Art. 19.
                      Trasporto di parti di armi
  L'obbligo  dell'avviso previsto rispettivamente dagli articoli 28 e
34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno  1931,
n. 773, deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti
di armi da guerra e tipo guerra nonche' di canne, carcasse, carrelli,
fusti, tamburi, bascule e caricatori di armi comuni.
  Qualora   il   fatto  non  costituisca  un  piu'  grave  reato,  il
contravventore e' punito con l'arresto non inferiore ad un mese e con
l'ammenda  da  lire quarantamila a lire centosessantamila se trattasi
di parti di armi da guerra o tipo guerra; con l'arresto  sino  a  tre
mesi  e con l'ammenda fino a lire ottantamila se trattasi di parti di
armi comuni.
 
          Note all'art. 19:
             -  L'art.  28  del  testo  unico delle leggi di pubblica
          sicurezza e' riportato nelle note all'art. 8.
             -  Si trascrive l'art. 34 del medesimo testo unico delle
          leggi di pubblica sicurezza:
             "Art.  34.  -  Il commerciante, il fabbricante di armi e
          chi esercita l'industria della riparazione delle  armi  non
          puo'  trasportarle  fuori  del proprio negozio od opificio,
          senza   preventivo   avviso   all'autorita'   di   pubblica
          sicurezza.
             L'obbligo  dell'avviso  spetta anche al privato che, per
          qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno  dello
          Stato".