Art. 10.
          Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra
                  Collezione di armi comuni da sparo
  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge, non
possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta  di  armi
da  guerra,  o  tipo  guerra,  o  di parti di esse, o di munizioni da
guerra.
  Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai
sensi dell'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza
18  giugno  1931,  n.  773, anteriormente all'entrata in vigore della
presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione  a
causa  di  morte,  per  versamento ai competenti organi del Ministero
della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto  comma
ed  ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi
da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione,
con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi,
ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o  l'ente
pubblico  cui  pervengono, in tutto o in parte, tali armi e' tenuto a
darne immediato avviso al Ministero dell'interno  ed  a  chiedere  il
rilascio   di   apposita  autorizzazione  a  conservarle.  In  quanto
applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti articoli 8  e
9.
  Chiunque  trasferisce  le  armi  di cui all'art. 28 del testo unico
delle leggi  di  pubblica  sicurezza  per  cause  diverse  da  quelle
indicate  nel  precedente  comma e' punito con la reclusione da due a
sei anni e la multa da lire duecentomila a lire due milioni.
  E'  punito  con l'ammenda fino a lire centomila chiunque, essendone
obbligato, omette di dare l'avviso previsto  nel  secondo  comma  del
presente articolo.
  Salva  la  normativa  concernente  la  dotazione di armi alle Forze
armate ed ai Corpi armati dello Stato, e' consentita la detenzione  e
la  raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo
Stato e, nell'ambito delle loro competenze,  agli  enti  pubblici  in
relazione all'esercizio di attivita' di carattere storico o culturale
nonche' ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione  di
armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di
studio, di esperimento, di collaudo.
(( La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da       ))
(( quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di     ))
(( pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, ))
(( n. 773, e' consentita nel numero di tre per le armi comuni da   ))
(( sparo, di sei per le armi da caccia previste dall'art. 9, primo ))
(( e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e di sei ))
(( per le armi per uso sportivo. La                                ))
(( detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore e'       ))
(( subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da    ))
(( parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello ))
(( del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni      ))
(( modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed   ))
(( alle repliche di armi ad avancarica )) (a).                     ))
  Restano  ferme  le  disposizioni  del  testo  unico  delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche.  Sono
armi  antiche  quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente
al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica
di  modelli  anteriori al 1890 sara' disposto un apposito regolamento
da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e  il  Ministro
per  i  beni  culturali  entro  sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui  al  sesto
comma.
  La  richiesta  della  licenza al questore deve essere effettuata da
parte di coloro che gia' detengono armi comuni da sparo in  quantita'
superiori  a  quelle  indicate  nel  sesto  comma entro il termine di
centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  Per  la  raccolta  e  la  collezione  di  armi di qualsiasi tipo e'
esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non  si
applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.
  Chiunque  non  osserva  gli  obblighi  o i divieti di cui al sesto,
ottavo e nono comma e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
e con la multa da lire duecentomila a lire un milione.
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   (a)  Comma  cosi'  sostituito dall'art. 5 della legge n. 452/1982;
successivamente il primo periodo  e'  stato  sostituito  dall'art.  1
della  legge  n.  85/1986,  poi modificato dall'art. 4 della legge n.
36/1990.
 
          Note all'art. 10:
             -  Gli  articoli  28 e 31 del testo unico delle leggi di
          pubblica sicurezza sono riportati nelle note all'art. 8.
             -  La  legge  n. 968/1977 concerne: "Principi generali e
          disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la
          disciplina della caccia".
          I primi due commi del relativo art. 9 cosi' dispongono:
             "La  caccia e' consentita con l'uso di fucile: con canna
          ad  anima  liscia  fino  a  due  colpi,  a  ripetizione   e
          semiautomatico,  limitato con apposito accorgimento tecnico
          all'uso di non piu' di tre colpi, di calibro non  superiore
          a  12, nonche' della carabina a canna rigata di calibro non
          inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto  di  altezza
          non inferiore a 40 millimetri.
             E'  consentito,  altresi',  l'uso del fucile a due o tre
          canne (combinato), di cui una o  due  ad  anima  liscia  di
          calibro  non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di
          calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a  vuoto
          di altezza non inferiore a 40 millimetri".