Art. 18. Modalita' per il trasporto di armi ed esplosivi Salvo che non sia disposto diversamente dalla relativa autorizzazione, il trasporto delle armi di cui agli articoli 1 e 2 o parti di esse deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di pubblici servizi o di imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, o di soggetti dipendenti dalle aziende produttrici o commerciali muniti di specifica autorizzazione del questore della provincia di residenza, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9. Oltre a quanto stabilito in materia dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, le modalita' per il trasporto di armi o di parti di esse e di esplosivi di ogni genere, nonche' per la spedizione, la ricezione, presa e resa a domicilio, sono determinate con decreto del Ministro per l'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con i Ministri per la difesa, per le finanze, per i trasporti, per la marina mercantile e per le poste e le telecomunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze. Chiunque non osserva le disposizioni del primo comma o quelle del decreto ministeriale di cui al precedente comma e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire ventimila a lire centomila. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cartucce da caccia a pallini, a salve, da tiro e ad uso industriale ed alle polveri relative alle armi da caccia. Il rilascio ai commessi delle tessere di riconoscimento previste dall'art. 52 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per il recapito di armi nella provincia e' attribuito alla competenza del questore, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 9.
Nota all'art. 18: Il titolo del R.D. n. 635/1940 e' riportato nelle note all'art. 2. Si trascrive il testo del relativo art. 52: "Art. 52. - I commercianti di armi e coloro che esercitano l'industria delle riparazioni delle armi possono dare incarico ai propri commessi di portare le armi ai loro clienti che risiedono nel comune. I commessi devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, che e' vidimata dall'autorita' locale di pubblica sicurezza e ritirata dal principale dopo avvenuta la consegna delle armi. Non puo' essere dato incarico a persone che non diano affidamento per eta' e per condotta".