Art. 13. Modalita' per l'importazione definitiva di armi comuni da sparo La dogana alla quale vengono presentate per l'importazione definitiva armi comuni da sparo deve, dopo la nazionalizzazione, curarne l'inoltro, a spese dell'importatore, al Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia od alla piu' vicina sezione di esso, eccezion fatta per le armi provenienti dagli Stati i cui punzoni di prova siano riconosciuti in base alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, alla legge 12 dicembre 1973, n. 993 ed alle altre disposizioni vigenti, purche' provviste dei segni distintivi di cui al primo comma dell'art. 11. E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186.
Note all'art. 13: - Il titolo della legge n. 186/1960 e' riportato nelle note all'art. 11. L'ultimo comma del relativo art. 1 stabiliva, per le dogane presso le quali vengono presentate armi non marchiate o munite di marchi apposti da Banchi di prova esteri non riconosciuti, l'obbligo di curare, dopo la nazionalizzazione, l'inoltro di dette armi in cauzione al Banco nazionale di prova. - La legge n. 993/1973 concerne: "Ratifica ed esecuzione della convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, con regolamento e annessi I e II, adottata a Bruxelles il 1 luglio 1969".