Art. 17.
           Divieto di compravendita di armi comuni da sparo
                    commissione per corrispondenza
  Alle   persone   residenti   nello   Stato  non  e'  consentita  la
compravendita   di   armi   comuni   da   sparo   commissionate   per
corrispondenza,  salvo che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare
attivita' industriali o commerciali in materia di armi, o  che  abbia
ottenuto  apposito  nulla  osta  del  prefetto della provincia in cui
risiede.  Di  ogni  spedizione  la  ditta   interessata   deve   dare
comunicazione  all'ufficio  di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al
comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario.
  I  trasgressori  sono  puniti con la reclusione da uno a sei mesi e
con la multa fino a lire centocinquantamila.