Art. 3.
I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalita'
previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli
progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, addi' 14 dicembre 1989
Il Ministro: CARRARO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 febbraio 1990
Registro n. 1 Turismo, foglio n. 320