Art. 29. Distrazione o sottrazione di esplosivi Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene esplosivi di ogni genere al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettivita' mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Note all'art. 29: - I reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale sono indicati nella nota all'art. 21. - I reati contemplati dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice sono indicati nella medesima nota.