Art. 7. Differimento di termini per gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile e per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione. Sospensione del versamento dei contributi per le imprese operanti nelle regioni colpite dal fenomeno dell'eutrofizzazione. 1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 (a), relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni (b), e' differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13. 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 5.612 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 1.504 miliardi per il periodo 1992-2000, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (c), recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' di rendicontazione da parte dell'INPS. 3. Fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge 11 aprile 1986, n. 113 (d), il termine per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della citata legge n. 113 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni (d), e' differito al 31 dicembre 1989. Per ogni componente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della medesima legge (d) , il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro supplente. 4. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione in agricoltura di cui al decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 (e), deve considerarsi il 31 marzo. 5. In attesa della riforma della disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e' prorogato al 30 giugno 1990. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale. 6. Per i dipendenti delle imprese che gestiscono le strutture ricettive previste dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (f), per quelli dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche, delle agenzie di viaggio e turismo, delle imprese esercenti il commercio all'ingrosso ed al dettaglio e per il settore della pesca, operanti nei comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo, situati entro 10 chilometri dalla costa, il versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1 luglio al 31 ottobre 1989 e' sospeso. Il versamento dei contributi sospesi deve essere effettuato, con aggravio di interessi in misura pari al 5 per cento annuo, in rate bimestrali, uguali e consecutive non superiori a quattro, a decorrere dal mese di gennaio 1990. 7. Le imprese artigiane, con sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali hanno versato i contributi previdenziali ed assistenziali previsti per le imprese artigiane, avendone i relativi requisiti secondo le leggi provinciali sull'artigianato, sono esonerate dal pagamento, per il periodo pregresso e fino al 30 giugno 1989, delle differenze tra la contribuzione prevista per le imprese artigiane e per quelle industriali. All'onere di 5 miliardi di lire per l'anno 1989 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, utilizzando l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio". -------------
(a) Il comma 1 dell'art. 2 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) differisce fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988 il termine per lo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui testo e' riportato in appendice (si veda il riferimento alla nota (b) di questo articolo). (b) L'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e' riportato in appendice. (c) Il testo dell'art. 18 della legge n. 64/1986 e' riportato in appendice. (d) Il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 113/1986 e' riportato in appendice. (e) Il D.L. n. 536/1987 reca: "Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.". Si trascrive il comma 29 del relativo art. 6: "29. Il termine per la presentazione della domanda di prestazioni di disoccupazione in agricoltura e' fissato al novantesimo giorno successivo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la domanda stessa". (f) Il testo dell'art. 6 della legge n. 217/1983 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (b) all'art. 7: L'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, e successive modificazioni e integrazioni, e' cosi' formulato: "Art. 59 (Sgravio degli oneri sociali). - A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, e' concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del presente testo unico. Lo sgravio contributivo e' stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge. Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni. Tale sgravio e' elevato dal 10 al 20 per cento per i lavoratori assunti anteriormente al 1 ottobre 1968 che prestino la propria opera alle dipendenze della stessa azienda alla data del 1 luglio 1972. A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, alle aziende industriali e' concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalla azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorche' lavoranti ad orario ridotto o sospesi. Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti della stessa impresa ancorche' distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unita' operative svolgenti la propria attivita' nei territori anzidetti. Per ognuno dei lavoratori in attivita' di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968. A decorrere dal 1 agosto 1971 l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quinto comma del presente articolo e' elevato, per il personale assunto dal 1 gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data. Per i nuovi assunti dal 1 luglio 1976 al 31 dicembre 1980, l'incremento delle unita' effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma e' concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS. Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi. I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'INPS. Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente articolo, sara' tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato. I proventi derivanti all'INPS dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Ai fini del versamento all'INPS degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-1980 ai sensi del 1 e 2 comma del presente articolo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare - a partire dall'anno 1977 - operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri Istituti di credito a medio e lungo termine, a cio' autorizzati, in deroga anche a disposizione di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del tesoro, o di certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394". Con riferimento alla nota (c) all'art. 7: L'art. 18 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) cosi' recita: "Art. 18 (Disposizioni finanziarie). - 1. L'apporto di lire 120.000 miliardi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, e' comprensivo della quota occorrente allo sgravio contributivo previsto dall'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla concorrenza massima di 30.000 miliardi. Del predetto apporto la quota relativa al quadriennio 1985-1988 e' determinata in lire 42.000 miliardi, comprensivi, per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dell'assegnazione annua di lire 5.000 miliardi disposta per i medesimi anni dall'articolo 4, primo comma, della legge 1 dicembre 1983, n. 651, nonche' dell'importo di lire 120 miliardi a copertura degli oneri derivanti dalla attuazione, a titolo di anticipazione nell'anno 1985, degli interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile per il triennio 1986-1988 e dell'importo di lire 3.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 580 miliardi per l'anno 1988 di cui al decreto-legge 1 marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1985, n. 155, ed al differimento a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985 degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del predetto testo unico. La maggiore somma di lire 28.000 miliardi e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1985-1989 in aggiunta alle somme gia' stanziate ai sensi delle precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quote restano determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1985, in lire 8.900 miliardi per l'anno 1986, in lire 6.000 miliardi per l'anno 1987, in lire 12.500 miliardi per l'anno 1988 e in lire 500 miliardi per l'anno 1989, ivi compreso il fabbisogno connesso all'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno relativo al triennio 1986-1988, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.080 miliardi per l'anno 1988. 2. Le somme di cui al precedente comma 1, al netto di quelle relative allo sgravio contributivo, affluiscono in un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato per essere utilizzate, negli importi stabiliti con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in conformita' a quanto stabilito dal programma triennale e dai successivi piani annuali. 3. La facolta' di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del citato testo unico, e' riferita esclusivamente agli importi relativi agli anni finanziari considerati dal programma triennale approvato dal CIPE. 4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 100 miliardi nell'anno 1985, a lire 8.900 miliardi nell'anno 1986, a lire 6.000 miliardi nell'anno 1987 e a lire 12.500 miliardi nell'anno 1988, si provvede, relativamente all'anno 1985, a carico dello stanziamento isritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento 'Interventi straordinari nel Mezzogiorno' e, relativamente agli anni dal 1986 al 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-1988, allo stesso capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1986, all'uopo utilizzando gli accantonamenti 'Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno' e 'Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile'. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Con riferimento alla nota (d) all'art. 7: Il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 113/1986 (Piano straordinario per l'occupazione giovanile) e' il seguente: "Art. 1. - 1. Ai fini dell'attuazione, negli anni 1986 e 1987 (termine prorogato al 31 dicembre 1988 dall'art. 1 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1986, n. 160, e al 31 dicembre 1989 dall'art. 7, comma 3, del decreto qui pubblicato n.d.r.), di un piano straordinario di interesse nazionale per l'inserimento in attivita' lavorative di 40.000 giovani - di cui almeno 20.000 nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (v. nota (c) all'art. 6, n.d.r.) -, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche con la collaborazione di enti e istituti di ricerca a carattere nazionale e delle universita', promuove la predisposizione, da parte di imprese, enti pubblici economici e loro consorzi, associazioni e fondazioni con fini di ricerca o di assistenza tecnica ad attivita' di imprese, di progetti per l'assunzione, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di lavoratori di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni e che risultano iscritti da almeno 12 mesi nella prima e seconda classe delle liste di collocamento di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264. Le imprese e gli enti pubblici economici e loro consorzi possono proporre progetti nell'ambito del predetto piano straordinario e presentarli al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del loro esame ai sensi del successivo comma 2. In ogni caso, i tempi e le modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione e lavoro devono essere definiti nei progetti presentati, che devono recare l'indicazione dei programmi formativi, con le specifiche qualificazioni professionali da acquisire, per il cui svolgimento possono essere stipulate convenzioni con le universita'. 2. In deroga al comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, prima richiamato, i progetti di cui al comma 1 del presente articolo sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato tecnico di valutazione nominato con decreto del Ministro medesimo e composto: a) dal presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), o da un funzionario dell'Istituto, da lui designato; b) dal direttore generale del collocamento della manodopera e dal dirigente generale per l'orientamento e l'addestramento professionale dei lavoratori, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' da un dirigente del Ministero del tesoro, designato dal Ministro del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale; c) da sei esperti nella materia, nominati sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro piu' rappresentative sul piano nazionale. 3. Il Comitato tecnico e' integrato, di volta in volta, dai rappresentanti delle regioni nelle quali i progetti vengono realizzati ed e' coordinato da uno dei predetti membri, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 4. La misura del compenso da corrispondere ai suddetti componenti del Comitato tecnico di valutazione sara' determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. 5. Ai fini dell'approvazione hanno priorita': a) i progetti da attuare nelle aree territoriali che presentano, tenuto conto delle condizioni socio-economiche, i livelli della disoccupazione giovanile piu' elevati; b) i progetti che prevedono l'assunzione di manodopera femminile in professionalita' nelle quali essa e' sottorappresentata; c) i progetti che prevedono l'assunzione di lavoratori ad alta scolarizzazione per profili professionali particolarmente qualificati; d) i progetti che prevedono l'assunzione anche di lavoratori appartenenti a categorie che trovano difficolta' ad inserirsi nel mercato del lavoro; e) i progetti predisposti d'intesa con le associazioni sindacali territoriali e di categoria dei lavoratori aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 6. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1, e' concesso, per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta durante lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione spettante in applicazione del contratto collettivo di categoria. Il contributo e' elevato al 20 per cento per le imprese che operano nei settori dei servizi di informatica e di telematica, delle produzioni aerospaziali, delle industrie meccaniche di precisione, delle industrie delle telecomunicazioni, di tecnica elettronica, della produzione di elaboratori elettronici, macchine elettroniche per ufficio e sistemi per l'automazione e della costruzione di strumenti, apparati e sistemi elettronici per il controllo di impianti e processi industriali e nel settore delle biotecnologie e delle fibre ottiche. Per le imprese ubicate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i contributi di cui al presente comma sono pari, rispettivamente, al 30 e al 40 per cento. 7. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1 e mantenuto in servizio a tempo indeterminato, e' corrisposto, per un periodo di dodici mesi, un contributo mensile di L. 100.000 per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta. Tale contributo e' elevato a L. 200.000 per le aree di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (v. nota (c) all'art. 6, n.d.r.). 8. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi della presente legge e 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, da parte dei soggetti di cui al precedente comma 1 tenuti al versamento dei contributi previdenziali a gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti obbligatoriamente fin dall'assunzione con il contratto di formazione e lavoro a tali gestioni. A queste ultime vanno versati sia i contributi a carico dei datori di lavoro secondo la misura fissa stabilita dal comma 6 dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sia i contributi a carico dei lavoratori determinati in base alle disposizioni previste dai singoli ordinamenti. 9. I contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto. 10. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalita' di erogazione, da effettuarsi per il tramite dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7, anche con il sistema del conguaglio. Con i medesimi decreti si dispone il finanziamento per la realizzazione dei progetti approvati e si determinano le modalita' della sua erogazione, prevedendosi in ogni caso che il saldo finale sia non inferiore al 30 per cento e sia erogato dopo la verifica della documentazione delle spese sostenute. Non e' ammesso il rimborso delle somme corrisposte a titolo di retribuzione per le ore di formazione. 11. Sulla base di apposita evidenza contabile tenuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa annualmente al predetto Istituto le somme erogate a norma del precedente comma. 12. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche su proposta del Comitato tecnico di valutazione, dispone che siano effettuati controlli, per il tramite dell'Ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti approvati a norma dei precedenti commi 2 e 5. In caso di mancata o non corretta esecuzione dei medesimi, revoca i contributi concessi. 13. Periodicamente, e comunque almeno due volte l'anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale effettua esami congiunti per la verifica dello stato di attuazione del piano straordinario con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 14. Le modalita' di attuazione, nel settore marittimo, del piano straordinario di cui al precedente comma 1, vengono determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 15. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi si applicano le disposizioni per i contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Art. 2. - 1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione, nel biennio 1986-1987, dei progetti di cui al comma 1 del precedente art. 1, nonche' a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 2, 6 e 7 del medesimo art. 1, e' autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di lire 570 miliardi, dei quali lire 279 miliardi saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e lire 291 miliardi faranno carico alle disponibilita' finanziarie della gestione di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. La somma di lire 279 miliardi affluisce alla gestione medesima. 2. All'onere di lire 279 miliardi di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto - in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1985, nonche' di lire 39 miliardi per l'anno 1986, di lire 60 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per l'anno 1988 - al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi ai fini del bilancio triennale 1986-1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Piano straordinario per il sostegno della formazione e dell'occupazione giovanile". 3. Le somme di cui al comma precedente sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ragione di lire 139 miliardi per l'anno 1986, di lire 60 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per l'anno 1988. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Con riferimento alla nota (f) all'art. 7: Il testo dell'art. 6 della legge n. 217/1983 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) e' il seguente: "Art. 6 (Strutture ricettive). - Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventu', i rifugi alpini. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o piu' stabili o in parti di stabile. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti. I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unita' abitative dislocate in piu' stabili servizi centralizzati. Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unita' abitative arredate costituite da uno o piu' locali, dotate di servizio autonomo di cucina. I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non piu' di sei camere ubicate in non piu' di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari. Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o piu' stagioni, con contratti aventi validita' non superiore ai tre mesi consecutivi. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonche' da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Sono ostelli per la gioventu' le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalita' in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani. In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettivita' turistica".