Art. 4. Incompatibilita' dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL, disposizioni relative all'INAIL, ai rapporti INPS, INAIL e camere di commercio, industria ed artigianato, nonche' alla ripartizione dei contributi fra i patronati. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, per i titolari di pensioni che abbiano superato l'eta' pensionabile di vecchiaia, prevista per il diritto a pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonche' delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. 2. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facolta' di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali. (( La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla data di trasformazione della natura giuridica dell'ente, se posteriore. )) 3. I crediti per premi dovuti all'INAIL, di cui al numero 8) del primo comma dell'articolo 2778 del codice civile, sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del predetto articolo (a). 4. Il secondo comma dell'articolo 45 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (b), e' sostituito dal seguente: "Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro e' tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni (c)". 5. A decorrere dal 1 gennaio 1990 i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico (b), debbono comunicare all'INAIL generalita' e qualifiche dei lavoratori assicurati, entro cinque giorni dall'insorgenza dell'obbligo assicurativo. 6. All'atto della iscrizione presso le camere di commercio, industria e artigianato, gli interessati devono specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonche' per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS, indicando, ove gia' acquisito, il numero di posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attivita'. 7. Tra l'INPS, l'INAIL, le camere di commercio e gli organismi ad esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l'accesso diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi camerali di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale delle imprese, nonche' la consultazione, anche generalizzata, da parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL. 8. All'atto della richiesta del numero della partita IVA, i titolari di aziende agricole debbono indicare gli estremi della iscrizione allo SCAU, ovvero la ragione della non insorgenza dell'obbligo di iscrizione. 9. In attesa della realizzazione dei collegamenti telematici, la fornitura delle informazioni di cui ai commi 6 e 7 avverra' attraverso lo scambio di supporti magnetici. Le procedure per i collegamenti e lo scambio di supporti magnetici saranno definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 10. Le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 (d), per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alla quota di ripartizione definitiva applicata nell'anno precedente a ciascuno dei predetti anni ed ai dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro, tenuto anche conto delle risultanze fornite dagli istituti di previdenza e assistenza sociale, relativi, per ciascun anno, all'attivita' ed all'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Per l'attivita' e l'organizzazione all'estero sono presi in considerazione i dati forniti direttamente dagli istituti di patronato e di assistenza sociale. 11. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, la cui costituzione e' approvata nel corso dell'anno 1989, ai fini della ripartizione definitiva per l'anno stesso saranno presi in considerazione solo i dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro. 12. Tra i fondi accantonati di cui al comma 4 dell'articolo 1- ter del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11 (e) , da utilizzare secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1986, sono da ricomprendere anche i fondi accantonati relativi all'esercizio 1986. 13. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del Ministero del tesoro."; al comma 4 del citato articolo le parole: "agli articoli 5, 8," sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 5, 7, 8,". 14. Le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello di erogazione non sono computate nel reddito ai fini dell'assegno per il nucleo familiare, con effetto dal 1 luglio 1989. ------------
(a) L'art. 2778 del codice civile determina l'ordine dei privilegi sui mobili, stabilendo che nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine ivi indicato, salvo quanto e' disposto dall'art. 2777 (nel quale e' previsto che i crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o di espropriazione di beni mobili e immobili siano preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario e che immediatamente dopo siano collocati i crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle societa' o enti cooperativi e delle imprese artigiane). (b) Gli articoli 12, 13 e 45 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sono riportati in appendice. (c) Per il testo dell'art. 13, primo comma, del D.L. n. 402/1981 si veda la nota (g) all'art. 2. (d) Il testo degli articoli 4 e 5 del D.L.C.P.S. n. 804/1947 (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale) e' il seguente: "Art. 4. - Al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, regolarmente costituiti a norma del presente decreto, si provvede con il prelevamento di un'aliquota percentuale sul gettito dei contributi incassati, a termine di legge o di contratto collettivo, dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale. L'aliquota prevista nel comma precedente e' determinata ogni anno con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, in misura non superiore al 0,50 per cento dei contributi versati agli Istituti di previdenza. I fondi raccolti con il prelevamento della predetta aliquota non possono avere destinazione diversa da quella indicata nel primo comma del presente articolo. Art. 5. - I fondi di cui al precedente articolo devono essere versati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale in un conto intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione dei fondi fra gli Istituti di patronato e di assistenza sociale e' effettuata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le associazioni nazionali dei lavoratori interessati, in relazione alla estensione o all'efficienza dei servizi degli Istituti stessi. Agli effetti della ripartizione dei fondi, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono tenuti a fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei modi e termini da questo indicati, la documentazione della loro organizzazione e delle attivita' assistenziali, svolte nei singoli esercizi". (e) Il comma 4 dell'art. 1- ter del D.L. n. 688/1985 (per il titolo si veda nella nota (d) all'art. 2), aggiunto dalla legge di conversione, prevede che: "Limitatamente all'anno 1985 i criteri di ripartizione di cui al comma 2 si applicano sul 90 per cento dell'ammontare dei fondi disponibili per l'anno medesimo. Il restante 10 per cento, nonche' i fondi gia' accantonati ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto ministeriale 26 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 29 luglio 1981, e dei decreti ministeriali 26 maggio 1983 e 31 maggio 1984, relativi all'imposizione dell'aliquota per gli anni 1982 e 1983, saranno utilizzati, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, per finalita' di potenziamento e di ristrutturazione degli istituti stessi". (f) Il testo dell'art. 55 della legge n. 88/1989 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (b) all'art. 4: Gli articoli 12, 13, e 45 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sono cosi' formulati: "Art. 12. - I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all'Istituto assicuratore, almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all'Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione. Quando per la natura dei lavori o per la necessita' del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia preventiva, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all'inizio dei lavori. I datori di lavoro debbono, altresi', denunciare all'Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio gia' coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre l'ottavo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non e' richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volonta' del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonche' la sede dell'azienda, entro otto giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate. In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo del pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione. "Art. 13. (come sostituito dal D.M. 26 gennaio 1988 (G.U.) n. 34 dell'11 febbraio 1988). - La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte nella sede circoscrizionale dell'Istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall'Istituto medesimo, e sui moduli dallo stesso predisposti". "Art. 45 (Come modificato dall'art. 4 del decreto qui pubblicato). - I ricorsi del datore di lavoro contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi debbono pervenire alla Commissione di cui all'art. 39 non oltre il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei povvedimenti stessi. (( Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente )) (( articolo, deve effettuare il versamento dei premi di )) (( assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso )) (( medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in )) (( vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al )) (( ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la )) (( somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza )) (( il datore di lavoro e' tenuto al pagamento di una somma in )) (( ragione d'anno pari al tasso di interesse di differimento e di )) (( dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, )) (( n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre )) (( 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni )) (( (per il testo del primo comma dell'art. 13 del D.L. n. 402/1981 )) (( si veda la nota (g) all'art. 2, n.d.r.". )) Con riferimento alla nota (f) all'art. 4: Il testo dell'art. 55 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), come modificato dall'art. 4 del decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 55 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL). - 1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ente pubblico erogatore di servizi, e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ((e del Ministero del tesoro)). 2. L'INAIL, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicita' e di imprenditorialita', adeguando autonomamente la propria organizzazione ell'esigenze di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni, realizzando una gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare che assicuri un idoneo rendimento finanziario. Alla medesima finalita' deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attivita' dell'Istituto. 3. All'art. 1 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, e' aggiunto il seguente punto: "6) il Direttore generale". 4. Ferma restando la composizione degli organi dell'Istituto prevista dalle normative attuali, le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 20 della presente legge sono estese all'INAIL per quanto compatibili con le sue competenze istituzionali. 5. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'INAIL possono essere in qualunque momento rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si da' luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. Anche nel caso in cui sia stato richiesto un minor premio ed acconto di assicurazione rispetto a quello dovuto, il mancato incasso delle somme a tale titolo puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave". Il testo dell'art. 1 del R.D. n. 1033/1933 (Ordinamento dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), come sostituito dall'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 438/1947 e come ulteriormente modificato dal comma 3 dell'articolo sopra riportato, e' il seguente: "Art. 1. - Sono organi dell'istituto nazionale per l'assicuazione contro gli infortuni sul lavoro: 1) il presidente; 2) il consiglio di amministrazione; 3) il comitato esecutivo; 4) i comitati tecnici; 5) il collegio dei sindaci; 6) il direttore generale".