Art. 4.
Incompatibilita' dei trattamenti di disoccupazione con quelli
   pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e
   all'INADEL, disposizioni relative  all'INAIL,  ai  rapporti  INPS,
   INAIL  e  camere  di  commercio, industria ed artigianato, nonche'
   alla ripartizione dei contributi fra i patronati.
  1.  A decorrere dal 1› gennaio 1989, per i titolari di pensioni che
abbiano superato l'eta' pensionabile di vecchiaia,  prevista  per  il
diritto  a pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori  dipendenti,  i  trattamenti  ordinari  e
speciali  di  disoccupazione  sono  incompatibili  con  i trattamenti
pensionistici   diretti   a   carico   dell'assicurazione    generale
obbligatoria   per  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei  lavoratori
dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi  ed  esclusivi
dell'assicurazione  medesima,  nonche'  delle  gestioni  speciali dei
lavoratori autonomi.
  2.  I  dipendenti  delle  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
beneficenza, i quali continuino a  prestare  servizio  presso  l'ente
anche  dopo  che  esso  abbia  perduto  il  carattere  di istituzione
pubblica,  hanno  facolta'  di  conservare,  a  domanda,  il   regime
pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto
per il personale dipendente dagli enti locali.  ((  La  domanda  deve
essere  presentata,  a pena di decadenza, entro il termine di novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto  ovvero  dalla  data di trasformazione della natura
giuridica dell'ente, se posteriore. ))
  3.  I  crediti  per premi dovuti all'INAIL, di cui al numero 8) del
primo comma dell'articolo 2778 del codice civile, sono collocati, per
l'intero  ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma
del predetto articolo (a).
  4.  Il  secondo  comma  dell'articolo  45  del  testo  unico  delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni
sul  lavoro  e  le  malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124  (b),   e'
sostituito dal seguente:
  "Il  datore  di  lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente
articolo, deve effettuare il versamento dei premi  di  assicurazione,
nel  caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e,
negli  altri  casi,  in  base  al  tasso  in  vigore  alla  data  del
provvedimento  che  ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la
eventuale differenza tra  la  somma  versata  e  quella  che  risulti
dovuta.  Su  detta  differenza  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto al
pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso  di  interesse
di   differimento   e   di  dilazione  di  cui  all'articolo  13  del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed
integrazioni (c)".
  5. A decorrere dal 1› gennaio 1990 i datori di lavoro soggetti alle
disposizioni del testo unico di cui al comma  4,  ferme  restando  le
disposizioni  di  cui  agli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico
(b),  debbono  comunicare  all'INAIL  generalita'  e  qualifiche  dei
lavoratori    assicurati,   entro   cinque   giorni   dall'insorgenza
dell'obbligo assicurativo.
  6.  All'atto  della  iscrizione  presso  le  camere  di  commercio,
industria  e  artigianato,  gli  interessati  devono  specificare  la
sussistenza  dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, nonche' per le assicurazioni  obbligatorie
gestite  dall'INPS,  indicando,  ove  gia'  acquisito,  il  numero di
posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attivita'.
  7.  Tra  l'INPS, l'INAIL, le camere di commercio e gli organismi ad
esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono
attivati  collegamenti  telematici,  al  fine di consentire l'accesso
diretto, da parte  dell'INPS  e  dell'INAIL,  alle  risultanze  degli
archivi camerali di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale
delle imprese, nonche'  la  consultazione,  anche  generalizzata,  da
parte  delle  camere  di commercio e degli organismi collegati, delle
informazioni  anagrafiche  e  di  quelle  relative  al   numero   dei
dipendenti,  acquisite  alle  anagrafi delle aziende e a quelle degli
imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL.
  8.  All'atto  della  richiesta  del  numero  della  partita  IVA, i
titolari di aziende  agricole  debbono  indicare  gli  estremi  della
iscrizione   allo  SCAU,  ovvero  la  ragione  della  non  insorgenza
dell'obbligo di iscrizione.
  9.  In  attesa  della realizzazione dei collegamenti telematici, la
fornitura  delle  informazioni  di  cui  ai  commi  6  e  7  avverra'
attraverso  lo  scambio  di  supporti  magnetici.  Le procedure per i
collegamenti e lo scambio di  supporti  magnetici  saranno  definite,
entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
  10.  Le  ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di
assistenza sociale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5  del  decreto
legislativo  del  Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804
(d), per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 sono effettuate, in  deroga
alle  vigenti  disposizioni,  con  decreto  del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,
sentiti  gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate
con riferimento  alla  quota  di  ripartizione  definitiva  applicata
nell'anno  precedente  a  ciascuno  dei  predetti  anni  ed  ai  dati
acquisiti presso gli ispettorati del lavoro, tenuto anche conto delle
risultanze fornite dagli istituti di previdenza e assistenza sociale,
relativi, per ciascun anno, all'attivita' ed all'organizzazione degli
istituti  di  patronato  e  di  assistenza sociale. Per l'attivita' e
l'organizzazione all'estero  sono  presi  in  considerazione  i  dati
forniti  direttamente  dagli  istituti  di  patronato e di assistenza
sociale.
  11.  Per  gli istituti di patronato e di assistenza sociale, la cui
costituzione e' approvata nel corso dell'anno  1989,  ai  fini  della
ripartizione   definitiva   per   l'anno   stesso  saranno  presi  in
considerazione solo i  dati  acquisiti  presso  gli  ispettorati  del
lavoro.
  12.  Tra i fondi accantonati di cui al comma 4 dell'articolo 1- ter
del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.   688,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11 (e) , da utilizzare
secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro  e  della
previdenza  sociale  31  luglio  1986,  sono da ricomprendere anche i
fondi accantonati relativi all'esercizio 1986.
  13.  Al  comma  1  dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88
(f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del Ministero del
tesoro."; al comma 4 del citato articolo le parole: "agli articoli 5,
8," sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 5, 7, 8,".
  14.  Le  somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di
integrazione salariale  riferite  ad  anni  precedenti  a  quello  di
erogazione non sono computate nel reddito ai fini dell'assegno per il
nucleo familiare, con effetto dal 1› luglio 1989.
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             (a) L'art. 2778 del codice civile determina l'ordine dei
          privilegi  sui  mobili,  stabilendo  che  nel  concorso  di
          crediti   aventi   privilegio  generale  o  speciale  sulla
          medesima cosa, la prelazione si  esercita  nell'ordine  ivi
          indicato,  salvo  quanto  e'  disposto  dall'art. 2777 (nel
          quale e' previsto che i  crediti  per  spese  di  giustizia
          fatte  per  atti  conservativi  o di espropriazione di beni
          mobili e immobili siano preferiti  ad  ogni  altro  credito
          anche  pignoratizio  o ipotecario e che immediatamente dopo
          siano collocati i crediti per retribuzioni  e  provvigioni,
          crediti  dei  coltivatori  diretti,  delle  societa' o enti
          cooperativi e delle imprese artigiane).
             (b)  Gli  articoli  12,  13  e  45 del testo unico delle
          disposizioni per l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
          con D.P.R. 30 giugno  1965,  n.  1124,  sono  riportati  in
          appendice.
             (c)  Per il testo dell'art. 13, primo comma, del D.L. n.
          402/1981 si veda la nota (g) all'art. 2.
             (d)  Il  testo  degli  articoli  4 e 5 del D.L.C.P.S. n.
          804/1947  (Riconoscimento  giuridico  degli   istituti   di
          patronato e di assistenza sociale) e' il seguente:
             "Art.  4. - Al finanziamento degli istituti di patronato
          e di assistenza sociale, regolarmente  costituiti  a  norma
          del  presente  decreto,  si provvede con il prelevamento di
          un'aliquota  percentuale   sul   gettito   dei   contributi
          incassati,  a  termine  di legge o di contratto collettivo,
          dagli istituti che gestiscono le varie forme di  previdenza
          sociale.
             L'aliquota  prevista nel comma precedente e' determinata
          ogni anno con decreto del  Ministro  per  il  lavoro  e  la
          previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro,
          in misura non superiore al 0,50 per  cento  dei  contributi
          versati agli Istituti di previdenza.
             I  fondi  raccolti  con  il  prelevamento della predetta
          aliquota non possono avere destinazione diversa  da  quella
          indicata nel primo comma del presente articolo.
             Art.  5.  - I fondi di cui al precedente articolo devono
          essere versati dagli istituti che gestiscono le varie forme
          di  previdenza  sociale  in un conto intestato al Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale, presso la  Tesoreria
          centrale dello Stato.
             La  ripartizione dei fondi fra gli Istituti di patronato
          e di assistenza  sociale  e'  effettuata  con  decreto  del
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto
          con il Ministro per  il  tesoro,  sentite  le  associazioni
          nazionali  dei  lavoratori  interessati,  in relazione alla
          estensione o  all'efficienza  dei  servizi  degli  Istituti
          stessi.
             Agli  effetti della ripartizione dei fondi, gli Istituti
          di patronato e di assistenza sociale sono tenuti a  fornire
          al  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, nei
          modi e termini da questo indicati, la documentazione  della
          loro organizzazione e delle attivita' assistenziali, svolte
          nei singoli esercizi".
             (e)  Il  comma  4  dell'art. 1- ter del D.L. n. 688/1985
          (per il titolo si veda nella nota (d) all'art. 2), aggiunto
          dalla  legge  di  conversione,  prevede che: "Limitatamente
          all'anno 1985 i criteri di ripartizione di cui al  comma  2
          si  applicano  sul  90  per  cento dell'ammontare dei fondi
          disponibili per l'anno medesimo. Il restante 10 per  cento,
          nonche'  i fondi gia' accantonati ai sensi degli articoli 2
          e 15 del decreto ministeriale 26  giugno  1981,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale n. 206 del 29 luglio 1981, e dei
          decreti ministeriali 26  maggio  1983  e  31  maggio  1984,
          relativi  all'imposizione dell'aliquota per gli anni 1982 e
          1983, saranno utilizzati, secondo i criteri  stabiliti  con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          sentiti gli istituti di patronato e di assistenza  sociale,
          per  finalita' di potenziamento e di ristrutturazione degli
          istituti stessi".
             (f)  Il  testo  dell'art.  55  della legge n. 88/1989 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 4:
             Gli  articoli  12,  13,  e  45  del  testo  unico  delle
          disposizioni per l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
          con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sono cosi' formulati:
             "Art.   12.   -   I   datori  di  lavoro  soggetti  alle
          disposizioni  del  presente   titolo   debbono   denunciare
          all'Istituto   assicuratore,  almeno  cinque  giorni  prima
          dell'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi  ed  in
          particolare   le   lavorazioni  specificate  nella  tabella
          allegato n.  4  al  presente  decreto  per  l'assicurazione
          contro   le   malattie  professionali,  e  debbono  fornire
          all'Istituto medesimo tutti gli elementi e  le  indicazioni
          che  siano da esso richiesti per la valutazione del rischio
          e la determinazione del premio di assicurazione.
             Quando  per la natura dei lavori o per la necessita' del
          loro  inizio  non  fosse  possibile  fare  detta   denuncia
          preventiva, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro
          entro i cinque giorni successivi all'inizio dei lavori.
             I   datori   di  lavoro  debbono,  altresi',  denunciare
          all'Istituto assicuratore le  successive  modificazioni  di
          estensione   e   di   natura   del   rischio  gia'  coperto
          dall'assicurazione e la cessazione  della  lavorazione  non
          oltre  l'ottavo  giorno da quello in cui le modificazioni o
          variazioni suddette si sono verificate. Per le  imprese  di
          trasporto   la   denuncia   non   e'  richiesta  quando  la
          modificazione del rischio si verifica  durante  il  viaggio
          indipendentemente dalla volonta' del datore di lavoro.
             Il  datore  di lavoro deve pure provvedere alla denuncia
          delle variazioni riguardanti l'individuazione del  titolare
          dell'azienda,  il domicilio e la residenza di esso, nonche'
          la sede dell'azienda, entro otto giorni da quello nel quale
          le variazioni si sono verificate.
             In  caso  di  ritardata  denuncia  della  cessazione del
          lavoro l'obbligo del pagamento del premio di assicurazione,
          nella  misura  in  precedenza  dovuta,  si  estende fino al
          decimo giorno successivo a quello della cessazione.
             "Art.  13.  (come  sostituito  dal  D.M. 26 gennaio 1988
          (G.U.) n. 34 dell'11 febbraio  1988).  -  La  denuncia  dei
          lavori  e  delle  modificazioni  di essi, la denuncia degli
          infortuni   e   tutte   le    comunicazioni    all'Istituto
          assicuratore    debbono    essere    fatte    nella    sede
          circoscrizionale dell'Istituto assicuratore nella quale  si
          svolgono   i  lavori,  salvo  una  diversa  sede  stabilita
          dall'Istituto  medesimo,  e   sui   moduli   dallo   stesso
          predisposti".
             "Art.  45  (Come  modificato dall'art. 4 del decreto qui
          pubblicato).  - I ricorsi del datore  di  lavoro  contro  i
          provvedimenti  dell'Istituto  nazionale per l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro riguardanti  l'applicazione
          delle  tariffe dei premi debbono pervenire alla Commissione
          di cui all'art. 39 non oltre il termine  di  trenta  giorni
          dalla   data   di   ricevimento   della  comunicazione  dei
          povvedimenti stessi.
(( Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente ))
(( articolo, deve effettuare il versamento dei premi di            ))
(( assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso ))
(( medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in       ))
(( vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al         ))
(( ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la    ))
(( somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza  ))
(( il datore di lavoro e' tenuto al pagamento di una somma in      ))
(( ragione d'anno pari al tasso di interesse di differimento e di  ))
(( dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981,  ))
(( n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre ))
(( 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni        ))
(( (per il testo del primo comma dell'art. 13 del D.L. n. 402/1981 ))
(( si veda la nota (g) all'art. 2, n.d.r.".                        ))
          Con riferimento alla nota (f) all'art. 4:
             Il   testo   dell'art.   55   della   legge  n.  88/1989
          (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della  previdenza
          sociale   e  dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro), come modificato dall'art.
          4 del decreto qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  55  (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL). -
          1.   L'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione contro gli
          infortuni sul lavoro (INAIL), ente  pubblico  erogatore  di
          servizi,  e'  sottoposto  alla  vigilanza del Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale  ((e  del  Ministero  del
          tesoro)).
             2.   L'INAIL,   nel   quadro  della  politica  economica
          generale, adempie alle funzioni attribuitegli  con  criteri
          di   economicita'   e   di   imprenditorialita',  adeguando
          autonomamente la  propria  organizzazione  ell'esigenze  di
          efficiente  e  tempestiva  acquisizione  dei  contributi ed
          erogazione delle prestazioni, realizzando una gestione  del
          patrimonio  mobiliare  e immobiliare che assicuri un idoneo
          rendimento  finanziario.  Alla  medesima   finalita'   deve
          conformarsi   l'azione   di   controllo   e   di  vigilanza
          sull'attivita' dell'Istituto.
             3.  All'art. 1 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033,
          modificato dal decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio
          dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, e' aggiunto il seguente
          punto: "6) il Direttore generale".
             4.   Ferma   restando   la   composizione  degli  organi
          dell'Istituto  prevista   dalle   normative   attuali,   le
          disposizioni  di  cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
          13, 16, 17, 18  e  20  della  presente  legge  sono  estese
          all'INAIL  per  quanto  compatibili  con  le sue competenze
          istituzionali.
             5.  Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'INAIL
          possono  essere  in  qualunque  momento  rettificate  dallo
          stesso  Istituto  in  caso  di  errore  di qualsiasi natura
          commesso   in   sede   di   attribuzione,   erogazione    o
          riliquidazione  delle  prestazioni.  Nel  caso in cui siano
          state riscosse prestazioni risultanti non  dovute,  non  si
          da'  luogo  a  recupero  delle somme corrisposte, salvo che
          l'indebita percezione sia dovuta a  dolo  dell'interessato.
          Il  mancato  recupero  delle  somme  predette  puo'  essere
          addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso  di
          dolo  o  colpa  grave.  Anche  nel  caso  in  cui sia stato
          richiesto un  minor  premio  ed  acconto  di  assicurazione
          rispetto  a quello dovuto, il mancato incasso delle somme a
          tale  titolo  puo'   essere   addebitato   al   funzionario
          responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave".
             Il  testo dell'art. 1 del R.D. n. 1033/1933 (Ordinamento
          dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro
          gli  infortuni sul lavoro), come sostituito dall'art. 1 del
          D.L.C.P.S. n.  438/1947 e come ulteriormente modificato dal
          comma 3 dell'articolo sopra riportato, e' il seguente:
             "Art.  1.  -  Sono  organi  dell'istituto  nazionale per
          l'assicuazione contro gli infortuni sul lavoro:
              1) il presidente;
              2) il consiglio di amministrazione;
              3) il comitato esecutivo;
              4) i comitati tecnici;
              5) il collegio dei sindaci;
              6) il direttore generale".