Art. 6. Fiscalizzazione degli oneri sociali 1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 e' concessa una riduzione, per ogni mensilita' fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (a), pari a: a) L. 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attivita' economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonche' delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 (b), secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132 (b); b) ulteriori L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni (c) ; c) L. 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (d) , e dei loro consorzi e societa' consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377 (e) ; delle imprese commerciali, loro consorzi e societa' consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377 (e) , e 17 febbraio 1971, n. 127 (f) , considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92 (g) ; di ogni altra impresa con piu' di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (h), ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonche' dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalita' turistiche, in zone montane; d) ulteriori L. 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera c) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni (c). 2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuita' di rapporto di lavoro. 3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 (i), successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, e' concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di L. 56.000, per ogni mensilita' fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (a). 4. Per i nuovi assunti di eta' non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 3 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, e' concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di lire 56.000, per ogni mensilita' fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (a). 5. I benefici di cui ai commi 3 e 4 non si cumulano fra loro ne' con il beneficio di cui al comma 1, lettere b) e d), e sono concessi per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun dipendente assunto. 6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo e' concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni mensilita' e fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (a), di L. 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni (c). 7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternita' dovuti. 8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 (e), sono attribuite per ogni ora di attivita' in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attivita' lavorativa per un numero di ore non inferiore a settantotto ore mensili. 9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che: a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali; b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1; c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1. 10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari a tre volte i periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso. 11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni (c) , e nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni (m) , al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 1, da verificare semestralmente, puo' essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera c) del comma 9. Tale sospensione e' disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali. 12. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresi', a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato. 13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 (i), e che comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (n); ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, puo' disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitivita' dell'accertamento. 14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1988 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 (i). 15. Il versamento dei contributi e dei premi previdenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1 dicembre 1988 e successivi, effettuato in difformita' dalle disposizioni del presente decreto, e' conguagliato senza accessori di legge alla prima scadenza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre il 20 novembre 1989. 16. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.738 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3614 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno. ------------
(a) Il comma 1 dell'art. 10 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) prevede che: "A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1988 la quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (trattasi della quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, n.d.r.), e' stabilita nella misura del 10,65 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,05 per cento a carico dei lavoratori dipendenti. Per i periodi di paga successivi al 31 dicembre 1988, l'aliquota contributiva e' ridotta al 10,50 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,90 per cento a carico dei lavoratori dipendenti". (b) Il comma 4 dell'art. 41 della legge 298/1974 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 16/1987, prevede che: "L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonche' da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 e' subordinata al rispetto del rapporto di non piu' di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino". (c) L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, e' cosi' formulato: "Art. 1 Sfera territoriale di applicazione). - Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona di bonifica di Latina, all'isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola. Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara' limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi. Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo". (d) La legge n. 217/1983 reca: "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica". (e) La legge n. 377/1976 reca: "Modificazioni della disciplina del codice civile in tema di consorzi e di societa' consortili". (f) La legge n. 127/1971 reca: "Modifiche al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione". (g) Il testo dell'art. 3- bis del D.L. n. 20/1979 (Proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonche' norme in materia di obblighi contributivi) e' il seguente: "Art. 3-bis. - Con effetto dal 1 aprile 1979, ai fini della applicazione del presente decreto, si considera esportatore abituale giusta la dizione contenuta nella legge 8 agosto 1977, n. 573, chi nell'anno o nella media del triennio solare precedente ha effettuato esportazioni per un ricavo complessivo, tenendo conto anche dell'esportazione effettuata tramite commissionari, superiore rispettivamente al 40 e al 30 per cento del volume d'affari determinato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con esclusione dell'ammontare delle cessioni di beni in transito depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale". (h) Si trascrive il testo dell'art. 22 del D.P.R. n. 616/1977, relativo all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, per il trasferimento e la delega alle regioni di funzioni amministrative dello Stato: "Art. 22. - Le funzioni amministrative relative alla materia 'beneficienza pubblica' concernono tutte le attivita' che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziali". (i) Il D.L. n. 536/1987 reca: "Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.". Il comma 1 dell'art. 1 proroga al 31 dicembre 1986 talune disposizioni del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, il quale a sua volta richiama precedenti norme, dalle quali si ricava che le imprese destinatarie dell'agevolazione sono: le imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi nonche' le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attivita' economiche adottata dall'Istituto centrale di statistica; le imprese iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; le imprese armatoriali; le imprese alberghiere; le aziende termali; i pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; le agenzie di viaggio; i complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e loro consorzi e societa' consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; i datori di lavoro del settore dell'agricoltura. Il comma 7 del medesimo art. 1 e' cosi' formulato: "7. A favore delle imprese commerciali di cui all'art. 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, (imprese commerciali considerate tali ai fini dell'inquadramento previdenziale ed assistenziale, con esclusione di quelle di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, n.d.r.), ed all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e successive modificazioni (imprese commerciali, loro consorzi e societa' consortili, condotte anche in forma cooperativa, considerate esportatrici abituali, n.d.r.), e degli enti, fondazioni e associazioni senza fine di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (v. precedente nota (h), n.d.r.), ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e' concessa, per ogni mensilita', fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'art. 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (v. precedente nota (a), n.d.r.), di L. 43.000 per ogni dipendente, ridotte a L. 42.000 a decorrere dal periodo di paga al 1 gennaio 1988". (l) Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 726/1984 si veda in appendice il riferimento alla nota (c) all'art. 1. (m) Il D.P.R. n. 902/1976 reca: "Disciplina del credito agevolato al settore industriale". Si trascrive il testo del relativo art. 7: "Art. 7 (Determinazione delle aree insufficientemente sviluppate del centro-nord). - Il CIPE provvede ad individuare le aree insufficientemente sviluppate, anche con riferimento ai programmi di assetto territoriale predisposti dalle regioni interessate. L'individuazione di dette aree dovra' essere fatta, tenendo presente il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto occupazione industriale e popolazione residente secondo i dati dei due ultimi censimenti ISTAT, rapportati ai relativi dati medi del centro-nord". (n) Il testo degli articoli 8 e 18 della legge n. 349/1986 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (n) all'art. 6: Gli articoli 8 e 18 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di dannno ambientale) sono cosi' formulati: "Art. 8. - 1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministero dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unita' sanitarie locali previa intesa con la regione, nonche' della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali puo' stipulare apposite convenzioni. 2. Il Ministro dell'ambiente puo' disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359. 3. Il caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attivita' antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma e' imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessita' di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma e' adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente. 4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonche' del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile". "Art. 18. - 1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato. 2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, e' promossa dallo Stato, nonche' dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo. 4. Le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza. 5. Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. 6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravita' della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali. 7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilita' individuale. 8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile. 9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639".