Art. 28. Responsabilita' nell'impiego di esplosivi I titolari delle licenze di deposito per il consumo permanente, temporaneo o giornaliero di esplosivi di ogni genere, a qualunque uso adibiti, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e 100 e 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, devono seguire personalmente o esclusivamente a mezzo delle persone che li rappresentano a norma dell'art. 8 del citato testo unico le attivita' e le operazioni d'impiego e di utilizzzo degli esplosivi medesimi. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al precedente comma e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire centomila a lire un milione.
Note all'art. 28: - Gli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono riportati nella nota all'art. 27. - Il testo vigente degli articoli 100 e 101 del R.D. n. 635/1940 e' il seguente: "Art. 100. - Qualora per lavori urgenti o di breve durata, l'impianto di un regolare deposito possa essere causa di ritardo, il prefetto puo' rilasciare, con l'osservanza delle prescrizioni stabilite nell'allegato B, speciale licenza per acquistare e detenere limitate quantita' di esplosivi di qualsiasi categoria, non superiori al consumo di otto giorni, da custodirsi in luogo adatto, fuori dell'abitato, e in modo che non possono cadere in altre mani, e con assoluto divieto di venderli, cederli o consegnarli ad altri". "Art. 101. - Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi d'artificio deve ottenere un certificato di idoneita' rilasciato dal prefetto su conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 49 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina. L'aspirante deve dimostrare, mediante un esperimento pratico, la conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e dell'accensione dei fuochi. Tiene luogo del certificato di cui al primo comma di questo articolo il certificato di idoneita' rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artificieri. Ai componenti della commissione e' corrisposto, a carico dell'Amministrazione dell'interno, il gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni. Gli interessati, all'atto della richiesta intesa ad ottenere la licenza di cui al primo comma, dovranno versare a favore dell'erario, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, la somma di L. 3000".