Art. 9.
                        Copertura finanziaria
  1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, comma 2,
4, comma 14, 5 e 7, comma 6, valutato in lire 482 miliardi per l'anno
1989  ed  in  lire  470 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990, si
provvede a carico del capitolo 3588 dello  stato  di  previsione  del
Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale per l'anno 1989 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
  2.  All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 8,
valutato in lire 6 miliardi per l'anno  1989,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1989,
all'uopo    parzialmente    utilizzando   l'accantonamento   "Proroga
fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi  compreso  il  settore
del commercio".
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.