Art. 25.
                Registro delle operazioni giornaliere
  Chiunque,  per  l'esercizio  della propria attivita' lavorativa, fa
abituale impiego di esplosivi di  qualsiasi  genere  deve  tenere  il
registro  delle  operazioni  giornaliere  previsto  dal  primo  comma
dell'art. 55 del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza  18
giugno 1931, n. 773.
  E'  punito  con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da lire duecentomila a lire due milioni chi non osserva l'obbligo  di
cui al comma precedente.
  Con  la stessa pena sono punite le persone indicate nel primo comma
del citato  art.  55  che  non  osservano  l'obbligo  di  tenuta  del
registro.
  Sono  punite  con  l'arresto  da  venti  giorni  a  tre  mesi e con
l'ammenda fino a lire centomila le  persone  obbligate  a  tenere  il
predetto  registro  le quali rifiutano ingiustificatamente di esibire
il registro stesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che
ne facciano richiesta.
 
          Nota all'art. 25:
             Il  primo comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi
          di pubblica sicurezza e' riportato nelle note all'art. 5.