Art. 3.
  I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalita'
previste   dalle  convenzioni  relative  all'attuazione  dei  singoli
progetti   da   stipularsi   entro   novanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
   Roma, addi' 14 dicembre 1989
                                                 Il Ministro: CARRARO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 febbraio 1990
Registro n. 1 Turismo, foglio n. 320