Art. 3.
                         Alterazione di armi
  Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche
o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la  potenzialita'  di  offesa,
ovvero  ne  renda  piu'  agevole il porto, l'uso o l'occultamento, e'
punito con la reclusione da uno a tre anni e con  la  multa  da  lire
trecentomila a lire due milioni.