Art. 5. Calcolo delle indennita' di anzianita' per i lavoratori delle zone terremotate 1. L'articolo 12 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 (a), va interpretato nel senso che i beneficiari delle indennita' ivi previste hanno diritto anche alle quote di indennita' di anzianita' maturate, secondo le norme vigenti, durante i periodi di corresponsione delle predette integrazioni salariali. -------------
(a) Il testo dell'art. 12 del D.L. n. 776/1980 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 5: Il testo dell'art. 12 del D.L. n. 776/1980 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980), come modificato dall'art. 17 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e' il seguente: "Art. 12. - Ai lavoratori, esclusi quelli assicurati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori, operanti nelle regioni Basilicata e Campania, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in diretta dipendenza degli eventi sismici, e' corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, nei limiti stabiliti dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, nonche' il trattamento per gli assegni familiari. (( Il trattamento di cui al presente comma e' esteso ai lavoratori agricoli residenti nei comuni terremotati delle regioni Campania, Basilicata e Puglia individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tale trattamento e' corrisposto agli operai agricoli a tempo indeterminato ed agli aventi diritto all'indennita' speciale di disoccupazione agricola per l'anno 1980, in sostituzione di quest'ultima e per la durata delle giornate indennizzabili riferite all'anno 1979, fatte salve le condizioni di miglior favore. Agli altri lavoratori agricoli, braccianti o equiparati, aventi diritto per l'anno 1980 al trattamento ordinario di disoccupazione, ed ai lavoratori edili, residenti nei comuni di cui al primo comma, regolarmente iscritti al collocamento, che nel 1980 hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a 100, spetta un'indennita' assistenziale una tantum di L. 300.000, maggiorata di L. 100.000 per ogni familiare convivente ed a carico ai sensi della normativa sugli assegni familiari.)) I trattamenti di cui al precedente comma spettano anche agli apprendisti nonche' agli impiegati ed ai dirigenti. Per un periodo di trenta giorni a partire dalla data in cui si e' verificato il primo fenomeno sismico, il trattamento di integrazione salariale e quello per assegni familiari sono corrisposti, altresi', ai lavoratori di cui ai precedenti commi residenti nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 in tutti i casi di assenza dal lavoro dovuti ad eventi personali o familiari connessi al sisma. Lo stesso trattamento si applica ai lavoratori residenti nelle regioni indicate nel primo comma anche se occupati presso datori di lavoro operanti in regioni diverse. I trattamenti di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con la retribuzione eventualmente percepita o con indennita' corrisposte per malattia. Il trattamento di integrazione salariale e' corrisposto durante l'intero periodo di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, per la durata massima di un anno, prorogabile per periodi semestrali con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ai lavoratori in regime di integrazione salariale che vengono avviati da enti locali territoriali a lavori relativi a opere e servizi di pubblica utilita' spetta una integrazione a carico degli enti stessi fino a raggiungere l'intera retribuzione. Le sedi locali dell'I.N.P.S. provvedono a corrispondere il trattamento di integrazione salariale su domanda presentata dal datore di lavoro, imputandone la spesa ad una contabilita' speciale. Il trattamento di integrazione di cui al primo comma e' esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. Il trattamento di cui al primo comma del presente articolo e' esteso ai lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza degli eventi sismici per un periodo massimo di sei mesi. I periodi per i quali e' concesso il trattamento di cui al primo comma sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidita', vecchiaia, superstiti e di anzianita' e per la determinazione della misura di queste, e si aggiungono al periodo, di trentasei mesi di cui all'art. 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e all'art. 5 della legge 6 agosto 1975, n. 427. Per i lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, il riconoscimento dei periodi per i quali e' corrisposto il trattamento di cui al primo comma e' effettuato nelle gestioni di iscrizione, alle quali i relativi oneri saranno rimborsati direttamente da parte dello Stato. Sono fatti salvi i trattamenti piu' favorevoli. Le integrazioni salariali e gli assegni familiari connessi di cui al presente articolo sono anticipati dalla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria - separata contabilita' per gli interventi straordinari di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni - e dalla cassa unica per gli assegni familiari e rimborsati annualmente dallo Stato sulla base delle risultanze di gestione".