Art. 11.
                Pubblicita' - Relazione al Parlamento
                       Contributi alle regioni
  1.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, gli uffici del Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale, del Ministero dell'interno e delle regioni,
nonche' i patronati e  le  istituzioni  o  fondazioni  con  finalita'
sociale, provvedono, anche avvalendosi di forme di collaborazione con
associazioni  di  immigrati  e  rifugiati  e  le  organizzazioni   di
volontariato,  a dare la massima pubblicita' alle disposizioni di cui
al presente decreto al fine di promuovere la  regolarizzazione  della
posizione dei lavoratori extracomunitari presenti nel territorio. Per
la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono
avvalersi  dell'opera  degli  enti  di  patronato  di  cui al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.  804,
e successive modificazioni ed integrazioni (a).
  2.  Entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno  il Governo presenta al
Parlamento  una  relazione  sull'attuazione  del  presente   decreto,
specificando  il  numero  complessivo degli stranieri extracomunitari
residenti a  vario  titolo,  che  abbiano  ottenuto  il  permesso  di
soggiorno, che siano stati espulsi, che siano stati avviati al lavoro
o che frequentino scuole o universita'.
  3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri si
provvede   alla   erogazione   di   contributi   alle   regioni   che
predispongono,   in   collaborazione   con   i   comuni  di  maggiore
insediamento, programmi per  la  realizzazione  di  centri  di  prima
accoglienza  e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i
loro familiari.
  4.  Per  le  finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di
lire 30 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991  e
1992. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
1990-1992,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per   il   1990,   all'uopo   parzialmente   utilizzando
l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati".
  5.  I  contributi  di  cui  al  comma 3 sono revocati con le stesse
modalita'  qualora  gli  enti  interessati  non  provvedano  entro  i
successivi diciotto mesi alla realizzazione dei programmi finanziati.
  6.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto si  provvede,  con  decreto
del  Ministro  del  tesoro di concerto con il Ministro per gli affari
regionali ed i problemi istituzionali, sentito il  Ministro  per  gli
affari sociali, alla emanazione delle necessarie norme regolamentari.
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   (a)  Il  D.L.C.P.S.  n.  804/1947  reca: "Riconoscimento giuridico
degli istituti di patronato e di assistenza sociale".