, detti sistemi di versamento; c) alla riscossione coattiva, in dipendenza di provvedimento avente efficacia di titolo esecutivo, dell'imposta sul valore aggiunto, della imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, della imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, nonche' delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio e penalita'; d) alla riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni, dei canoni e diritti per i servizi di disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi, della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e delle tasse sulle concessioni degli enti locali, nonche' delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio relativo ai predetti tributi; e) alla riscossione coattiva dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato e dei relativi accessori; f) alla riscossione delle entrate patrimoniali e assimilate, nonche' dei contributi di spettanza degli enti locali. 2. Restano ferme le disposizioni che, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, attribuivano la riscossione dei tributi, penalita' ed accessori di cui al comma 1 ad uffici da quelli finanziari e da quelli comunali. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati, puo' disporsi che il servizio centrale provveda alla riscossione di ogni altra entrata o credito dello Stato o di altri enti pubblici. 4. Nell'ambito delle competenze stabilite nei commi 1, 2 e 3, il servizio centrale cura l'istruttoria dei provvedimenti di affidamento e revoca delle concessioni, nonche' di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 15 e di decadenza dei concessionari nei casi stabiliti dall'art. 20, e dei provvedimenti di nomina del delegato provvisorio; vigila sulla regolarita' delle riscossioni; coordina l'attivita' dei concessionari con quella degli uffici finanziari; provvede agli adempimenti relativi alla definizione dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e le gestioni esattoriali e ricevitoriali alla data di cessazione delle gestioni medesime". "Art. 67 (Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette). - 1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali e di ogni altro diritto o accessorio la cui riscossione e' demandata all'amministrazione doganale, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, nonche' alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio e penalita' relativi ai predetti tributi. 2. La riscossione coattiva e' effettuata secondo le seguenti modalita': a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva. Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'articolo 63, comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile; b) con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonche' gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione; c) l'intendente di finanza appone il visto di esecutorieta' dei ruoli e li consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta, affinche' lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'intendente di finanza trasmette copia del frontespizio dei ruoli consegnati alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai crediti indicati al comma 1, comprese le eventuali spese di esecuzione, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".