Art. 15.
           Importazione temporanea di armi comuni da sparo
  I  cittadini  italiani residenti all'estero, o dimoranti all'estero
per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in  Italia,
sono  ammessi  all'importazione  temporanea,  senza la licenza di cui
all'art. 31 del testo unico delle  leggi  di  pubblica  sicurezza  18
giugno  1931,  n.  773, di armi comuni da sparo, ad uso sportivo o di
caccia, a condizione che tali armi  siano  provviste  del  numero  di
matricola.
  Con  decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri
per gli affari  esteri,  per  le  finanze,  per  l'agricoltura  e  le
foreste,  per  i  commercio  con  l'estero  e  per  il  turismo  e lo
spettacolo, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate
le  modalita'  per  l'introduzione,  la  detenzione,  il  porto  e il
trasporto  all'interno  dello  Stato   delle   armi   temporaneamente
importate nonche' il numero delle stesse.
  Ai fini della presente legge si considera temporanea l'importazione
per un periodo non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine
l'interessato e' soggetto agli obblighi di cui al precedente art. 12.
  Chiunque  non  osserva  le disposizioni del decreto ministeriale di
cui al secondo comma e' punito con la reclusione da sei  mesi  ad  un
anno e con la multa da lire ventimila a lire centomila.
 
          Nota all'art. 15:
             L'art.  31  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
          sicurezza e' riportato nelle note all'art. 8.