Art. 3. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (a), sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2, dopo le parole: "stabiliti nell'articolo 31" sono aggiunte le seguenti: ", comma 1,"; b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Qualora vengano a mancare uno o piu' dei requisiti o delle condizioni stabiliti nell'articolo 31, commi 2, 3 e 4, entro sessanta giorni dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza il concessionario deve provvedere a dichiarare la decadenza dei soggetti interessati ovvero a liquidare la partecipazione del socio in situazione di incompatibilita', pena la sospensione cautelare, secondo quanto previsto dal comma 2". 2. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e' sostituito dal seguente: "1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 15, commi 2 e 2- bis, se il concessionario non provvede, nel termine assegnatogli, agli adempimenti ivi previsti, il Ministro delle finanze dispone la revoca". 3. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera (( c) )) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: "(( c) )) i dipendenti in servizio attivo dell'amministrazione finanziaria e degli enti territoriali interessati per ciascuna concessione, a pena di decadenza dall'impiego"; (( b) )) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere (( b), c) e d), )) ed al comma 3, lettere (( a), b) e c) )) , si applicano anche ai soci delle societa' di cui al comma 1, lettere (( c) e d) ))". __________
(a) Il testo vigente degli articoli 15, 19 e 31 del D.P.R. n. 43/1988 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 3: Il D.P.R. n. 43/1988 istituisce il servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657. Si trascrive il testo dei relativi articoli 15, 19 e 31, come modificati dal decreto qui pubblicato: "Art. 15. (Sospensione cautelare dell'attivita' di gestione). - 1. Quando il concessionario abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni o non abbia effettuato in tutto o in parte i versamenti alle prescritte scadenze o sia in corso l'espropriazione forzata della cauzione, fermo restando quanto disposto dall'art. 20, il Ministro delle finanze, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, puo' disporre cautelarmente la sospensione dell'attivita' di gestione del concessionario. 2. Qualora vengano a mancare uno o piu' dei requisiti o delle condizioni stabiliti nell'art. 31, comma 1, nel disciplinare speciale o nella convenzione di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 9, il Ministro delle finanze provvede alla sospensione cautelare del concessionario e, contestualmente, lo invita a ripristinare i suddetti requisiti o condizioni entro un termine non superiore a sessanta giorni. (( 2-bis. Qualora vengano a mancare uno o piu' dei requisiti o )) (( delle condizioni stabiliti nell'art. 31, commi 2, 3 e 4, entro )) (( sessanta giorni dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza il )) (( concessionario deve provvedere a dichiarare la decadenza dei )) (( soggetti interessati a liquidare la partecipazione del socio in )) (( situazione di incompatibilita', pena la sospensione cautelare, )) (( secondo quanto previsto dal comma 2". )) (( "Art. 19 (Revoca della concessione). )) (( - 1. Nell'ipotesi di cui all'art. 15, commi 2 e 2- bis, se il )) (( concessionario non provvede, nel termine assegnatogli, agli )) (( adempimenti ivi previsti, il Ministro delle finanze dispone la )) (( revoca. )) 2. La revoca non attribuisce al concessionario alcun diritto di indennizzo". "Art. 31 (Soggetti della concessione). - 1. la concessione puo' essere conferita: a) alle aziende e agli istituti di credito di cui all'art. 5, lettere a), b), d) ed e) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonche' alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera f) dello stesso articolo, aventi un patrimonio non inferiore a lire un miliardo; b)alle speciali sezioni autonome dei predetti istituti e aziende di credito; c) alle societa' per azioni regolarmente costituite, con sede in Italia e con capitale interamente versato non inferiore a lire un miliardo ed aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio, costituite dai soggetti indicati nella lettera a) o da persone fisiche, e il cui statuto prevede l'inefficacia nei confronti della societa' del trasferimento delle azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministro delle finanze; le modifiche allo statuto, deliberate dalle societa' per azioni gia' esercenti attivita' esattoriale per adeguarlo alle prescrizioni conteute nella presente lettera, non danno luogo all'applicazione dell'art. 2437 del codice civile; d) alle societa' cooperative con capitale non inferiore a lire un miliardo, che, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, erano titolari di gestioni esattoriali da almeno trenta anni. 2. Non possono essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle aziende ed istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle societa' indicati nel comma 1: a) gli inabilitati, gli interdetti ed i falliti non riabilitati; b) coloro che sono stati dichiarati decaduti dall'ufficio di esattore o che per irregolarita' o abusi commessi nell'esercizio delle loro funzioni sono stati oggetti di provvedimento di revoca dalla nomina e sono stati dispensati dall'ufficio di delegato, sotituto, sorvegliante, collettore, ufficiale esattoriale o ufficiale di riscossione, messo notificatore; c) coloro che sono stati condannati per delitti contro la fede pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero per delitti non colposi punibili con pena detentiva non inferiore ad un anno o che comportano la interdizione dai pubblici uffici; d) coloro nei cui confronti sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e sentenze passate in giudicato o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416- bis del codice penale, contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture, qualora siano a conoscenza che sono sottoposti ai suddetti procedimenti o provvedimenti i rappresentanti legali, gli amministratori o i sindaci delle aziende ed istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle societa' indicate nel comma 1, devono darne notizia al Ministero delle finanze. Analoga informativa e' trasmessa dall'autorita' giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti. 3. Non possono, inoltre, essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci della aziende ed istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle societa' indicati nel comma 1: a) i membri del Parlamento e del Governo; b) i membri dei consigli o assemblee e dei relativi comitati di controllo regionali, provinciali e comunali, limitatamente alla concessione relativa agli ambiti territoriali compresi nella circoscrizione territoriale dell'ente; (( c) i dipendenti in servizio attivo dell'amministrazione )) (( finanziaria e degli enti territoriali interessati per ciascuna )) (( concessione, a pena di decadenza dall'impiego; )) )) d) gli esercenti una professione che la legge dichiara incompatibile con la partecipazione alla amministrazione di societa'. (( 4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), ed )) (( al comma 3, lettere a ), b ) e c), si applicano anche ai soci )) (( delle societa' di cui al comma 1, lettere c ) e d)". ))