Art. 18.
           Modalita' per il trasporto di armi ed esplosivi
  Salvo   che   non   sia   disposto   diversamente   dalla  relativa
autorizzazione, il trasporto delle armi di cui agli articoli 1 e 2  o
parti  di  esse  deve  essere  effettuato  esclusivamente  a mezzo di
pubblici servizi o di imprese di trasporto in possesso dei  requisiti
prescritti  dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, o
di soggetti dipendenti dalle aziende produttrici o commerciali muniti
di   specifica   autorizzazione   del  questore  della  provincia  di
residenza, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9.
  Oltre  a quanto stabilito in materia dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773,  e  dal  regio  decreto  6
maggio  1940,  n. 635, con le successive rispettive modificazioni, le
modalita' per il trasporto di armi o di parti di esse e di  esplosivi
di ogni genere, nonche' per la spedizione, la ricezione, presa e resa
a domicilio, sono determinate con decreto del Ministro per l'interno,
da  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale, di concerto con i Ministri
per la difesa, per  le  finanze,  per  i  trasporti,  per  la  marina
mercantile  e  per le poste e le telecomunicazioni, nell'ambito delle
rispettive competenze.
  Chiunque  non  osserva le disposizioni del primo comma o quelle del
decreto ministeriale di cui al precedente  comma  e'  punito  con  la
reclusione  da sei mesi ad un anno e con la multa da lire ventimila a
lire centomila.
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  alle
cartucce da caccia a pallini, a salve, da tiro e ad  uso  industriale
ed alle polveri relative alle armi da caccia. Il rilascio ai commessi
delle tessere di riconoscimento previste dall'art. 52 del regolamento
6  maggio  1940,  n.  635, per il recapito di armi nella provincia e'
attribuito alla competenza del questore,  previo  accertamento  della
sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 9.
 
          Nota all'art. 18:
             Il  titolo  del R.D. n. 635/1940 e' riportato nelle note
          all'art. 2.  Si trascrive il testo del relativo art. 52:
             "Art.  52.  -  I  commercianti  di  armi  e  coloro  che
          esercitano l'industria delle riparazioni delle armi possono
          dare incarico ai propri commessi di portare le armi ai loro
          clienti che risiedono nel comune. I commessi devono  essere
          muniti  di  apposita  tessera  di  riconoscimento,  che  e'
          vidimata dall'autorita'  locale  di  pubblica  sicurezza  e
          ritirata  dal  principale  dopo  avvenuta la consegna delle
          armi.
             Non  puo'  essere  dato incarico a persone che non diano
          affidamento per eta' e per condotta".