Art. 27.
              Requisiti soggettivi per le autorizzazioni
                       in materia di esplosivi
  Il  rilascio  delle  licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931,  n.  773,  e'
subordinato  all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art.
9.
 
          Nota all'art. 27:
             Gli articoli 46 e 47 dello stesso testo unico sono cosi'
          formulati:
             "Art.  46.  - Senza licenza del Ministro dell'interno e'
          vietato  fabbricare,  tenere   in   deposito,   vendere   o
          trasportare   dinamite  e  prodotti  affini  negli  effetti
          esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti  miscele
          detonanti,  ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla
          composizione di  esplosivi  nel  momento  dell'impiego.  E'
          vietato  altresi', senza licenza del Ministro dell'interno,
          fabbricare    polveri    contenenti    nitrocellulosa     o
          nitroglicerina".
             "Art.  47.  -  Senza  licenza  del  prefetto  e' vietato
          fabbricare,  tenere  in  deposito,  vendere  o  trasportare
          polveri  piriche  o  qualsiasi  altro  esplosivo diverso da
          quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi
          artificiali  e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze
          atte  alla  composizione  o   fabbricazione   di   prodotti
          esplodenti.
             E'  vietato altresi', senza licenza del prefetto, tenere
          in deposito, vendere o trasportare  polveri  senza  fumo  a
          base di nitrocellulosa o nitroglicerina".