Art. 26.
          Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni
  E'  soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'art. 38 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773,
chi,  in  possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni
per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di  1000  cartucce  a
pallini per fucili da caccia.
 
          Nota all'art. 26:
             L'art.  38  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
          sicurezza e' cosi' formulato:
             "Art.  38.  - Chiunque detiene armi, munizioni o materie
          esplodenti di qualsiasi genere  e  in  qualsiasi  quantita'
          deve   farne   immediata  denuncia  all'ufficio  locale  di
          pubblica sicurezza o, se  questo  manchi,  al  comando  dei
          reali carabinieri.
             Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
               a)  i  corpi  armati, le societa' di tiro a segno e le
          altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei
          luoghi espressamente destinati allo scopo;
               b)  i  possessori  di  raccolte  autorizzate  di  armi
          artistiche, rare o antiche;
               c)  le  persone  che  per  la loro qualita' permanente
          hanno diritto ad  andare  armate,  limitatamente  pero'  al
          numero ed alla specie delle armi loro consentite.
             L'autorita'   di   pubblica  sicurezza  ha  facolta'  di
          eseguire,  quando  lo  ritenga  necessario,  verifiche   di
          controllo   anche   nei   casi  contemplati  dal  capoverso
          precedente, e di prescrivere quelle  misure  cautelari  che
          ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico".