Art. 3.
         Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
                        28 gennaio 1988, n. 43
  1.  All'articolo  15 del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43 (a), sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel comma 2, dopo le parole: "stabiliti nell'articolo 31" sono
aggiunte le seguenti: ", comma 1,";
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Qualora vengano a mancare uno o piu' dei requisiti o delle
condizioni stabiliti nell'articolo 31, commi 2, 3 e 4, entro sessanta
giorni dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza il concessionario
deve provvedere a dichiarare la decadenza  dei  soggetti  interessati
ovvero  a  liquidare  la  partecipazione  del  socio in situazione di
incompatibilita',  pena  la  sospensione  cautelare,  secondo  quanto
previsto dal comma 2".
  2.  Il  comma  1  dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e' sostituito dal seguente:
  "1.  Nell'ipotesi  di  cui all'articolo 15, commi 2 e 2- bis, se il
concessionario  non  provvede,   nel   termine   assegnatogli,   agli
adempimenti  ivi  previsti,  il  Ministro  delle  finanze  dispone la
revoca".
  3.  All'articolo  31 del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  la lettera (( c) )) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:
    "((  c)  ))  i dipendenti in servizio attivo dell'amministrazione
finanziaria  e  degli  enti  territoriali  interessati  per  ciascuna
concessione, a pena di decadenza dall'impiego";
    (( b) )) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  Le  disposizioni di cui al comma 2, lettere (( b), c) e d), ))
ed al comma 3, lettere (( a), b) e c) )) , si applicano anche ai soci
delle societa' di cui al comma 1, lettere (( c) e d) ))".
__________
 
             (a)  Il  testo  vigente  degli  articoli 15, 19 e 31 del
          D.P.R. n.  43/1988 e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 3:
             Il   D.P.R.   n.   43/1988  istituisce  il  servizio  di
          riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di
          altri  enti  pubblici,  ai  sensi dell'articolo 1, comma 1,
          della legge 4 ottobre 1986, n. 657.  Si trascrive il  testo
          dei  relativi  articoli  15,  19  e 31, come modificati dal
          decreto qui pubblicato:
             "Art.   15.  (Sospensione  cautelare  dell'attivita'  di
          gestione). - 1. Quando  il  concessionario  abbia  commesso
          abusi   nell'esercizio  delle  sue  funzioni  o  non  abbia
          effettuato in tutto o in parte i versamenti alle prescritte
          scadenze  o  sia  in  corso  l'espropriazione forzata della
          cauzione, fermo restando quanto disposto dall'art.  20,  il
          Ministro delle finanze, sentito il parere della commissione
          di  cui  all'art.  3,  puo'   disporre   cautelarmente   la
          sospensione  dell'attivita' di gestione del concessionario.
             2.  Qualora vengano a mancare uno o piu' dei requisiti o
          delle condizioni  stabiliti  nell'art.  31,  comma  1,  nel
          disciplinare speciale o nella convenzione di cui ai commi 1
          e 7 dell'articolo 9, il  Ministro  delle  finanze  provvede
          alla    sospensione   cautelare   del   concessionario   e,
          contestualmente,  lo  invita  a  ripristinare  i   suddetti
          requisiti  o  condizioni  entro  un termine non superiore a
          sessanta giorni.
 
(( 2-bis. Qualora vengano a mancare uno o piu' dei requisiti o     ))
(( delle condizioni stabiliti nell'art. 31, commi 2, 3 e 4, entro  ))
(( sessanta giorni dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza il ))
(( concessionario deve provvedere a dichiarare la decadenza dei    ))
(( soggetti interessati a liquidare la partecipazione del socio in ))
(( situazione di incompatibilita', pena la sospensione cautelare,  ))
(( secondo quanto previsto dal comma 2".                           ))
 
(( "Art. 19 (Revoca della concessione).                            ))
((  - 1. Nell'ipotesi di cui all'art. 15, commi 2 e 2- bis, se il  ))
(( concessionario non provvede, nel termine assegnatogli, agli     ))
(( adempimenti ivi previsti, il Ministro delle finanze dispone la  ))
(( revoca.                                                         ))
             2.  La  revoca  non  attribuisce al concessionario alcun
          diritto di indennizzo".
             "Art.   31   (Soggetti   della  concessione).  -  1.  la
          concessione puo' essere conferita:
               a)  alle  aziende  e  agli  istituti di credito di cui
          all'art.  5,  lettere  a),  b),  d)   ed   e)   del   regio
          decreto-legge   12   marzo  1936,  n.   375,  e  successive
          modificazioni, nonche' alle casse rurali  ed  artigiane  di
          cui  alla  lettera  f)  dello  stesso  articolo,  aventi un
          patrimonio non inferiore a lire un miliardo;
               b)alle speciali sezioni autonome dei predetti istituti
          e aziende di credito;
               c)  alle  societa' per azioni regolarmente costituite,
          con sede in Italia e con capitale interamente  versato  non
          inferiore   a  lire  un  miliardo  ed  aventi  per  oggetto
          esclusivo  la  gestione  in   concessione   del   servizio,
          costituite  dai  soggetti  indicati  nella  lettera a) o da
          persone fisiche, e il cui statuto prevede l'inefficacia nei
          confronti della societa' del trasferimento delle azioni per
          atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal  Ministro
          delle  finanze; le modifiche allo statuto, deliberate dalle
          societa' per azioni gia'  esercenti  attivita'  esattoriale
          per  adeguarlo  alle  prescrizioni  conteute nella presente
          lettera, non danno luogo  all'applicazione  dell'art.  2437
          del codice civile;
               d)   alle   societa'   cooperative  con  capitale  non
          inferiore a lire un miliardo, che, alla data di entrata  in
          vigore  della  legge 4 ottobre 1986, n. 657, erano titolari
          di gestioni esattoriali da almeno trenta anni.
             2.    Non    possono   essere   rappresentanti   legali,
          amministratori o  sindaci  delle  aziende  ed  istituti  di
          credito,  delle  loro  speciali  sezioni  autonome  e delle
          societa' indicati nel comma 1:
               a)  gli  inabilitati,  gli interdetti ed i falliti non
          riabilitati;
               b)   coloro   che   sono   stati  dichiarati  decaduti
          dall'ufficio di esattore o che per  irregolarita'  o  abusi
          commessi  nell'esercizio  delle  loro  funzioni  sono stati
          oggetti di provvedimento di  revoca  dalla  nomina  e  sono
          stati   dispensati   dall'ufficio  di  delegato,  sotituto,
          sorvegliante, collettore, ufficiale esattoriale o ufficiale
          di riscossione, messo notificatore;
               c) coloro che sono stati condannati per delitti contro
          la fede pubblica amministrazione,  l'amministrazione  della
          giustizia,  la  fede  pubblica  o il patrimonio, ovvero per
          delitti  non  colposi  punibili  con  pena  detentiva   non
          inferiore  ad  un anno o che comportano la interdizione dai
          pubblici uffici;
               d)  coloro nei cui confronti sussistono procedimenti o
          provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n.  575,  e
          successive modificazioni, e sentenze passate in giudicato o
          procedimenti penali per i delitti previsti  dagli  articoli
          416  e  416- bis del codice penale, contestati con ordine o
          mandato  di  comparizione  o  di  cattura.   Le  competenti
          prefetture,  qualora siano a conoscenza che sono sottoposti
          ai suddetti procedimenti o provvedimenti  i  rappresentanti
          legali,  gli  amministratori  o  i sindaci delle aziende ed
          istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e
          delle  societa'  indicate nel comma 1, devono darne notizia
          al  Ministero  delle  finanze.   Analoga   informativa   e'
          trasmessa dall'autorita' giudiziaria che ha emesso ordine o
          mandato  di  comparizione  o  di  cattura  per  i  predetti
          delitti.
             3.  Non  possono, inoltre, essere rappresentanti legali,
          amministratori o  sindaci  della  aziende  ed  istituti  di
          credito,  delle  loro  speciali  sezioni  autonome  e delle
          societa' indicati nel comma 1:
               a) i membri del Parlamento e del Governo;
               b)  i  membri  dei consigli o assemblee e dei relativi
          comitati di controllo regionali,  provinciali  e  comunali,
          limitatamente   alla   concessione   relativa  agli  ambiti
          territoriali  compresi  nella  circoscrizione  territoriale
          dell'ente;
(( c) i dipendenti in servizio attivo dell'amministrazione         ))
(( finanziaria e degli enti territoriali interessati per ciascuna  ))
(( concessione, a pena di decadenza dall'impiego; ))               ))
               d) gli esercenti una professione che la legge dichiara
          incompatibile con la partecipazione alla amministrazione di
          societa'.
(( 4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), ed   ))
(( al comma 3, lettere a ), b ) e c), si applicano anche ai soci   ))
(( delle societa' di cui al comma 1, lettere c ) e d)".            ))