Art. 24.
        Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti
  Chiunque   fabbrica  un  prodotto  esplodente  non  riconosciuto  o
modifica  o  altera   la   composizione   dei   prodotti   esplodenti
riconosciuti  e  classificati  a  norma  dell'art. 53 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773,  e'  punito
con  la  reclusione  da  sei  mesi  a tre anni e con la multa da lire
duecentomila a lire un milione.
  La   sanzione  di  cui  al  comma  precedente  non  si  applica  ai
fabbricanti di prodotti esplodenti titolari di licenza rilasciata dal
Ministero   dell'interno   per   l'attivita'  di  ricerca,  studio  e
sperimentazione condotta nel proprio stabilimento.
 
          Nota all'art. 24:
             Si trascrive il testo dell'art. 53 del testo unico delle
          leggi di pubblica sicurezza:
             "Art.  53.  -  E'  vietato  fabbricare, tenere in casa o
          altrove, trasportare o vendere, anche  negli  stabilimenti,
          laboratori,   depositi   o   spacci  autorizzati,  prodotti
          esplodenti che non siano stati riconosciuti e  classificati
          dal   Ministro  dell'interno,  sentito  il  parere  di  una
          commissione tecnica.
             Nel  regolamento  saranno  classificate tutte le materie
          esplosive,  secondo  la  loro   natura,   composizione   ed
          efficacia esplosiva.
             L'iscrizione  dei  prodotti  nelle  singole categorie ha
          luogo con provvedimento, avente carattere  definitivo,  del
          Ministro dell'interno".