Art. 12.
          Assunzione di duecento assistenti sociali ed altri
        provvedimenti concernenti la pubblica amministrazione
  1. Per far fronte alle urgenti e indilazionabili esigenze derivanti
dai nuovi compiti  di  cui  al  presente  decreto  e  allo  scopo  di
assicurare  la migliore funzionalita' ed efficienza dei servizi per i
lavoratori immigrati,  extracomunitari  ed  apolidi  e  per  le  loro
famiglie,  il  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale e'
autorizzato a bandire tre concorsi pubblici per  l'assunzione,  nella
settima qualifica funzionale, rispettivamente, di duecento assistenti
sociali, di ottanta laureati in sociologia e  di  venti  laureati  in
psicologia  da destinare presso gli uffici del lavoro e della massima
occupazione, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale.
  2.  I  concorsi  sono  effettuati per titoli e colloquio su materie
attinenti alle mansioni da svolgere. Alla individuazione  dei  titoli
da  valutare  e  delle  materie oggetto del colloquio si provvede con
decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione pubblica. Le procedure
concorsuali devono concludersi entro novanta  giorni  dalla  data  di
insediamento della commissione esaminatrice.
  3.  Al  fine di poter assumere con immediatezza il personale di cui
al comma 1, anche in deroga a quanto  previsto  dall'articolo  2  del
decreto-legge  27  dicembre  1989,  n.  413 (a), recante disposizioni
urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato
e  delle categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di pubblico
impiego, le dotazioni organiche delle  qualifiche  funzionali  e  dei
profili  professionali del personale del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri  24  giugno  1987,  sono  rideterminate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro, compensando, senza oneri finanziari aggiuntivi, l'aumento
dei trecento posti di cui al  comma  1  con  la  riduzione  di  posti
relativi  a  profili  professionali  anche  in  qualifica  funzionale
diversa della settima.
  4.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto  del  Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti
i Ministri della sanita', per gli affari sociali e del lavoro e della
previdenza  sociale,  sono  istituite  presso  i valichi di frontiera
ferroviari, portuali ed aeroportuali strutture di accoglienza con  il
compito  di  fornire  la necessaria informazione e, se necessario, la
prima assistenza agli stranieri che  fanno  ingresso  sul  territorio
italiano. Tali uffici si avvalgono di almeno due assistenti sociali e
di altro  personale  distaccato  dalle  amministrazioni  interessate,
nonche' di operatori volontari.
  5.  Per  la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4
si provvede, entro il limite di 5 miliardi di lire per ciascuno degli
esercizi   finanziari  1990,  1991  e  1992,  mediante  corrispodente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1990-1992,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per   il   1990,   all'uopo   parzialmente   utilizzando
l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati".
  6.  Fatte  salve  le  ulteriori  esigenze  della  Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza
derivanti  dai servizi di controllo del territorio e di prevenzione e
repressione dei reati, ai fini dell'attuazione del  presente  decreto
l'organico  della  Polizia  di  Stato  e' aumentato di 700 unita' nel
ruolo degli  agenti  e  assistenti,  di  260  unita'  nel  ruolo  dei
sovrintendenti  di  30 unita' nel ruolo dei commissari e di 10 unita'
nel ruolo dei dirigenti, da  destinare  agli  uffici  di  polizia  di
frontiera e uffici stranieri.
  7.  All'assunzione  di  700  allievi  agenti  si  provvede  con  la
procedura di cui all'articolo 2, commi 3,  4  e  5,  della  legge  19
aprile 1985, n. 150 (b).
  8.  Per  la  copertura  dei posti risultanti dall'ampliamento degli
organici di cui al comma 6, le assunzioni avverranno  in  ragione  di
300 unita' per il 1990 e di 350 unita' per ciascuno degli anni 1991 e
1992.
  9.  Per  il  completamento  e  il potenziamento dei sistemi e delle
procedure di collegamento degli uffici di polizia di frontiera con il
centro  elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1› aprile
1981, n.  121  (c),  per  le  esigenze  connesse  all'attuazione  del
presente   decreto   il  Ministro  dell'interno  attua  un  piano  di
interventi straordinari per il biennio  1990-1991  per  il  quale  e'
autorizzata  la  spesa  di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni
1990 e 1991.
  10.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dei  commi 6, 7, 8 e 9,
valutato in lire 14.000 milioni  per  l'anno  1990,  in  lire  24.000
milioni per l'anno 1991 ed in lire 29.000 milioni per l'anno 1992, si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856
dello stato di previsione del  Ministero  del  tesoro  per  il  1990,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  "Interventi in
favore dei lavoratori immigrati".
  11.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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   (a)  Il  testo  dell'art.  2 del D.L. n. 413/1989, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1990,  n.  37  (Disposizioni
urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato
e delle categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di  pubblico
impiego) e' il seguente:
   "Art.  2.  -  1.  Per  il 1990, i trasferimenti e le assunzioni di
personale  nelle  amministrazioni  pubbliche  avvengono  secondo   le
disposizioni  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 544,  con  le
modificazioni ad esse apportate dall'art. 10- bis del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 66, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 1989, n. 144.
   2.  I  riferimenti  temporali  fissati  dall'art.  1, commi 1 e 3,
dell'art. 2, comma 1, e dall'art. 3, commi 1  e  2,  della  legge  29
dicembre 1988, n. 554, sono prorogati di un anno.
   3.  Possono  comunque  effettuarsi  assunzioni per i posti messi a
concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il  31
dicembre 1989".
   (b)  Il  testo  dei  commi  3,  4  e  5 dell'art. 2 della legge n.
150/1985 (Aumento dell'organico del personale della Polizia di Stato)
e' il seguente:
   "3.  All'assunzione  fino  al limite di 3.000 allievi agenti della
Polizia  di  Stato  l'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  e'
autorizzata  a  procedere secondo le norme di cui al R.D. 30 novembre
1930, n. 1629. Con tale procedura, da avviarsi  con  apposito  avviso
pubblico,   sono  assunti  i  cittadini  di  ambo  i  sessi  mediante
accertamento  selettivo  in  ordine   al   possesso   dei   requisiti
psicofisici e attitudinali di cui al D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904.
   4.  Per le assunzioni ai sensi del precedente comma 3 le modalita'
per  l'accertamento  dell'idoneita'  culturale  sono  stabilite   con
decreto   del   Ministro   dell'interno,  sentite  le  organizzazioni
sindacali della Polizia  di  Stato  piu'  rappresentative  sul  piano
nazionale.
   5.  Agli  allievi agenti assunti ai sensi dei precedenti commi 2 e
3, si applicano, ai fini  della  nomina  ad  agente  di  polizia,  le
disposizioni  degli  articoli  48 e 49 della legge 1› aprile 1981, n.
121".
   (c)   Il   testo  dell'art.  8  della  legge  n.  121/1981  (Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza)  e'  il
seguente:
   "Art.   8.  (Istituzione  del  Centro  elaborazione  dati).  -  E'
istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito  dell'ufficio
di  cui alla lettera a) dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per
la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6,  lettera
a), e all'art. 7.
   Il  Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e
conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e  dei  dati
nonche'  alla  loro  comunicazione  ai soggetti autorizzati, indicati
nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati  ai  sensi
del comma seguente.
   Con   decreto   del   Ministro   dell'interno  e'  costituita  una
commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto  all'ufficio
di  cui  alla lettera a) dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e
delle norme tecniche per l'espletamento da  parte  del  Centro  delle
operazioni  di  cui  al  comma  precedente  e per i controllo tecnico
sull'osservanza di tali  criteri  e  norme  da  parte  del  personale
operante  presso  il  Centro  stesso.  I  criteri e le norme tecniche
predetti  divengono  esecutivi  con   l'approvazione   del   Ministro
dell'interno.
   Ogni  amministrazione,  ente,  impresa, associazione o privato che
per qualsiasi scopo formi  o  detenga  archivi  magnetici  nei  quali
vengano   inseriti   dati   o  informazioni  di  qualsivoglia  natura
concernenti cittadini italiani, e' tenuta  a  notificare  l'esistenza
dell'archivio  al Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o,
comunque,  entro  il  31  dicembre  dell'anno  nel  corso  del  quale
l'archivio  sia  stato  installato  od  abbia  avuto  un principio di
attivazione. Entro il 31  dicembre  1982  il  Governo  informera'  il
Parlamento  degli  elementi  cosi' raccolti ai fini di ogni opportuna
determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei
cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che
ometta la denuncia e' punito con la multa da trecentomila lire a  tre
milioni".