Art. 21. Distrazione o sottrazione di armi Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene le armi di cui agli articoli 1 e 2 al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettivita' mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Note all'art. 21: - Il capo I, titolo VI, del libro II del codice penale contempla i delitti di comune pericolo mediante violenza: strage (art. 422); incendio (art. 423); danneggiamento seguito da incendio (art. 424); inondazione, frana o valanga (art. 426); danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga (art. 427); naufragio, sommersione o disastro aviatorio (art. 428); danneggiamento seguito da naufragio (art. 429); pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento (art. 431); attentati alla sicurezza dei trasporti (art. 432); attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni (art. 433); crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (art. 434); fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (art. 435); sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni (art. 436); rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437). - Gli articoli 284, 285, 286 e 306 del codice penale concernono, rispettivamente, i seguenti reati: insurrezione armata contro i poteri dello Stato; devastazione, saccheggio e strage; guerra civile; banda armata: formazione e partecipazione.