Art. 12. Importazione definitiva di armi comuni da sparo Chi, senza licenza per la fabbricazione ed il commercio di armi intende importare armi comuni da sparo in numero superiore a tre, nel corso dello stesso anno solare, oltre alla licenza del questore di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve munirsi di apposita licenza del prefetto della provincia in cui l'interessato ha la propria residenza anagrafica. La richiesta intesa ad ottenere il rilascio delle licenze di importazione deve essere motivata. Il rilascio delle licenze d'importazione e' subordinato all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni. Non puo' essere autorizzata l'importazione di armi comuni da sparo non catalogate a norma del precedente art. 7. Chiunque importa armi in numero superiore a tre senza munirsi della licenza di cui al primo comma e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.
Nota all'art. 12: L'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' riportato nelle note all'art. 8.