Art. 31. Vigilanza sulle attivita' di tiro a segno Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul Tiro a segno nazionale e successive modificazioni, i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacita' tecnica e dei requisiti di cui al precedente art. 9. La capacita' tecnica e' presunta nei confronti di coloro che esercitano la propria attivita' in seno alle sezioni del tiro a segno all'entrata in vigore della presente legge. I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente aggiornati: a) l'elenco degli iscritti con le relative generalita'; b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalita', con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773; c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori; d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le generalita' di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonche' degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni. Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame. I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'art. 20 della presente legge. La vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall'art. 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' attribuita all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza che vi procede secondo le competenze stabilite dagli articoli 42 e 44 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, previo accertamento dei requisiti soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e' punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.
Note all'art. 31: - Il D.L. n. 2430/1935 concerne: "Modificazioni alle vigenti norme sul tiro a segno nazionale". - L'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' riportato nella nota all'art. 26. - Si trascrive l'art. 76 del R.D. n. 635/1940: "Art. 76. - I componenti delle societa' di tiro a segno riconosciute sono autorizzati a portare l'arme di tiro esclusivamente per i giorni stabiliti per le esercitazioni sociali, purche' siano muniti di una carta di riconoscimento, rilasciata dal presidente della societa' e vidimata dall'autorita' locale di pubblica sicurezza, che ha sempre facolta' di ritirarla per ragioni di ordine pubblico. Questa disposizione si applica anche nel caso d'intervento in corpo di una societa' di tiro a segno a termini dell'art. 29 della legge". - L'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' riportato nelle note all'art. 4. - L'art. 44 dello stesso testo unico e' cosi' formulato: "Art. 44. - Non puo' essere conceduta la licenza di porto d'armi al minore non emancipato. E' pero' in facolta' del prefetto di concedere la licenza per l'arma lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di eta', il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potesta' o la tutela e dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi".