Art. 13.
               Modalita' per l'importazione definitiva
                       di armi comuni da sparo
  La   dogana   alla  quale  vengono  presentate  per  l'importazione
definitiva armi comuni da  sparo  deve,  dopo  la  nazionalizzazione,
curarne  l'inoltro,  a  spese dell'importatore, al Banco nazionale di
prova di Gardone Valtrompia od alla  piu'  vicina  sezione  di  esso,
eccezion  fatta  per le armi provenienti dagli Stati i cui punzoni di
prova siano riconosciuti in base alla legge 23 febbraio 1960, n. 186,
alla  legge  12  dicembre  1973,  n.  993  ed alle altre disposizioni
vigenti, purche' provviste dei segni distintivi di cui al primo comma
dell'art. 11.
  E'  abrogato  l'ultimo  comma  dell'art.  1 della legge 23 febbraio
1960, n. 186.
 
          Note all'art. 13:
             -  Il  titolo della legge n. 186/1960 e' riportato nelle
          note all'art.  11.  L'ultimo  comma  del  relativo  art.  1
          stabiliva, per le dogane presso le quali vengono presentate
          armi non marchiate o munite di marchi apposti da Banchi  di
          prova esteri non riconosciuti, l'obbligo di curare, dopo la
          nazionalizzazione, l'inoltro di dette armi in  cauzione  al
          Banco nazionale di prova.
             - La legge n. 993/1973 concerne: "Ratifica ed esecuzione
          della  convenzione  per  il  riconoscimento  reciproco  dei
          punzoni  di  prova  delle  armi  da  fuoco  portatili,  con
          regolamento e annessi I e II, adottata a  Bruxelles  il  1›
          luglio 1969".