Art. 29.
                Distrazione o sottrazione di esplosivi
  Chiunque  distrae  dalla  prevista destinazione, sottrae o comunque
detiene esplosivi di ogni genere al fine di sovvertire  l'ordinamento
dello  Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la
sicurezza della collettivita' mediante la commissione di attentati  o
comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI del libro II
del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306  dello  stesso
codice, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
 
          Note all'art. 29:
             -  I  reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II
          del codice penale sono indicati nella nota all'art. 21.
             - I reati contemplati dagli articoli 284, 285, 286 e 306
          dello stesso codice sono indicati nella medesima nota.