Art. 24. Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti Chiunque fabbrica un prodotto esplodente non riconosciuto o modifica o altera la composizione dei prodotti esplodenti riconosciuti e classificati a norma dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione. La sanzione di cui al comma precedente non si applica ai fabbricanti di prodotti esplodenti titolari di licenza rilasciata dal Ministero dell'interno per l'attivita' di ricerca, studio e sperimentazione condotta nel proprio stabilimento.
Nota all'art. 24: Si trascrive il testo dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: "Art. 53. - E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica. Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva. L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del Ministro dell'interno".