AVVERTENZA:
   Il  testo  aggiornato  qui  pubblicato  e'  stato redatto ai sensi
dell'art. 11, comma 2, del testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine  di
facilitare  la  lettura sia delle disposizioni della legge, integrate
con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni di legge, che  di
quelle  modificate  o richiamate nella legge stessa, trascritte nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati.
   Nel  testo  di detta legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
105 del 21 aprile 1975, sono state, pertanto, inserite  le  modifiche
(evidenziate  con caratteri corsivi) ad essa apportate dalle seguenti
disposizioni, intervenute successivamente:
    legge 25 febbraio 1981, n. 40, recante: "Integrazioni all'art. 11
della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente  il  controllo  delle
armi,  delle  munizioni e degli esplosivi", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 61 del 3 maggio 1981;
    legge  16  luglio 1982, n. 452, recante: "Modifica della legge 18
aprile  1975,  n.  110,  relativa  al  controllo  delle  armi,  delle
munizioni  e degli esplosivi al fine della catalogazione", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1982;
    legge  25  marzo  1986, n. 85, recante: "Norme in materia di armi
per uso esplosivo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77  del  3
aprile 1986;
   legge  21  febbraio  1990,  n.  36,  recante:  "Nuove  norme sulla
detenzione  delle  armi,  delle  munizioni,  degli  esplosivi  e  dei
congegni  assimilati",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  serie
generale - n. 49 del 28 febbraio 1990.
   Le   sanzioni   pecuniarie   indicate  nella  presente  legge,  ad
esclusione di quella di cui all'art. 5,  sono  state  successivamente
moltiplicate  per  due  (legge  24  novembre  1981, n. 689, art. 113,
quarto comma).
   Per  quanto  concerne invece gli importi delle sanzioni pecuniarie
contemplate nelle disposizioni trascritte nelle note, gli stessi sono
gia' aggiornati in base agli aumenti successivamente disposti.
                               Art. 1.
        Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra
  Agli  effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e
delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia  sono
armi  da  guerra  le  armi  di  ogni specie che, per la loro spiccata
potenzialita' di offesa, sono o possono essere destinate  al  moderno
armamento  delle  truppe  nazionali  o  estere per l'impiego bellico,
nonche' le bombe di qualsiasi tipo o parti di  esse,  gli  aggressivi
chimici,  i  congegni  bellici  micidiali  di  qualunque  natura,  le
bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
  Fatto  salvo  quanto  stabilito nel secondo comma dell'art. 2, sono
armi tipo guerra quelle che,  pur  non  rientrando  tra  le  armi  da
guerra,  possono  utilizzare  lo  stesso munizionamento delle armi da
guerra  o  sono   predisposte   al   funzionamento   automatico   per
l'esecuzione   del   tiro  a  raffica  o  presentano  caratteristiche
balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.
  Sono  munizioni  da  guerra  le  cartucce  e  i relativi bossoli, i
proiettili o parti di essi destinati al  caricamento  delle  armi  da
guerra.