Art. 7.
Differimento di termini per gli sgravi contributivi per il
   Mezzogiorno,  per  il  completamento  del  piano straordinario per
   l'occupazione giovanile e per la presentazione delle  domande  per
   il  sussidio  di  disoccupazione.  Sospensione  del versamento dei
   contributi per le  imprese  operanti  nelle  regioni  colpite  dal
   fenomeno dell'eutrofizzazione.
  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
1988,   n.  160  (a),  relativo  allo  sgravio  contributivo  di  cui
all'articolo 59 del testo unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel
Mezzogiorno,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed  integrazioni  (b),
e'  differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre
1989. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo  6,  commi  9,
10, 11, 12 e 13.
  2.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in
lire 5.612 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 1.504 miliardi per  il
periodo  1992-2000,  si  provvede  a carico dell'assegnazione di lire
30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo  18  della  legge  1›
marzo  1986,  n.  64 (c), recante disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno. Con decreto del Ministro del lavoro  e
della  previdenza  sociale,  di  concerto con il Ministro del tesoro,
sono determinate le modalita' di rendicontazione da parte  dell'INPS.
  3. Fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge
11 aprile 1986, n. 113 (d), il termine per il completamento del piano
straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della
citata  legge  n.  113  del  1986  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni  (d),  e'  differito  al  31  dicembre  1989.  Per  ogni
componente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della medesima
legge  (d) , il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina
un membro supplente.
  4. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il
sussidio di disoccupazione in agricoltura di cui al decreto-legge  30
dicembre  1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1988, n. 48 (e), deve considerarsi il 31 marzo.
  5.  In  attesa  della  riforma  della  disciplina  del  trattamento
previdenziale  delle  ostetriche   il   termine   previsto   per   lo
scioglimento  dell'Ente  nazionale di previdenza ed assistenza per le
ostetriche e' prorogato al 30  giugno  1990.  Fino  a  tale  data  il
commissario  straordinario  dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti
ed alle attribuzioni del presidente  del  comitato  direttivo,  anche
quelli del consiglio nazionale.
  6.  Per  i  dipendenti  delle  imprese  che gestiscono le strutture
ricettive previste dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217
(f),  per  quelli  dei  pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di
esercizio delle sale cinematografiche, delle  agenzie  di  viaggio  e
turismo,  delle  imprese  esercenti  il  commercio all'ingrosso ed al
dettaglio e per il settore della pesca,  operanti  nei  comuni  delle
regioni  Friuli-Venezia  Giulia,  Veneto,  Emilia-Romagna,  Marche  e
Abruzzo, situati entro 10 chilometri dalla costa, il  versamento  dei
contributi  e  dei  premi  previdenziali ed assistenziali relativi ai
periodi di paga in corso dal 1› luglio al 31 ottobre 1989 e' sospeso.
Il  versamento  dei  contributi  sospesi  deve essere effettuato, con
aggravio di interessi in misura pari al 5 per cento  annuo,  in  rate
bimestrali, uguali e consecutive non superiori a quattro, a decorrere
dal mese di gennaio 1990.
  7. Le imprese artigiane, con sede nelle province autonome di Trento
e di Bolzano, le quali hanno versato i  contributi  previdenziali  ed
assistenziali  previsti per le imprese artigiane, avendone i relativi
requisiti  secondo  le  leggi  provinciali   sull'artigianato,   sono
esonerate dal pagamento, per il periodo pregresso e fino al 30 giugno
1989, delle differenze tra la contribuzione prevista per  le  imprese
artigiane  e  per quelle industriali. All'onere di 5 miliardi di lire
per l'anno 1989 si fa fronte mediante  corrispondente  riduzione  del
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il 1989, utilizzando l'accantonamento  "Proroga  fiscalizzazione  dei
contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio".
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             (a) Il comma 1 dell'art. 2 del D.L. n. 86/1988 (Norme in
          materia  previdenziale,  di  occupazione  giovanile  e   di
          mercato  del  lavoro,  nonche'  per  il  potenziamento  del
          sistema  informatico  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale)  differisce fino a tutto il periodo di
          paga in corso al 30 novembre 1988 il termine per lo sgravio
          contributivo di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi
          sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, il cui  testo  e'
          riportato  in  appendice  (si veda il riferimento alla nota
          (b) di questo articolo).
             (b)   L'art.  59  del  testo  unico  delle  leggi  sugli
          interventi nel Mezzogiorno, approvato con  D.P.R.  6  marzo
          1978, n. 218, e' riportato in appendice.
             (c)  Il  testo  dell'art.  18  della legge n. 64/1986 e'
          riportato in appendice.
             (d)  Il  testo  degli  articoli  1  e  2  della legge n.
          113/1986 e' riportato in appendice.
             (e)  Il  D.L.  n.  536/1987 reca: "Fiscalizzazione degli
          oneri  sociali,  proroga  degli  sgravi  contributivi   nel
          Mezzogiorno,  interventi  per  settori  in crisi e norme in
          materia di organizzazione dell'I.N.P.S.". Si  trascrive  il
          comma  29  del  relativo  art.  6:  "29.  Il termine per la
          presentazione   della    domanda    di    prestazioni    di
          disoccupazione  in  agricoltura  e'  fissato al novantesimo
          giorno successivo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce
          la domanda stessa".
             (f)  Il  testo  dell'art.  6  della legge n. 217/1983 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 7:
             L'art.  59  del testo unico delle leggi sugli interventi
          nel  Mezzogiorno,  approvato  con  D.P.R.  n.  218/1978,  e
          successive   modificazioni   e   integrazioni,   e'   cosi'
          formulato:
             "Art.  59  (Sgravio  degli oneri sociali). - A decorrere
          dal periodo di paga successivo a quello in corso alla  data
          del  31  agosto  1968  e fino a tutto il periodo di paga in
          corso alla data del  31  dicembre  1980,  e'  concesso  uno
          sgravio  sul  complesso  dei  contributi  da  corrispondere
          all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   dalle
          aziende  industriali che impiegano dipendenti nei territori
          indicati dall'art. 1 del presente testo unico.
             Lo sgravio contributivo e' stabilito nella misura del 10
          per   cento   delle    retribuzioni    assoggettate    alla
          contribuzione  per  l'assicurazione  obbligatoria contro la
          disoccupazione involontaria corrisposte ai  dipendenti  che
          effettivamente  lavorano nei territori di cui al precedente
          comma,  al  netto  dei  compensi  per  lavoro   considerato
          straordinario  dai  contratti  collettivi  e,  in mancanza,
          dalla legge.
             Il  predetto  sgravio contributivo si distribuisce fra i
          datori  di  lavoro  e  i  lavoratori,  tenuto  conto  della
          percentuale  in cui rispettivamente concorrono al complesso
          dei contributi per le assicurazioni  sociali  obbligatorie,
          nella  misura  dell'8,50  per  cento  e dell'1,50 per cento
          delle retribuzioni.
             Tale  sgravio  e'  elevato  dal 10 al 20 per cento per i
          lavoratori assunti anteriormente al  1›  ottobre  1968  che
          prestino  la  propria  opera  alle  dipendenze della stessa
          azienda alla data del 1› luglio 1972.
             A  decorrere  dal periodo di paga successivo a quello in
          corso alla data del 31 ottobre  1968  e  fino  a  tutto  il
          periodo  di  paga  in corso alla data del 31 dicembre 1980,
          alle aziende industriali e' concesso un  ulteriore  sgravio
          contributivo,   nella   misura   del  10  per  cento  delle
          retribuzioni, calcolate con i criteri  di  cui  al  secondo
          comma  del presente articolo, corrisposto al solo personale
          assunto posteriormente alla data del 30  settembre  1968  e
          risultante  superiore  al numero complessivo dei lavoratori
          occupati dalla azienda nei  sopra  indicati  territori  del
          Mezzogiorno  alla  data  medesima,  ancorche'  lavoranti ad
          orario ridotto o sospesi.
             Ai  fini della determinazione della misura dello sgravio
          aggiuntivo di cui al  precedente  comma,  si  considera  il
          complesso  dei  lavoratori  dipendenti della stessa impresa
          ancorche' distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri  ed
          altre  unita'  operative svolgenti la propria attivita' nei
          territori anzidetti.
             Per  ognuno dei lavoratori in attivita' di servizio alla
          data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla
          data  stessa,  si esclude dalla determinazione della misura
          delle  retribuzioni,  sulle  quali  calcolare   l'ulteriore
          sgravio  contributivo di cui al precedente quarto comma, la
          retribuzione corrisposta ad  uno  dei  lavoratori,  assunti
          dopo  la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino
          a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data
          del 30 settembre 1968.
             A  decorrere  dal  1›  agosto  1971  l'ulteriore sgravio
          contributivo di cui al quinto comma del  presente  articolo
          e'  elevato,  per il personale assunto dal 1› gennaio 1971,
          dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per
          cento  si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori
          assunti dopo la data del 31 dicembre  1970  depennando  fra
          questi,  in  ordine  di assunzione, un numero di lavoratori
          pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo
          la stessa data.
             Per  i  nuovi  assunti dal 1› luglio 1976 al 31 dicembre
          1980, l'incremento  delle  unita'  effettivamente  occupate
          alla  data  del  30  giugno  1976 nelle aziende industriali
          operanti nei settori che  saranno  indicati  dal  CIPI,  lo
          sgravio  contributivo  di cui al primo comma e' concesso in
          misura totale dei contributi posti a carico dei  datori  di
          lavoro,  dovuto  all'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale sino al periodo di paga in  corso  al  31  dicembre
          1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il
          Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.
             Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS tutte le
          notizie e le  documentazioni  necessarie  a  dimostrare  il
          diritto    all'applicazione   degli   sgravi   e   l'esatta
          determinazione degli stessi.
             I  datori  di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal
          complesso delle somme dovute per contributi all'INPS.
             Il  datore  di  lavoro che applichi gli sgravi in misura
          maggiore di quella prevista a norma del presente  articolo,
          sara'  tenuto  a  versare  una  somma  pari  a cinque volte
          l'importo dello sgravio indebitamente applicato.
             I  proventi  derivanti  all'INPS dall'applicazione delle
          sanzioni previste dal comma precedente sono  devoluti  alla
          gestione   per  l'assicurazione  contro  la  disoccupazione
          involontaria.
             Ai  fini  del versamento all'INPS degli importi relativi
          allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-1980
          ai  sensi  del  1›  e  2›  comma  del presente articolo, il
          Ministro del  tesoro  e'  autorizzato  ad  effettuare  -  a
          partire  dall'anno  1977 - operazioni di ricorso al mercato
          finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti
          dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione
          di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche
          o  con altri Istituti di credito a medio e lungo termine, a
          cio' autorizzati, in deroga anche a disposizione di legge e
          di  statuto,  oppure  di  emissioni di buoni poliennali del
          tesoro, o  di  certificati  di  credito.  Si  applicano  le
          disposizioni di cui all'art.  2, commi dal secondo al nono,
          della legge 4 agosto 1975, n. 394".
          Con riferimento alla nota (c) all'art. 7:
             L'art.  18  della  legge n. 64/1986 (Disciplina organica
          dell'intervento  straordinario   nel   Mezzogiorno)   cosi'
          recita:
             "Art.  18  (Disposizioni finanziarie). - 1. L'apporto di
          lire 120.000 miliardi di cui all'articolo 1, comma 1, della
          presente  legge, e' comprensivo della quota occorrente allo
          sgravio contributivo previsto dall'articolo  59  del  testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          6  marzo  1978,  n.  218,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni,  fino  alla  concorrenza  massima  di  30.000
          miliardi.  Del  predetto  apporto  la  quota  relativa   al
          quadriennio   1985-1988   e'  determinata  in  lire  42.000
          miliardi, comprensivi, per ciascuno degli anni 1985 e 1986,
          dell'assegnazione annua di lire 5.000 miliardi disposta per
          i medesimi anni dall'articolo 4, primo comma,  della  legge
          1›  dicembre 1983, n. 651, nonche' dell'importo di lire 120
          miliardi  a   copertura   degli   oneri   derivanti   dalla
          attuazione, a titolo di anticipazione nell'anno 1985, degli
          interventi a favore delle imprese del  Mezzogiorno  diretti
          ad  incrementare  l'occupazione  giovanile  per il triennio
          1986-1988 e dell'importo di lire 3.300 miliardi per  l'anno
          1987  e  di  lire  580  miliardi  per l'anno 1988 di cui al
          decreto-legge  1›  marzo  1985,  n.   44,  convertito,  con
          modificazioni,  in  legge  26  aprile  1985,  n. 155, ed al
          differimento a tutto il periodo di  paga  in  corso  al  31
          dicembre 1985 degli sgravi contributivi di cui all'articolo
          59 del predetto testo unico.  La  maggiore  somma  di  lire
          28.000  miliardi  e' iscritta nello stato di previsione del
          Ministero del tesoro nel periodo 1985-1989 in aggiunta alle
          somme gia' stanziate ai sensi delle precedenti disposizioni
          legislative  riguardanti  l'intervento  straordinario   nel
          Mezzogiorno.  Le relative quote restano determinate in lire
          100 miliardi per l'anno 1985, in lire  8.900  miliardi  per
          l'anno  1986,  in  lire  6.000 miliardi per l'anno 1987, in
          lire 12.500 miliardi per l'anno 1988 e in lire 500 miliardi
          per  l'anno  1989,  ivi  compreso  il  fabbisogno  connesso
          all'attuazione del piano  straordinario  per  l'occupazione
          giovanile  nel  Mezzogiorno relativo al triennio 1986-1988,
          in ragione di lire 700 miliardi per l'anno  1986,  di  lire
          1.000 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.080 miliardi per
          l'anno 1988.
             2.  Le  somme  di cui al precedente comma 1, al netto di
          quelle relative allo sgravio contributivo,  affluiscono  in
          un  apposito  conto  corrente  presso la tesoreria centrale
          dello Stato per essere utilizzate, negli importi  stabiliti
          con  decreto  del  Ministro  del  tesoro  d'intesa  con  il
          Ministro per gli interventi straordinari  nel  Mezzogiorno,
          in conformita' a quanto stabilito dal programma triennale e
          dai successivi piani annuali.
             3.  La  facolta'  di assumere impegni di spesa per somme
          anche  superiori  agli   stanziamenti   annuali,   prevista
          dall'articolo  25  del  citato  testo  unico,  e'  riferita
          esclusivamente agli importi relativi agli  anni  finanziari
          considerati dal programma triennale approvato dal CIPE.
             4.  All'onere derivante dall'applicazione della presente
          legge, pari a lire 100  miliardi  nell'anno  1985,  a  lire
          8.900  miliardi  nell'anno  1986,  a  lire  6.000  miliardi
          nell'anno 1987 e a lire 12.500 miliardi nell'anno 1988,  si
          provvede,  relativamente  all'anno  1985,  a  carico  dello
          stanziamento  isritto  al  capitolo  9001  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del tesoro per l'anno medesimo,
          all'uopo    utilizzando    l'accantonamento     'Interventi
          straordinari  nel  Mezzogiorno'  e, relativamente agli anni
          dal 1986 al 1988, mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento   iscritto  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1986-1988,  allo  stesso  capitolo  9001  dello  stato   di
          previsione del predetto Ministero per l'anno 1986, all'uopo
          utilizzando gli  accantonamenti  'Disciplina  organica  del
          nuovo   intervento   straordinario   nel   Mezzogiorno'   e
          'Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno  diretti
          ad incrementare l'occupazione giovanile'.
             5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio".
          Con riferimento alla nota (d) all'art. 7:
             Il  testo  degli  articoli 1 e 2 della legge n. 113/1986
          (Piano straordinario per  l'occupazione  giovanile)  e'  il
          seguente:
             "Art. 1. - 1. Ai fini dell'attuazione, negli anni 1986 e
          1987 (termine prorogato al 31 dicembre 1988 dall'art. 1 del
          D.L.  21  marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
          nella legge 20 maggio 1986, n. 160, e al 31  dicembre  1989
          dall'art.  7,  comma 3, del decreto qui pubblicato n.d.r.),
          di  un  piano  straordinario  di  interesse  nazionale  per
          l'inserimento  in  attivita' lavorative di 40.000 giovani -
          di cui almeno 20.000 nei territori di cui  all'art.  1  del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (v. nota  (c)  all'art.  6,
          n.d.r.)  -,  il  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale, anche con la collaborazione di enti e istituti  di
          ricerca a carattere nazionale e delle universita', promuove
          la predisposizione, da  parte  di  imprese,  enti  pubblici
          economici  e  loro  consorzi, associazioni e fondazioni con
          fini di ricerca o di assistenza  tecnica  ad  attivita'  di
          imprese,  di progetti per l'assunzione, con il contratto di
          formazione e lavoro di cui all'art.  3 del decreto-legge 30
          ottobre   1984,   n.   726,   convertito   in   legge,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1984,  n.  863,  di
          lavoratori  di  eta'  compresa  tra  i 18 e i 29 anni e che
          risultano iscritti da almeno 12 mesi nella prima e  seconda
          classe  delle  liste  di  collocamento  di cui all'art. 10,
          comma secondo, della legge 29  aprile  1949,  n.  264.   Le
          imprese  e  gli  enti  pubblici  economici  e loro consorzi
          possono proporre progetti nell'ambito  del  predetto  piano
          straordinario e presentarli al Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale ai fini del  loro  esame  ai  sensi  del
          successivo comma 2. In ogni caso, i tempi e le modalita' di
          svolgimento dell'attivita' di formazione  e  lavoro  devono
          essere  definiti nei progetti presentati, che devono recare
          l'indicazione dei programmi formativi,  con  le  specifiche
          qualificazioni  professionali  da  acquisire,  per  il  cui
          svolgimento possono essere  stipulate  convenzioni  con  le
          universita'.
             2. In deroga al comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 30
          ottobre  1984,   n.   726,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni,  dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, prima
          richiamato, i progetti di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo  sono  approvati  dal  Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale,  sentito  il   Comitato   tecnico   di
          valutazione  nominato  con  decreto del Ministro medesimo e
          composto:
               a)  dal presidente dell'Istituto per lo sviluppo della
          formazione professionale dei lavoratori (ISFOL),  o  da  un
          funzionario dell'Istituto, da lui designato;
               b)  dal  direttore  generale  del  collocamento  della
          manodopera e dal dirigente generale  per  l'orientamento  e
          l'addestramento professionale dei lavoratori, del Ministero
          del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  nonche'  da  un
          dirigente  del Ministero del tesoro, designato dal Ministro
          del  tesoro,  con  qualifica  non  inferiore  a   dirigente
          generale;
               c)  da  sei esperti nella materia, nominati sentite le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro piu' rappresentative sul piano nazionale.
             3.  Il Comitato tecnico e' integrato, di volta in volta,
          dai rappresentanti delle regioni  nelle  quali  i  progetti
          vengono  realizzati  ed  e'  coordinato da uno dei predetti
          membri,  designato  dal  Ministro  del   lavoro   e   della
          previdenza sociale.
             4.  La  misura del compenso da corrispondere ai suddetti
          componenti  del  Comitato  tecnico  di  valutazione   sara'
          determinata  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
             5. Ai fini dell'approvazione hanno priorita':
               a)  i  progetti da attuare nelle aree territoriali che
          presentano, tenuto conto delle condizioni socio-economiche,
          i livelli della disoccupazione giovanile piu' elevati;
               b) i progetti che prevedono l'assunzione di manodopera
          femminile  in  professionalita'   nelle   quali   essa   e'
          sottorappresentata;
               c) i progetti che prevedono l'assunzione di lavoratori
          ad   alta   scolarizzazione   per   profili   professionali
          particolarmente qualificati;
               d)  i  progetti  che  prevedono  l'assunzione anche di
          lavoratori appartenenti a categorie che trovano difficolta'
          ad inserirsi nel mercato del lavoro;
               e) i progetti predisposti d'intesa con le associazioni
          sindacali  territoriali  e  di  categoria  dei   lavoratori
          aderenti  alle  organizzazioni maggiormente rappresentative
          sul piano nazionale.
             6.  Ai  datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto
          sulla base dei progetti di cui al comma 1, e' concesso, per
          ogni  mensilita'  di  retribuzione  corrisposta  durante lo
          svolgimento  del  contratto  di  formazione  e  lavoro,  un
          contributo   pari   al  15  per  cento  della  retribuzione
          spettante  in  applicazione  del  contratto  collettivo  di
          categoria.  Il contributo e' elevato al 20 per cento per le
          imprese che operano nei settori dei servizi di  informatica
          e  di  telematica,  delle  produzioni  aerospaziali,  delle
          industrie meccaniche di precisione, delle  industrie  delle
          telecomunicazioni, di tecnica elettronica, della produzione
          di  elaboratori  elettronici,  macchine  elettroniche   per
          ufficio  e sistemi per l'automazione e della costruzione di
          strumenti, apparati e sistemi elettronici per il  controllo
          di  impianti  e  processi  industriali  e nel settore delle
          biotecnologie e delle fibre ottiche. Per le imprese ubicate
          nei  territori  di cui all'art. 1 del testo unico approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
          n.  218,  i  contributi di cui al presente comma sono pari,
          rispettivamente, al 30 e al 40 per cento.
             7.  Ai  datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto
          sulla base dei progetti di cui al comma 1  e  mantenuto  in
          servizio  a  tempo  indeterminato,  e'  corrisposto, per un
          periodo di dodici mesi, un contributo mensile di L. 100.000
          per  ogni  mensilita'  di  retribuzione  corrisposta.  Tale
          contributo e' elevato a L.  200.000  per  le  aree  di  cui
          all'art.  1  del  testo  unico  approvato  con  decreto del
          Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218  (v.  nota
          (c) all'art. 6, n.d.r.).
             8.  I  lavoratori  assunti con contratto di formazione e
          lavoro, ai sensi della presente legge e 3 del decreto-legge
          30   ottobre   1984,  n.  726,  convertito  in  legge,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1984,  n.  863,  da
          parte  dei  soggetti di cui al precedente comma 1 tenuti al
          versamento  dei  contributi  previdenziali  a  gestioni  di
          previdenza    sostitutive,    esclusive    ed   esonerative
          dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la    vecchiaia    e    i    superstiti,    sono   iscritti
          obbligatoriamente fin dall'assunzione con il  contratto  di
          formazione  e lavoro a tali gestioni. A queste ultime vanno
          versati sia i contributi a  carico  dei  datori  di  lavoro
          secondo  la  misura fissa stabilita dal comma 6 dell'art. 3
          del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.  726,  convertito  in
          legge,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
          863, sia i contributi a carico dei  lavoratori  determinati
          in base alle disposizioni previste dai singoli ordinamenti.
             9.  I  contributi  di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono
          cumulabili con le altre agevolazioni alle quali  il  datore
          di lavoro abbia diritto.
             10.   Con  decreti  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sono  stabilite  le modalita' di erogazione, da effettuarsi
          per il tramite  dell'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale,  dei  contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7,
          anche con il sistema del conguaglio. Con i medesimi decreti
          si  dispone  il  finanziamento  per  la  realizzazione  dei
          progetti approvati e si determinano le modalita' della  sua
          erogazione,  prevedendosi  in ogni caso che il saldo finale
          sia non inferiore al 30 per cento e  sia  erogato  dopo  la
          verifica della documentazione delle spese sostenute. Non e'
          ammesso il rimborso delle somme  corrisposte  a  titolo  di
          retribuzione per le ore di formazione.
             11.  Sulla  base  di  apposita evidenza contabile tenuta
          dall'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale,   il
          Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale rimborsa
          annualmente al predetto Istituto le somme erogate  a  norma
          del precedente comma.
             12.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          anche su proposta  del  Comitato  tecnico  di  valutazione,
          dispone  che  siano  effettuati  controlli,  per il tramite
          dell'Ispettorato del lavoro, sull'attuazione  dei  progetti
          approvati  a  norma  dei precedenti commi 2 e 5. In caso di
          mancata o non corretta esecuzione dei  medesimi,  revoca  i
          contributi concessi.
             13.  Periodicamente, e comunque almeno due volte l'anno,
          il Ministro del lavoro e della previdenza sociale  effettua
          esami  congiunti  per la verifica dello stato di attuazione
          del piano straordinario con le organizzazioni sindacali dei
          lavoratori    e   dei   datori   di   lavoro   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale.
             14.  Le  modalita' di attuazione, nel settore marittimo,
          del piano straordinario  di  cui  al  precedente  comma  1,
          vengono  determinate  con decreto del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
          marina  mercantile e con il Ministro del tesoro, sentite le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
             15.  Per quanto non diversamente disposto dai precedenti
          commi si applicano  le  disposizioni  per  i  contratti  di
          formazione  e lavoro di cui all'art. 3 del decreto-legge 30
          ottobre  1984,   n.   726,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
             Art.  2.  -  1.  Per  far  fronte  agli  oneri derivanti
          dall'attuazione, nel biennio 1986-1987, dei progetti di cui
          al  comma  1  del  precedente  art.  1,  nonche'  a  quelli
          derivanti dall'applicazione dei commi 2, 6 e 7 del medesimo
          art.   1,  e'  autorizzata  la  spesa  nel  limite  massimo
          complessivo di  lire  570  miliardi,  dei  quali  lire  279
          miliardi  saranno  iscritti  nello  stato di previsione del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale e lire  291
          miliardi  faranno  carico  alle  disponibilita' finanziarie
          della gestione di cui all'art. 26 della legge  21  dicembre
          1978,  n. 845. La somma di lire 279 miliardi affluisce alla
          gestione medesima.
             2.  All'onere  di  lire  279  miliardi  di  cui al comma
          precedente si provvede  mediante  corrispondente  riduzione
          dello  stanziamento  iscritto  -  in  ragione  di  lire 100
          miliardi per l'anno 1985, nonche' di lire 39  miliardi  per
          l'anno  1986, di lire 60 miliardi per l'anno 1987 e di lire
          80 miliardi per l'anno 1988 - al capitolo 6856 dello  stato
          di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  gli  anni
          medesimi ai fini del bilancio triennale 1986-1988, all'uopo
          utilizzando     lo    specifico    accantonamento    "Piano
          straordinario  per   il   sostegno   della   formazione   e
          dell'occupazione giovanile".
             3.  Le somme di cui al comma precedente sono iscritte in
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          del  lavoro  e  della previdenza sociale in ragione di lire
          139 miliardi per l'anno  1986,  di  lire  60  miliardi  per
          l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per l'anno 1988.
             4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio".
          Con riferimento alla nota (f) all'art. 7:
             Il  testo  dell'art.  6  della  legge n. 217/1983 (Legge
          quadro per il turismo e interventi per il  potenziamento  e
          la qualificazione dell'offerta turistica) e' il seguente:
             "Art.   6   (Strutture   ricettive).  -  Sono  strutture
          ricettive gli alberghi, i motels,  i  villaggi-albergo,  le
          residenze  turistico-alberghiere,  i  campeggi,  i villaggi
          turistici, gli  alloggi  agro-turistici,  gli  esercizi  di
          affittacamere,  le  case e gli appartamenti per vacanze, le
          case per ferie, gli ostelli  per  la  gioventu',  i  rifugi
          alpini.
             Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico,
          a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente
          vitto  ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno
          o piu' stabili o in parti di stabile.
             I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la
          sosta   e   l'assistenza   delle   autovetture   o    delle
          imbarcazioni,   che   assicurano  alle  stesse  servizi  di
          riparazione e di rifornimento carburanti.
             I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area,
          forniscono agli utenti di  unita'  abitative  dislocate  in
          piu' stabili servizi centralizzati.
             Le   residenze   turistico-alberghiere   sono   esercizi
          ricettivi aperti al  pubblico,  a  gestione  unitaria,  che
          forniscono alloggio e servizi accessori in unita' abitative
          arredate  costituite  da  uno  o  piu'  locali,  dotate  di
          servizio autonomo di cucina.
             I  campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico,
          a gestione unitaria, attrezzati su aree  recintate  per  la
          sosta  ed  il  soggiorno di turisti provvisti, di norma, di
          tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
             I  villaggi  turistici sono esercizi ricettivi aperti al
          pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate
          per  la  sosta  ed  il soggiorno in allestimenti minimi, di
          turisti  sprovvisti,  di  norma,  di  mezzi   autonomi   di
          pernottamento.
             Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati
          rurali,  nei  quali  viene  dato  alloggio  a  turisti   da
          imprenditori agricoli.
             Sono  esercizi di affittacamere le strutture composte da
          non  piu'  di  sei  camere  ubicate  in  non  piu'  di  due
          appartamenti  ammobiliati  in  uno stesso stabile nei quali
          sono   forniti   alloggio   e,    eventualmente,    servizi
          complementari.
             Sono  case  e  appartamenti  per  vacanze  gli  immobili
          arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto  ai
          turisti,  senza offerta di servizi centralizzati, nel corso
          di una o piu' stagioni, con contratti aventi validita'  non
          superiore ai tre mesi consecutivi.
             Sono  case  per  ferie le strutture ricettive attrezzate
          per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori
          di   normali   canali   commerciali,   da   enti  pubblici,
          associazioni o enti religiosi operanti senza fine di  lucro
          per  il  conseguimento  di  finalita'  sociali,  culturali,
          assistenziali, religiose, o sportive,  nonche'  da  enti  o
          aziende  per  il  soggiorno  dei  propri  dipendenti e loro
          familiari.
             Sono  ostelli  per  la  gioventu' le strutture ricettive
          attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.
             Sono   rifugi   alpini   i   locali  idonei  ad  offrire
          ospitalita' in zone montane di alta quota, fuori dai centri
          urbani.
             In  rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze
          locali le regioni possono individuare e disciplinare  altre
          strutture destinate alla ricettivita' turistica".