Art. 30. Armi, munizioni ed esplosivi delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato Le autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, nonche' gli adempimenti di cui agli articoli 28, terzo comma, e 34 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non sono richiesti per le armi, o parti di esse, munizioni ed esplosivi appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato e per il personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato impiegato nell'esercizio delle funzioni e degli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro per la difesa, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con il Ministro per l'interno, verranno specificati i documenti di accompagnamento necessari per il trasporto delle armi o di parti di esse, di munizioni e di esplosivi che non venga effettuato direttamente dalle Forze armate o dai Corpi armati dello Stato.
Note all'art. 30: - L'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' riportato nelle note all'art. 8. - L'art. 34 dello stesso testo unico e' riportato nelle note all'art. 19.