Art. 6.
                 Fiscalizzazione degli oneri sociali
  1.  A  decorrere dal periodo di paga in corso al 1› dicembre 1988 e
fino a tutto il periodo di paga in  corso  al  30  novembre  1989  e'
concessa  una  riduzione,  per  ogni  mensilita' fino alla dodicesima
compresa, sul contributo  a  carico  del  datore  di  lavoro  di  cui
all'articolo  10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (a), pari
a:
    a)  L.  55.000  per  ogni dipendente delle imprese industriali ed
artigiane operanti nei settori manufatturieri  ed  estrattivi,  delle
imprese  impiantistiche  del settore metalmeccanico, risultanti dalla
classificazione delle attivita' economiche adottata dall'ISTAT; delle
imprese  armatoriali  nonche'  delle imprese iscritte nell'albo degli
autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno
1974,  n.  298  (b),  secondo  un rapporto autista-dipendenti che non
superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4
dell'articolo  41  della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito
dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132 (b);
    b)  ulteriori  L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui
alla lettera a) operanti nei territori  di  cui  all'articolo  1  del
testo  unico  delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.  218,  e
successive modificazioni ed integrazioni (c) ;
    c)  L.  21.000  per  ogni  dipendente delle imprese alberghiere e
delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese
di  esercizio  delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio;
dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla  legge
17  maggio  1983,  n.  217  (d)  ,  e  dei  loro  consorzi e societa'
consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge  10
maggio  1976, n. 377 (e) ; delle imprese commerciali, loro consorzi e
societa' consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui  alle
leggi  10  maggio 1976, n. 377 (e) , e 17 febbraio 1971, n. 127 (f) ,
considerate esportatrici abituali ai sensi  dell'articolo  3-bis  del
decreto-legge  30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 1979, n. 92 (g) ; di ogni altra impresa con piu'
di  quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali
ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni  senza  fini
di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(h),   ivi   comprese   le  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
beneficenza, nonche' dei concessionari di impianti di  trasporto  con
fune  in  servizio  pubblico,  aventi  finalita'  turistiche, in zone
montane;
    d)  ulteriori  L. 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui
alla lettera c) operanti nei territori  di  cui  all'articolo  1  del
testo  unico  delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.  218,  e
successive modificazioni ed integrazioni (c).
  2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorate
di un terzo per il personale marittimo  che  non  ha  continuita'  di
rapporto di lavoro.
  3.   Per   le  donne  assunte  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e  7,  del
decreto-legge   30   dicembre   1987,   n.   536,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge   29   febbraio   1988,   n.   48   (i),
successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero
dei lavoratori occupati alla medesima data, e' concessa fino a  tutto
il  periodo  di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di L.
56.000, per  ogni  mensilita'  fino  alla  dodicesima  compresa,  sul
contributo  a  carico  del  datore  di lavoro di cui all'articolo 10,
comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (a).
  4.  Per  i  nuovi assunti di eta' non superiore ai 29 anni da parte
delle imprese di cui al comma 3 successivamente al 30  novembre  1988
con  contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero
di lavoratori occupati alla stessa data, e' concessa fino a tutto  il
periodo  di  paga  in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di lire
56.000, per  ogni  mensilita'  fino  alla  dodicesima  compresa,  sul
contributo  a  carico  del  datore  di lavoro di cui all'articolo 10,
comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (a).
  5.  I  benefici  di cui ai commi 3 e 4 non si cumulano fra loro ne'
con il beneficio di cui al comma 1, lettere b) e d), e sono  concessi
per  un  periodo  non  superiore a dodici mesi per ciascun dipendente
assunto.
  6.  A favore dei datori di lavoro del settore agricolo e' concessa,
a decorrere dal periodo di paga in corso al 1› dicembre 1988 e fino a
tutto  il  periodo  di  paga  in  corso al 30 novembre 1989, per ogni
mensilita'  e  fino  alla  dodicesima  compresa,  una  riduzione  sul
contributo  di  cui  all'articolo  10,  comma 1, della legge 11 marzo
1988, n. 67 (a), di L. 85.000 per ogni dipendente. Da tale  riduzione
sono  esclusi  i  datori  di lavoro del settore agricolo operanti nei
territori di cui all'articolo 1 del testo  unico  delle  leggi  sugli
interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni  ed
integrazioni (c).
  7.  Le  riduzioni  di  cui al presente articolo si applicano sino a
concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e  di
maternita' dovuti.
  8.   Le  riduzioni  di  cui  al  presente  articolo,  nel  caso  di
corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al
mese,  sono  diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile
per ogni giornata non retribuita  e,  nel  caso  di  lavoro  a  tempo
parziale  di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,  n.
863  (e), sono attribuite per ogni ora di attivita' in misura pari al
quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni
mensili  per  156,  entro  il  limite massimo dell'importo stesso. La
predetta diminuzione non trova  applicazione  per  i  dipendenti  con
contratto   di   lavoro  a  tempo  parziale  che  prestino  attivita'
lavorativa per un numero di  ore  non  inferiore  a  settantotto  ore
mensili.
  9.  Le  riduzioni  di  cui  al presente articolo non spettano per i
lavoratori che:
    a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
    b)  siano  stati  denunciati  con  orari  o  giornate  di  lavoro
inferiori a quelli  effettivamente  svolti  ovvero  con  retribuzioni
inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1;
    c)  siano  stati  retribuiti  con retribuzioni inferiori a quelle
previste dall'articolo 1, comma 1.
  10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari a
tre volte i periodi di inosservanza anche  di  una  delle  condizioni
previste dal comma stesso.
  11.  Per le imprese operanti nei territori indicati nell'articolo 1
del  testo  unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,
approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, e successive modifiche ed integrazioni (c) , e  nell'articolo
7  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n.
902, e  successive  modifiche  ed  integrazioni  (m)  ,  al  fine  di
salvaguardare  i  livelli  occupazionali e sulla base di un programma
graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui  all'articolo  1,
comma  1,  da  verificare  semestralmente, puo' essere sospesa, anche
temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera c) del comma 9.
Tale  sospensione  e'  disposta con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,
sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei
limiti  della  spesa   prevista   dal   presente   decreto   per   la
fiscalizzazione degli oneri sociali.
  12.  Con  salvezza  delle  situazioni  di  cui al comma 11, per gli
aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui  al  presente  articolo
non  spettano altresi', a decorrere dal periodo di paga in corso alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del
contratto   collettivo   nazionale   di   lavoro,   stipulato   dalle
organizzazioni   sindacali   maggiormente  rappresentative,  da  essi
applicato.
  13.  Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al
ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore  dello  Stato,
nel  limite  del  danno  accertato, per i lavoratori dipendenti delle
aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti  legali,  per
fatti   afferenti   all'esercizio   dell'impresa,   siano   accertate
definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente,  commesse
successivamente  alla  data di entrata in vigore del decreto-legge 30
dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
febbraio  1988,  n.  48  (i),  e  che comportino danno ai sensi degli
articoli 8 e 18 della legge  8  luglio  1986,  n.  349  (n);  ove  le
violazioni  comportino  rilevante  danno  ambientale, il Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  su  proposta   del   Ministro
dell'ambiente,  puo'  disporre  la  sospensione totale o parziale del
beneficio in attesa della definitivita' dell'accertamento.
  14.  A  decorrere  dal periodo di paga in corso al 1› dicembre 1988
sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge   30   dicembre   1987,   n.   536,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 (i).
  15. Il versamento dei contributi e dei premi previdenziali relativi
ai periodi di paga in  corso  dal  1›  dicembre  1988  e  successivi,
effettuato in difformita' dalle disposizioni del presente decreto, e'
conguagliato senza accessori  di  legge  alla  prima  scadenza  utile
successiva  alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e comunque non oltre il 20 novembre 1989.
  16.  All'onere  derivante  dall'applicazione del presente articolo,
valutato in lire 3.738 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico
del  capitolo 3614 dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale per il medesimo anno.
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             (a)  Il  comma  1  dell'art.  10  della legge n. 67/1988
          (Legge finanziaria 1988)  prevede  che:  "A  decorrere  dal
          periodo  di  paga  in  corso al 1› gennaio 1988 la quota di
          contributo  per  le  prestazioni  del  Servizio   sanitario
          nazionale  di  cui  all'art.  31,  comma  1, della legge 28
          febbraio 1986, n. 41 (trattasi della  quota  di  contributo
          per  le  prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i
          lavori dipendenti di tutti i settori, pubblici  e  privati,
          n.d.r.),  e' stabilita nella misura del 10,65 per cento, di
          cui il 9,60 per cento a  carico  dei  datori  di  lavoro  e
          l'1,05  per cento a carico dei lavoratori dipendenti. Per i
          periodi di paga successivi al 31 dicembre 1988,  l'aliquota
          contributiva  e' ridotta al 10,50 per cento, di cui il 9,60
          per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,90 per cento
          a carico dei lavoratori dipendenti".
             (b)  Il  comma  4  dell'art.  41  della  legge  298/1974
          (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di
          cose  per  conto  terzi,  disciplina degli autotrasporti di
          cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella  per
          i  trasporti di merci su strada), come sostituito dal comma
          1  dell'art.  4  del  D.L.   n.   16/1987,   prevede   che:
          "L'immatricolazione  di  rimorchi  e  semirimorchi da parte
          delle  imprese  nonche'  da  parte  dei  consorzi  e  delle
          cooperative  di  cui  al comma 3 e' subordinata al rispetto
          del rapporto di non piu' di cinque veicoli rimorchiati  per
          ciascun  veicolo  a  motore  tecnicamente  idoneo  al  loro
          traino".
             (c)   L'art.   1  del  testo  unico  delle  leggi  sugli
          interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con   D.P.R.   n.
          218/1978, e' cosi' formulato:
             "Art.  1  Sfera  territoriale  di  applicazione).  -  Il
          presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto
          diversamente   dalle  singole  disposizioni,  alle  regioni
          Abruzzo, Molise, Campania,  Puglie,  Basilicata,  Calabria,
          Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
          ai comuni della provincia di Rieti  gia'  compresi  nell'ex
          circondario  di  Cittaducale, ai comuni compresi nella zona
          del comprensorio di bonifica del fiume  Tronto,  ai  comuni
          della  provincia di Roma compresi nella zona di bonifica di
          Latina, all'isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei
          comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
             Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui
          al precedente comma comprenda parte di quello di un  comune
          con  popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del
          18  agosto  1957,  l'applicazione  del  testo  unico  sara'
          limitata  al  solo  territorio di quel comune facente parte
          dei comprensori medesimi.
             Gli  interventi comunque previsti da leggi in favore del
          Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle  che  hanno  specifico
          riferimento  ad una zona particolare, si intendono, in ogni
          caso, estesi a tutti  i  territori  indicati  nel  presente
          articolo".
             (d)  La  legge  n.  217/1983  reca: "Legge quadro per il
          turismo  e   interventi   per   il   potenziamento   e   la
          qualificazione dell'offerta turistica".
             (e)  La  legge  n.  377/1976  reca: "Modificazioni della
          disciplina del codice civile  in  tema  di  consorzi  e  di
          societa' consortili".
             (f)  La legge n. 127/1971 reca: "Modifiche al D.L.C.P.S.
          14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con  legge  8  maggio
          1949,  n.  285,  e  ratificato  con ulteriori modificazioni
          dalla  legge  2   aprile   1951,   n.    302,   concernente
          provvedimenti per la cooperazione".
             (g)  Il  testo  dell'art.  3-  bis  del  D.L. n. 20/1979
          (Proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni  relative  al
          contenimento  del costo del lavoro nonche' norme in materia
          di obblighi contributivi) e' il seguente:
             "Art.  3-bis.  - Con effetto dal 1› aprile 1979, ai fini
          della  applicazione  del  presente  decreto,  si  considera
          esportatore  abituale  giusta  la  dizione  contenuta nella
          legge 8 agosto 1977, n. 573, chi nell'anno  o  nella  media
          del  triennio  solare precedente ha effettuato esportazioni
          per   un   ricavo   complessivo,   tenendo   conto    anche
          dell'esportazione    effettuata    tramite   commissionari,
          superiore rispettivamente al 40  e  al  30  per  cento  del
          volume   d'affari  determinato  a  norma  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive  modificazioni,  con  esclusione  dell'ammontare
          delle cessioni di beni in  transito  depositati  in  luoghi
          soggetti a vigilanza doganale".
             (h)  Si  trascrive  il  testo dell'art. 22 del D.P.R. n.
          616/1977,  relativo  all'attuazione  della  delega  di  cui
          all'art.  1  della  legge  22  luglio  1975, n. 382, per il
          trasferimento  e  la  delega  alle  regioni   di   funzioni
          amministrative dello Stato:
             "Art.  22.  -  Le  funzioni amministrative relative alla
          materia  'beneficienza  pubblica'   concernono   tutte   le
          attivita'   che   attengono,  nel  quadro  della  sicurezza
          sociale, alla predisposizione  ed  erogazione  di  servizi,
          gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in
          denaro che in natura, a favore dei singoli,  o  di  gruppi,
          qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i
          destinatari, anche quando si tratti di forme di  assistenza
          a  categorie  determinate,  escluse  soltanto  le  funzioni
          relative   alle   prestazioni    economiche    di    natura
          previdenziali".
             (i)  Il  D.L.  n.  536/1987 reca: "Fiscalizzazione degli
          oneri  sociali,  proroga  degli  sgravi  contributivi   nel
          Mezzogiorno,  interventi  per  settori  in crisi e norme in
          materia  di  organizzazione  dell'I.N.P.S.".  Il  comma   1
          dell'art. 1 proroga al 31 dicembre 1986 talune disposizioni
          del decreto-legge 3 luglio 1986, n.  328,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, il quale
          a sua volta  richiama  precedenti  norme,  dalle  quali  si
          ricava  che le imprese destinatarie dell'agevolazione sono:
              le   imprese  industriali  ed  artigiane  operanti  nei
          settori manufatturieri ed  estrattivi  nonche'  le  imprese
          impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla
          classificazione   delle   attivita'   economiche   adottata
          dall'Istituto centrale di statistica;
              le   imprese   iscritte   nell'albo   nazionale   degli
          autotrasportatori di cose per conto terzi di cui alla legge
          6 giugno 1974, n. 298;
              le imprese armatoriali;
              le imprese alberghiere;
              le aziende termali;
              i   pubblici  esercizi,  ivi  comprese  le  imprese  di
          esercizio delle sale cinematografiche;
              le agenzie di viaggio;
              i complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui
          alla legge 17 maggio  1983,  n.  217,  e  loro  consorzi  e
          societa' consortili condotte anche in forma cooperativa, di
          cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377;
              i datori di lavoro del settore dell'agricoltura.
             Il comma 7 del medesimo art. 1 e' cosi' formulato: "7. A
          favore delle imprese commerciali di cui all'art.  4,  comma
          19,   del   decreto-legge   12   settembre  1983,  n.  463,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          1983, n. 638, (imprese commerciali considerate tali ai fini
          dell'inquadramento  previdenziale  ed  assistenziale,   con
          esclusione di quelle di cui all'art. 1 della legge 8 agosto
          1977, n. 573, n.d.r.), ed all'art. 1 della legge  8  agosto
          1977,   n.   573,   e   successive  modificazioni  (imprese
          commerciali, loro consorzi e societa' consortili,  condotte
          anche   in   forma  cooperativa,  considerate  esportatrici
          abituali, n.d.r.), e degli enti, fondazioni e  associazioni
          senza   fine   di   lucro   che   erogano   le  prestazioni
          assistenziali di cui all'art. 22 del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (v. precedente nota
          (h), n.d.r.), ivi  comprese  le  istituzioni  pubbliche  di
          assistenza e beneficenza, e' concessa, per ogni mensilita',
          fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo
          di  cui all'art. 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986,
          n. 41 (v. precedente nota (a), n.d.r.), di  L.  43.000  per
          ogni  dipendente,  ridotte  a  L.  42.000  a  decorrere dal
          periodo di paga al 1› gennaio 1988".
             (l)  Per  il  testo  dell'art. 5 del D.L. n. 726/1984 si
          veda in appendice il riferimento alla nota (c) all'art.  1.
             (m)  Il D.P.R. n. 902/1976 reca: "Disciplina del credito
          agevolato al settore industriale". Si  trascrive  il  testo
          del relativo art. 7:
             "Art.  7  (Determinazione  delle aree insufficientemente
          sviluppate  del  centro-nord).  -  Il  CIPE   provvede   ad
          individuare  le  aree  insufficientemente sviluppate, anche
          con  riferimento  ai  programmi  di  assetto   territoriale
          predisposti dalle regioni interessate.
             L'individuazione  di  dette  aree  dovra'  essere fatta,
          tenendo presente il  tasso  di  emigrazione,  il  tasso  di
          popolazione  attiva  occupata  ed  il  rapporto occupazione
          industriale e popolazione residente secondo i dati dei  due
          ultimi  censimenti  ISTAT, rapportati ai relativi dati medi
          del centro-nord".
             (n)  Il  testo  degli  articoli  8  e  18 della legge n.
          349/1986 e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (n) all'art. 6:
             Gli articoli 8 e 18 della legge n. 349/1986 (Istituzione
          del Ministero dell'ambiente e norme in  materia  di  dannno
          ambientale) sono cosi' formulati:
             "Art.  8.  -  1. Per l'esercizio delle funzioni previste
          dalla presente legge il Ministero dell'ambiente  si  avvale
          dei  servizi  tecnici  dello  Stato  previa  intesa  con  i
          Ministri competenti, e di  quelli  delle  unita'  sanitarie
          locali   previa   intesa  con  la  regione,  nonche'  della
          collaborazione degli istituti superiori,  degli  organi  di
          consulenza  tecnico-scientifica  dello  Stato,  degli  enti
          pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli
          istituti  e  dei dipartimenti universitari con i quali puo'
          stipulare apposite convenzioni.
             2.  Il  Ministro  dell'ambiente  puo' disporre verifiche
          tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera,  delle
          acque  e  del  suolo  e  sullo  stato  di  conservazione di
          ambienti naturali. Per l'accesso nei  luoghi  dei  soggetti
          incaricati  si  applica  l'articolo  7,  comma primo, della
          legge 25 giugno 1865, n. 2359.
             3.  Il  caso  di mancata attuazione o di inosservanza da
          parte delle regioni, delle province  o  dei  comuni,  delle
          disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, e
          qualora  possa  derivarne  un  grave  danno  ecologico,  il
          Ministro  dell'ambiente,  previa diffida ad adempiere entro
          congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta
          con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di
          salvaguardia, anche a carattere  inibitorio  di  opere,  di
          lavori  o  di  attivita'  antropiche, dandone comunicazione
          preventiva alle amministrazioni competenti. Se  la  mancata
          attuazione  o  l'inosservanza  di  cui al presente comma e'
          imputabile  ad  un  ufficio  periferico  dello  Stato,   il
          Ministro  dell'ambiente  informa  senza indugio il Ministro
          competente da cui l'ufficio dipende,  il  quale  assume  le
          misure  necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane
          la necessita' di un intervento  cautelare  per  evitare  un
          grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma
          e' adottata dal Ministro competente,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente.
             4.  Per  la  vigilanza,  la prevenzione e la repressione
          delle  violazioni  compiute  in  danno  dell'ambiente,   il
          Ministro  dell'ambiente  si  avvale  del  nucleo  operativo
          ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene  posto  alla
          dipendenza  funzionale  del Ministro dell'ambiente, nonche'
          del Corpo forestale dello Stato, con  particolare  riguardo
          alla  tutela  del patrimonio naturalistico nazionale, degli
          appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze  di
          polizia,  previa  intesa con i Ministri competenti, e delle
          capitanerie di porto, previa intesa con il  Ministro  della
          marina mercantile".
             "Art.  18.  -  1.  Qualunque  fatto  doloso o colposo in
          violazione di disposizioni  di  legge  o  di  provvedimenti
          adottati  in  base  a  legge che comprometta l'ambiente, ad
          esso  arrecando  danno,   alterandolo,   deteriorandolo   o
          distruggendolo  in  tutto  o in parte, obbliga l'autore del
          fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.
             2.  Per  la  materia  di  cui  al  precedente comma 1 la
          giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella
          della  Corte  dei conti, di cui all'art. 22 del decreto del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
             3.  L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche
          se esercitata in sede  penale,  e'  promossa  dallo  Stato,
          nonche'  dagli  enti territoriali sui quali incidano i beni
          oggetto del fatto lesivo.
             4.  Le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i
          cittadini, al fine di sollecitare  l'esercizio  dell'azione
          da  parte  dei  soggetti  legittimati, possono denunciare i
          fatti  lesivi  di  beni  ambientali  dei  quali   siano   a
          conoscenza.
             5.  Le  associazioni individuate in base all'articolo 13
          della presente legge possono intervenire  nei  giudizi  per
          danno  ambientale  e  ricorrere  in  sede  di giurisdizione
          amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
             6.  Il  giudice,  ove  non  sia  possibile  una  precisa
          quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in  via
          equitativa,  tenendo  comunque  conto  della gravita' della
          colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e
          del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del
          suo comportamento lesivo dei beni ambientali.
             7.  Nei  casi  di concorso nello stesso evento di danno,
          ciascuno risponde nei limiti della propria  responsabilita'
          individuale.
             8.  Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove
          possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del
          responsabile.
             9.  Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato
          risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme
          di  cui al testo unico delle disposizioni di legge relative
          alla riscossione delle entrate  patrimoniali  dello  Stato,
          approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639".