Art. 2.
                   Armi e munizioni comuni da sparo
  Agli  stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art. 1
e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo  stesso  sono
armi comuni da sparo:
    a)  i  fucili  anche semiautomatici con una o piu' canne ad anima
liscia;
    b)  i  fucili  con  due  canne  ad  anima  rigata,  a caricamento
successivo con azione manuale;
    c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a
caricamento successivo con azione manuale;
    d)  i  fucili,  le  carabine ed i moschetti ad una canna ad anima
rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
    e)  i  fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione
anulare, purche' non a funzionamento automatico;
    f) le rivoltelle a rotazione;
    g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
    h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori
al 1890.
  Sono  altresi' armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur
potendosi prestare all'utilizzazione del  munizionamento  da  guerra,
presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso
di caccia o sportivo,  abbiano  limitato  volume  di  fuoco  e  siano
destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.
(( Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate  ))
(( "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonche' le armi  ))
(( ad aria compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti          ))
(( lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca   ))
(( ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione           ))
(( consultiva di cui all'art. 6 escluda in relazione alle          ))
(( rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla   ))
(( persona )) (a).
  Le  munizioni  a  palla  destinate  alle  armi  da sparo comuni non
possono  comunque  essere  costituite   con   pallottole   a   nucleo
perforante,    traccianti,    incendiarie,    a   carica   esplosiva,
autopropellenti,  ne'  possono  essere  tali  da  emettere   sostanze
stupefacenti,  tossiche  o  corrosive,  eccettuate  le  cartucce  che
lanciano  sostanze  e  strumenti  narcotizzanti  destinate   a   fini
scientifici  e  di  zoofilia  per  le quali venga rilasciata apposita
licenza del questore.
  Le  disposizioni  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,  con
le  successive  rispettive  modificazioni,  e  della  presente  legge
relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano  nei
riguardi  degli  strumenti  lanciarazzi  e  delle  relative munizioni
quando il loro impiego e'  previsto  da  disposizioni  legislative  o
regolamentari  ((  ovvero quando sono comunque detenuti o portati per
essere  utilizzati  come  strumenti  di  segnalazione  per  soccorso,
salvataggio o attivita' di protezione civile )) (b).
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   (a) Comma cosi' sostituito dall'art.1 della legge n. 36/1990.
   (b) Comma integrato dall'art. 1 della legge n. 36/1990.
 
          Nota all'art. 2:
             Il   R.D.   n.   635/1940  approva  il  regolamento  per
          l'esecuzione  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza.