Art. 28.
              Responsabilita' nell'impiego di esplosivi
  I  titolari  delle  licenze  di deposito per il consumo permanente,
temporaneo o giornaliero di esplosivi di ogni genere, a qualunque uso
adibiti,  di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e  100  e  101  del  regio
decreto  6  maggio  1940,  n. 635, e successive modificazioni, devono
seguire personalmente o esclusivamente a mezzo delle persone  che  li
rappresentano a norma dell'art. 8 del citato testo unico le attivita'
e le operazioni d'impiego e di utilizzzo degli esplosivi medesimi.
  Chiunque  non osserva le disposizioni di cui al precedente comma e'
punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e  con  la  multa  da
lire centomila a lire un milione.
 
          Note all'art. 28:
             -  Gli  articoli  46 e 47 del testo unico delle leggi di
          pubblica sicurezza sono riportati nella nota all'art. 27.
             -  Il testo vigente degli articoli 100 e 101 del R.D. n.
          635/1940 e' il seguente:
             "Art.  100.  -  Qualora  per  lavori  urgenti o di breve
          durata, l'impianto di un  regolare  deposito  possa  essere
          causa   di   ritardo,  il  prefetto  puo'  rilasciare,  con
          l'osservanza delle prescrizioni stabilite nell'allegato  B,
          speciale   licenza   per  acquistare  e  detenere  limitate
          quantita'  di  esplosivi  di   qualsiasi   categoria,   non
          superiori al consumo di otto giorni, da custodirsi in luogo
          adatto, fuori dell'abitato,  e  in  modo  che  non  possono
          cadere  in  altre mani, e con assoluto divieto di venderli,
          cederli o consegnarli ad altri".
             "Art.  101.  -  Chi  chiede  la licenza per fabbricare o
          accendere fuochi d'artificio deve ottenere  un  certificato
          di  idoneita'  rilasciato  dal  prefetto su conforme parere
          della commissione tecnica prevista dall'art. 49  del  testo
          unico  18  giugno  1931, n. 773, integrata da due ispettori
          del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o  chimica  e
          l'altro in medicina.
              L'aspirante  deve  dimostrare,  mediante un esperimento
          pratico,  la  conoscenza  delle  sostanze  impiegate  nella
          preparazione  dei  fuochi  artificiali  e  la tecnica della
          fabbricazione e dell'accensione dei fuochi.
             Tiene  luogo  del  certificato  di cui al primo comma di
          questo articolo il certificato di idoneita'  rilasciato  da
          un  laboratorio  pirotecnico  governativo  o  da  un centro
          militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi  di
          artificieri.
             Ai componenti della commissione e' corrisposto, a carico
          dell'Amministrazione dell'interno, il gettone  di  presenza
          nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.
             Gli  interessati,  all'atto  della  richiesta  intesa ad
          ottenere la licenza di cui al primo comma, dovranno versare
          a  favore  dell'erario,  presso  la  competente  sezione di
          tesoreria provinciale dello Stato, la somma di L. 3000".