Art. 16.
                         Esportazione di armi
  Nelle  operazioni  concernenti  le  armi  comuni da sparo di cui al
precedente art. 2 dichiarate per l'esportazione, sono obbligatori  la
visita doganale e il riscontro della guardia di finanza.
  Il  rilascio della licenza di polizia per l'esportazione di armi di
ogni tipo e' subordinato all'accertamento  dell'esistenza,  nei  casi
previsti,  delle  autorizzazioni  di  competenza  di  altre pubbliche
amministrazioni.
  L'esportazione delle armi deve avvenire entro il termine di novanta
giorni dal rilascio della licenza, salvo l'esistenza di  giustificati
motivi. A tal fine, il titolare della licenza di polizia deve esibire
all'autorita'  che  ha  rilasciato  la   licenza   la   bolletta   di
esportazione,   ovvero   copia   di   essa   autenticata   o  vistata
dall'autorita' medesima.
  Il  contravventore all'obbligo di cui al precedente comma e' punito
a norma  dell'art.  17  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
  Con  decreto  del  Ministro  per  le  finanze,  di  concerto con il
Ministro per l'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono
determinate  le  modalita'  per  assicurare  l'effettiva  uscita  dal
territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione, nonche'
quelle  per  disciplinare  l'esportazione  temporanea,  da  parte  di
persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo
o di caccia.
  Con  decreto  del Ministro per l'interno, sentito il Ministro per i
beni  culturali,  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale,   sono
determinate  le  modalita'  relative  alla temporanea esportazione di
armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storia ai
fini di mostre e scambi culturali.
 
          Nota all'art. 16:
             Si  trascrive  l'art.  17 del testo unico delle leggi di
          pubblica sicurezza:
             "Art.  17.  -  Le  contravvenzioni  alle disposizioni di
          questo testo unico, per le quali non e' stabilita una  pena
          ovvero  non  provvede  il  codice  penale,  sono punite con
          l'arresto fino a tre mesi  e  con  l'ammenda  fino  a  lire
          quattrocentomila.
             Con  le  stesse pene sono punite le contravvenzioni alle
          ordinanze emesse, in conformita' alle leggi, dai  prefetti,
          questori,  ufficiali  distaccati  di  pubblica  sicurezza o
          podesta' ora sindaco, n.d.r.