Art. 14.
                    Armi inidonee e non catalogate
  Qualora  le  armi comuni da sparo e le canne presentate al Banco od
alle sezioni non superino la prova prescritta dall'art. 1 della legge
23  febbraio  1960,  n.  186,  ovvero  risultino non catalogate o non
conformi ai tipi catalogati, e' dato avviso, entro trenta  giorni,  a
cura del Banco o della sezione, al produttore od all'importatore.
  Trascorsi  trenta  giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al
primo comma senza che il produttore abbia disposto  il  ritiro  delle
armi  ovvero senza che l'importatore abbia richiesto il rinvio, a sue
spese, delle armi medesime alla dogana che ha  provveduto  alla  loro
nazionalizzazione,   per  la  rispedizione  all'estero,  le  armi  si
considerano abbandonate e sono versate alla competente  direzione  di
artiglieria  che  puo'  disporne  la  rottamazione  e  la  successiva
alienazione.
  Sono  del pari considerate abbandonate le armi rinviate alla dogana
ai sensi del comma precedente, delle quali  l'importatore  non  abbia
richiesto  la  rispedizione fuori dal territorio doganale entro venti
giorni dalla comunicazione  all'interessato  da  parte  della  dogana
medesima.
  La  rispedizione all'estero delle armi inidonee o non catalogate e'
effettuata in deroga ai divieti economici e valutari  in  materia  di
armi  e  comporta  lo sgravio dei diritti doganali liquidati all'atto
dell'importazione ed il rimborso di quelli gia'  pagati,  esclusi  in
ogni caso i corrispettivi per servizi resi.
  Le  disposizioni  contenute  nel secondo, terzo e quarto comma sono
applicabili  anche  per  la  restituzione  ai  produttori   ed   agli
importatori  delle  armi  di cui sia stato eventualmente richiesto il
deposito o l'esibizione da parte del Ministero  dell'interno  per  la
catalogazione ai sensi del precedente art. 7.
  Contro  il  giudizio  negativo  del  Banco  nazionale  di prova per
mancata catalogazione di un'arma  e'  ammesso  ricorso  entro  trenta
giorni al Ministero dell'interno.
 
          Nota all'art. 14:
             Il  testo vigente dell'art. 1 della legge n. 186/1960 e'
          riportato nelle note all'art. 11.