Art. 12.
           Importazione definitiva di armi comuni da sparo
  Chi,  senza  licenza  per  la fabbricazione ed il commercio di armi
intende importare armi comuni da sparo in numero superiore a tre, nel
corso  dello  stesso  anno solare, oltre alla licenza del questore di
cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza  18
giugno  1931,  n.  773, deve munirsi di apposita licenza del prefetto
della  provincia  in  cui  l'interessato  ha  la  propria   residenza
anagrafica.
  La  richiesta  intesa  ad  ottenere  il  rilascio  delle licenze di
importazione deve essere motivata.
  Il   rilascio   delle   licenze   d'importazione   e'   subordinato
all'accertamento   dell'esistenza,   nei   casi    previsti,    delle
autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni.
  Non  puo' essere autorizzata l'importazione di armi comuni da sparo
non catalogate a norma del precedente art. 7.
  Chiunque importa armi in numero superiore a tre senza munirsi della
licenza di cui al primo comma e' punito con la reclusione  da  uno  a
sei  anni  e  con  la  multa da lire duecentomila a lire un milione e
cinquecentomila.
 
          Nota all'art. 12:
             L'art.  31  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
          sicurezza e' riportato nelle note all'art. 8.