Art. 13.
             Disposizioni di coordinamento e abrogazioni.
                          Entrata in vigore
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si applicano anche ai
cittadini dei  Paesi  comunitari  e  agli  apolidi,  in  quanto  piu'
favorevoli,  nonche'  ai  cittadini  o  ex  cittadini  italiani  o ai
cittadini stranieri di origine italiana che rientrino nel  territorio
nazionale.
  2. Gli articoli 142, 143, 145, 146, 150 e 152 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con  regio  decreto  18  giugno
1931,  n.  773  (a),  nonche'  gli  articoli  262, 263, 264 e 267 del
regolamento di esecuzione del citato testo unico, approvato con regio
decreto  6  maggio 1940, n. 635 (b), nonche' il comma 2 dell'articolo
14 del regolamento anagrafico della popolazione residente,  approvato
con  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
(c), sono abrogati.
  3.  I  riferimenti  a  istituti  gia' disciplinati dal titolo V del
citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o a disposizioni
abrogate a norma del comma 2 contenuti in altre disposizioni di legge
o  di  regolamento  si  intendono  fatti  agli   istituti   ed   alle
disposizioni del presente decreto.
  4.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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   (a)  Gli  articoli  142,  143, 145, 146, 150 e 152 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza sono riportati in appendice.
   (b)  Il  testo  degli articoli 262, 263, 264 e 267 del regolamento
approvato con R.D. n. 635/1940 e' riportato in appendice.
   (c)  Il  comma  2  dell'art.  14  del regolamento anagrafico della
popolazione residente, approvato con D.P.R.  n.  223/1989,  prevedeva
che: "Per ottenere l'iscrizione gli stranieri devono esibire anche il
permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o  risultare
iscritti  nello  schedario della popolazione temporanea di uno stesso
comune da almeno un anno. Se l'iscrizione e'  effettuata  per  questo
secondo motivo, l'ufficiale di anagrafe deve darne comunicazione alla
competente autorita' di polizia".
 
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 13
             Gli  articoli  142,  143,  145, 146, 150 e 152 del testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D.
          n.   773/1931,   abrogati  dall'art.  13  del  decreto  qui
          pubblicato, erano cosi' formulati:
             "Art.   142.   -   Gli   stranieri  hanno  l'obbligo  di
          presentarsi,  entro  tre  giorni  dal  loro  ingresso   nel
          territorio dello Stato, all'autorita' di pubblica sicurezza
          del luogo ove si trovano, per dare contezza di se'  e  fare
          la dichiarazione di soggiorno.
             Lo  stesso obbligo spetta agli stranieri, ogni qualvolta
          trasferiscono la loro residenza  da  uno  ad  altro  comune
          dello Stato.
             Gli  stranieri  di  passaggio  che  si  trattengono  per
          diporto nel  territorio  dello  Stato,  per  un  tempo  non
          superiore  a  due  mesi,  devono  fare  soltanto  la  prima
          dichiarazione d'ingresso".
             "Art. 143. - Nel regolamento per la esecuzione di questa
          legge sono determinati  i  casi  nei  quali  gli  stranieri
          possono   essere  dispensati  dall'obbligo  di  presentarsi
          personalmente all'autorita' di pubblica sicurezza".
             "Art.  145.  -  Chiunque assume alla sua dipendenza, per
          qualsiasi causa, uno straniero,  e'  tenuto  a  comunicare,
          entro    cinque    giorni    da   quello   dell'assunzione,
          all'autorita'  di  pubblica  sicurezza,   le   generalita',
          specificando a quale servizio lo straniero e' adibito.
             Deve,  altresi',  comunicare,  entro  ventiquattro  ore,
          all'autorita'  predetta,  la  cessazione  del  rapporto  di
          dipendenza,  l'allontanamento  dello  straniero  e il luogo
          verso cui si e' diretto.
             Quando  l'assuntore  e'  un  ente  collettivo, l'obbligo
          della comunicazione spetta a chi ne ha  la  rappresentanza;
          o,  se  si  tratta  di  province o comuni, l'obbligo spetta
          altresi' al segretario o a chi ne fa le veci".
             "Art.    146.    -   L'osservanza   delle   disposizioni
          dell'articolo precedente non dispensa i  singoli  stranieri
          dall'obbligo  della  presentazione  e della dichirazione di
          cui all'art. 142".
             "Art.  150.  -  Salvo  quanto  e'  stabilito  dal codice
          penale, gli stranieri condannati per delitto possono essere
          espulsi dal regno e accompagnati alla frontiera.
             Il Ministro dell'interno, per motivi di ordine pubblico,
          puo'  disporre  la  espulsione  e  l'accompagnamento   alla
          frontiera  dello  straniero  di  passaggio  o residente nel
          territorio dello Stato.
             Le  predette disposizioni non si applicano agli italiani
          non regnicoli.
             Possono altresi' essere espulsi gli stranieri denunciati
          per contravvenzione alle disposizioni del capo  precedente.
             L'espulsione  per  motivo  di ordine pubblico, preveduta
          dal primo capoverso di questo articolo, e' pronunciata  con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
          Ministro degli affari esteri e con l'assenso del  Capo  del
          Governo".
             "Art.  152.  -  I  prefetti  delle  province  di confine
          possono,  per  motivi  di  ordine  pubblico,   allontanare,
          mediante   foglio   di  via  obbligatorio,  dai  comuni  di
          frontiera, nel caso di urgenza,  riferendone  al  Ministro,
          gli  stranieri  di  cui  all'art.  150  e  respingere dalla
          frontiera gli stranieri che non sappiano dare  contezza  di
          se' o siano sprovvisti di mezzi.
             Per  gli  stessi  motivi,  i  prefetti hanno facolta' di
          avviare   alla   frontiera,   mediante   foglio   di    via
          obbligatorio, gli stranieri che si trovano nelle rispettive
          province.
             Gli  stranieri  muniti di foglio di via obbligatorio non
          possono allontanarsi  dall'itinerario  ad  essi  tracciato.
          Qualora  se  ne  allontanino,  sono  arrestati e puniti con
          l'arresto da uno a sei mesi.
             Scontata la pena, sono tradotti alla frontiera".
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 13:
             Gli  articoli  262,  263,  264  e 267 del regolamento di
          esecuzione  del  testo  unico  delle  leggi   di   pubblica
          sicurezza,   approvato  con  R.D.  n.   635/1940,  abrogati
          dall'art. 13 del decreto qui pubblicato, cosi' disponevano:
             "Art.   262.   -   L'autorita'  di  pubblica  sicurezza,
          esaminati  i  documenti  che  lo  straniero  esibisce   per
          comprovare  la  sua dichiarazione, ed accertata l'identita'
          del dichiarante, gli rilascia ricevuta, qualora nulla  osti
          alla  permanenza  di lui nel regno, e trasmette al questore
          il duplicato della scheda.
             Il   possesso   della  ricevuta  costituisce,  per  ogni
          effetto,  la  prova  dell'adempimento,   da   parte   dello
          straniero,  dell'obbligo  derivantegli  dall'art. 145 della
          legge.
             Essa   deve  essere  esibita  ad  ogni  richiesta  degli
          ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
             Nei  casi  previsti al secondo comma dell'art. 142 della
          legge,  l'autorita'  di  pubblica  sicurezza,   cui   viene
          presentata  una  successiva  dichiarazione,  deve  ritirare
          dallo straniero la ricevuta di quella precedente, facendone
          annotazione  sulla  nuova  dichiarazione  e  sulla relativa
          nuova ricevuta".
             "Art.  263.  -  Lo straniero alloggiato in albergo, o in
          altro luogo debitamente autorizzato  a  dare  alloggio  per
          mercede,   puo'   presentare,   per  mezzo  dell'esercente,
          all'autorita'  di  pubblica  sicurezza   la   dichiarazione
          prescritta  dal  precedente  art. 261, munita della propria
          firma e della elencazione dei documenti di identificazione.
             L'esercente     trasmette,    nello    stesso    giorno,
          all'autorita'  di  pubblica  sicurezza  la   dichiarazione,
          ritirandone    ricevuta,    che   consegna   immediatamente
          all'interessato.
             Tale  adempimento  non dispensa l'esercente dall'obbligo
          della notificazione prescritta dal  terzo  comma  dell'art.
          109 della legge.
             La  disposizione  del  primo comma del presente articolo
          non si applica se lo  straniero  non  sa  sottoscrivere  la
          dichiarazione.
             Qualora   la   dichiarazione   sia  presentata  a  mezzo
          dell'esercente, lo straniero deve  presentare  ad  esso  il
          documento d'identificazione.
             L'esercente deve avvertire lo straniero dell'obbligo che
          gli incombe di fare la dichiarazione".
             "Art.  264. - Chi presiede ad istituti di educazione, di
          istruzione, di ricovero, a case od istituti di cura,  o  ad
          altre  comunita'  civili  o  religiose,  deve far pervenire
          all'autorita' locale di pubblica sicurezza, nel termine  di
          tre  giorni,  le  dichiarazioni individuali degli stranieri
          che  intendono  giovarsi  della   dispensa   di   comparire
          personalmente dinnanzi all'autorita' medesima.
             Deve,  inoltre,  far  notificare, entro ventiquattr'ore,
          all'autorita' locale di pubblica sicurezza,  i  nomi  degli
          stranieri  che  lasciano  l'istituto  o  la comunita', e la
          localita' dove sono diretti".
             "Art.  267.  -  Nei  casi preveduti al primo e al quarto
          comma dell'art. 150 della legge (137),  il  prefetto  della
          provincia  nella  quale  ha  luogo  la  liberazione  di uno
          straniero condannato per delitto o per contravvenzione alle
          norme  sul  soggiorno,  richiede  al Ministero dell'interno
          l'autorizzazione ad emettere il decreto di espulsione.
             Quando  il prefetto ritenga opportuno di non ordinare la
          espulsione o quando  si  tratti  di  stranieri  compromessi
          verso  il  proprio Stato per affari politici, per renitenza
          alla leva, per diserzione, o per  reati,  per  i  quali  vi
          fosse  domanda  di  estradizione, ne riferisce al Ministero
          dell'interno".