Art. 30.
           Armi, munizioni ed esplosivi delle Forze armate
                    e dei Corpi armati dello Stato
  Le  autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dal regio decreto 6 maggio 1940, n.
635,  e  dalla  presente  legge,  nonche' gli adempimenti di cui agli
articoli 28, terzo comma, e 34 del citato testo unico delle leggi  di
pubblica  sicurezza  non sono richiesti per le armi, o parti di esse,
munizioni ed esplosivi appartenenti alle Forze  armate  ed  ai  Corpi
armati  dello Stato e per il personale delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato impiegato nell'esercizio delle  funzioni  e  degli
altri compiti di istituto.
 Con  decreto  del  Ministro  per  la  difesa,  da  pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale,  di  concerto  con  il  Ministro  per  l'interno,
verranno  specificati i documenti di accompagnamento necessari per il
trasporto delle armi o di parti di esse, di munizioni e di  esplosivi
che  non venga effettuato direttamente dalle Forze armate o dai Corpi
armati dello Stato.
 
          Note all'art. 30:
              -  L'art.  28  del  testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza e' riportato nelle note all'art. 8.
             -  L'art. 34 dello stesso testo unico e' riportato nelle
          note all'art. 19.