Art. 5.
                Calcolo delle indennita' di anzianita'
               per i lavoratori delle zone terremotate
  1.  L'articolo  12  del  decreto-legge  26  novembre  1980, n. 776,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980,  n.  874
(a), va interpretato nel senso che i beneficiari delle indennita' ivi
previste hanno diritto anche alle quote di indennita'  di  anzianita'
maturate,   secondo   le   norme   vigenti,   durante  i  periodi  di
corresponsione delle predette integrazioni salariali.
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             (a)  Il  testo  dell'art.  12  del  D.L.  n. 776/1980 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 5:
             Il  testo  dell'art. 12 del D.L. n. 776/1980 (Interventi
          urgenti in favore delle popolazioni colpite  dal  terremoto
          del  novembre  1980), come modificato dall'art. 17 del D.L.
          27 febbraio 1982, n.  57,  convertito,  con  modificazioni,
          nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e' il seguente:
             "Art.  12. - Ai lavoratori, esclusi quelli assicurati ai
          sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
          dicembre  1971,  n. 1403, dipendenti da datori di lavoro di
          tutti  i  settori,  operanti  nelle  regioni  Basilicata  e
          Campania,  sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto
          in diretta dipendenza degli eventi sismici, e'  corrisposto
          il  trattamento di integrazione salariale di cui alla legge
          20 maggio 1975, n. 164, nei limiti stabiliti dalla legge 13
          agosto 1980, n. 427, nonche' il trattamento per gli assegni
          familiari. (( Il trattamento di cui al  presente  comma  e'
          esteso   ai   lavoratori   agricoli  residenti  nei  comuni
          terremotati delle regioni  Campania,  Basilicata  e  Puglia
          individuati  con  decreti  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri.  Tale  trattamento  e'  corrisposto  agli  operai
          agricoli  a  tempo  indeterminato  ed  agli  aventi diritto
          all'indennita'  speciale  di  disoccupazione  agricola  per
          l'anno  1980,  in  sostituzione  di  quest'ultima  e per la
          durata  delle  giornate  indennizzabili  riferite  all'anno
          1979,  fatte  salve  le  condizioni di miglior favore. Agli
          altri lavoratori agricoli, braccianti o equiparati,  aventi
          diritto   per  l'anno  1980  al  trattamento  ordinario  di
          disoccupazione,  ed  ai  lavoratori  edili,  residenti  nei
          comuni  di  cui  al  primo  comma, regolarmente iscritti al
          collocamento, che nel 1980 hanno lavorato per un numero  di
          giornate    inferiore    a    100,   spetta   un'indennita'
          assistenziale una tantum  di L. 300.000, maggiorata  di  L.
          100.000  per ogni familiare convivente ed a carico ai sensi
          della normativa sugli assegni familiari.))
             I  trattamenti di cui al precedente comma spettano anche
          agli apprendisti nonche' agli impiegati ed ai dirigenti.
             Per  un periodo di trenta giorni a partire dalla data in
          cui  si  e'  verificato  il  primo  fenomeno  sismico,   il
          trattamento  di integrazione salariale e quello per assegni
          familiari sono corrisposti, altresi', ai lavoratori di  cui
          ai  precedenti  commi  residenti  nei  comuni  indicati dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  di  cui
          all'art.  4 in tutti i casi di assenza dal lavoro dovuti ad
          eventi personali o familiari connessi al sisma.  Lo  stesso
          trattamento   si  applica  ai  lavoratori  residenti  nelle
          regioni indicate nel primo comma anche se  occupati  presso
          datori di lavoro operanti in regioni diverse.
             I  trattamenti  di  cui  ai  precedenti  commi  non sono
          cumulabili con la retribuzione  eventualmente  percepita  o
          con indennita' corrisposte per malattia.
             Il  trattamento di integrazione salariale e' corrisposto
          durante  l'intero  periodo  di  sospensione   o   riduzione
          dell'attivita'  lavorativa,  per  la  durata  massima di un
          anno, prorogabile per periodi semestrali  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
             Ai  lavoratori  in  regime di integrazione salariale che
          vengono  avviati  da  enti  locali  territoriali  a  lavori
          relativi  a opere e servizi di pubblica utilita' spetta una
          integrazione a carico degli enti stessi fino a  raggiungere
          l'intera retribuzione.
             Le  sedi locali dell'I.N.P.S. provvedono a corrispondere
          il  trattamento  di  integrazione  salariale   su   domanda
          presentata  dal  datore  di lavoro, imputandone la spesa ad
          una contabilita' speciale.
             Il  trattamento di integrazione di cui al primo comma e'
          esente dal  contributo  addizionale  di  cui  al  punto  2)
          dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
             Il  trattamento  di  cui  al  primo  comma  del presente
          articolo e' esteso ai  lavoratori  rimasti  disoccupati  in
          conseguenza  degli eventi sismici per un periodo massimo di
          sei mesi.
             I  periodi per i quali e' concesso il trattamento di cui
          al primo comma sono riconosciuti  utili  d'ufficio  per  il
          conseguimento  del  diritto  alla pensione per invalidita',
          vecchiaia,  superstiti   e   di   anzianita'   e   per   la
          determinazione  della  misura di queste, e si aggiungono al
          periodo, di trentasei mesi di cui all'art. 3 della legge 20
          maggio  1975,  n.  164,  e  all'art. 5 della legge 6 agosto
          1975, n. 427.
             Per  i  lavoratori  iscritti  a  forme  obbligatorie  di
          previdenza    sostitutive    dell'assicurazione    generale
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti, il riconoscimento dei periodi per  i  quali  e'
          corrisposto  il  trattamento  di  cui  al  primo  comma  e'
          effettuato nelle  gestioni  di  iscrizione,  alle  quali  i
          relativi  oneri  saranno  rimborsati  direttamente da parte
          dello Stato.
             Sono fatti salvi i trattamenti piu' favorevoli.
             Le   integrazioni  salariali  e  gli  assegni  familiari
          connessi di cui al presente articolo sono anticipati  dalla
          Cassa  integrazione  guadagni degli operai dell'industria -
          separata contabilita' per gli  interventi  straordinari  di
          cui  alla  legge  5  novembre  1968,  n. 1115, e successive
          modificazioni ed integrazioni - e dalla cassa unica per gli
          assegni  familiari  e  rimborsati  annualmente  dallo Stato
          sulla base delle risultanze di gestione".