Art. 21.
                  Distrazione o sottrazione di armi
  Chiunque  distrae  dalla  prevista destinazione, sottrae o comunque
detiene le armi di cui agli articoli 1 e  2  al  fine  di  sovvertire
l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle
persone o la sicurezza della collettivita' mediante la commissione di
attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI,
del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286  e  306
dello stesso codice, e' punito con la reclusione da cinque a quindici
anni.
 
          Note all'art. 21:
             -  Il  capo I, titolo VI, del libro II del codice penale
          contempla i delitti di comune pericolo  mediante  violenza:
          strage  (art.  422);  incendio  (art.  423); danneggiamento
          seguito  da  incendio  (art.  424);  inondazione,  frana  o
          valanga  (art. 426); danneggiamento seguito da inondazione,
          frana  o  valanga  (art.  427);  naufragio,  sommersione  o
          disastro  aviatorio  (art.  428); danneggiamento seguito da
          naufragio (art.  429);  pericolo  di  disastro  ferroviario
          causato   da  danneggiamento  (art.  431);  attentati  alla
          sicurezza  dei  trasporti  (art.   432);   attentati   alla
          sicurezza  degli  impianti  di energia elettrica e del gas,
          ovvero delle pubbliche comunicazioni (art. 433); crollo  di
          costruzioni   o   altri   disastri   dolosi   (art.   434);
          fabbricazione o  detenzione  di  materie  esplodenti  (art.
          435);  sottrazione,  occultamento  o guasto di apparecchi a
          pubblica difesa  da  infortuni  (art.  436);  rimozione  od
          omissione  dolosa  di  cautele  contro infortuni sul lavoro
          (art. 437).
             -  Gli  articoli  284,  285, 286 e 306 del codice penale
          concernono, rispettivamente, i seguenti reati: insurrezione
          armata   contro   i   poteri   dello  Stato;  devastazione,
          saccheggio  e  strage;   guerra   civile;   banda   armata:
          formazione e partecipazione.