Art. 15. Importazione temporanea di armi comuni da sparo I cittadini italiani residenti all'estero, o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea, senza la licenza di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di armi comuni da sparo, ad uso sportivo o di caccia, a condizione che tali armi siano provviste del numero di matricola. Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato delle armi temporaneamente importate nonche' il numero delle stesse. Ai fini della presente legge si considera temporanea l'importazione per un periodo non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine l'interessato e' soggetto agli obblighi di cui al precedente art. 12. Chiunque non osserva le disposizioni del decreto ministeriale di cui al secondo comma e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire ventimila a lire centomila.
Nota all'art. 15: L'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' riportato nelle note all'art. 8.