Art. 14. Armi inidonee e non catalogate Qualora le armi comuni da sparo e le canne presentate al Banco od alle sezioni non superino la prova prescritta dall'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, ovvero risultino non catalogate o non conformi ai tipi catalogati, e' dato avviso, entro trenta giorni, a cura del Banco o della sezione, al produttore od all'importatore. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al primo comma senza che il produttore abbia disposto il ritiro delle armi ovvero senza che l'importatore abbia richiesto il rinvio, a sue spese, delle armi medesime alla dogana che ha provveduto alla loro nazionalizzazione, per la rispedizione all'estero, le armi si considerano abbandonate e sono versate alla competente direzione di artiglieria che puo' disporne la rottamazione e la successiva alienazione. Sono del pari considerate abbandonate le armi rinviate alla dogana ai sensi del comma precedente, delle quali l'importatore non abbia richiesto la rispedizione fuori dal territorio doganale entro venti giorni dalla comunicazione all'interessato da parte della dogana medesima. La rispedizione all'estero delle armi inidonee o non catalogate e' effettuata in deroga ai divieti economici e valutari in materia di armi e comporta lo sgravio dei diritti doganali liquidati all'atto dell'importazione ed il rimborso di quelli gia' pagati, esclusi in ogni caso i corrispettivi per servizi resi. Le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma sono applicabili anche per la restituzione ai produttori ed agli importatori delle armi di cui sia stato eventualmente richiesto il deposito o l'esibizione da parte del Ministero dell'interno per la catalogazione ai sensi del precedente art. 7. Contro il giudizio negativo del Banco nazionale di prova per mancata catalogazione di un'arma e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero dell'interno.
Nota all'art. 14: Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 186/1960 e' riportato nelle note all'art. 11.