Art. 27. Requisiti soggettivi per le autorizzazioni in materia di esplosivi Il rilascio delle licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e' subordinato all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 9.
Nota all'art. 27: Gli articoli 46 e 47 dello stesso testo unico sono cosi' formulati: "Art. 46. - Senza licenza del Ministro dell'interno e' vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. E' vietato altresi', senza licenza del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina". "Art. 47. - Senza licenza del prefetto e' vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti. E' vietato altresi', senza licenza del prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina".