Art. 32.
         Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei
  Salva  la  normativa  concernente  le  armi in dotazione alle Forze
armate o  ai  Corpi  armati  dello  Stato  e  fermo  restando  quanto
stabilito  nella  legge  1›  giugno  1939,  n.  1089,  sulle  cose di
interesse storico o artistico, i direttori dei  musei  di  Stato,  di
altri enti pubblici o appartenenti ad enti morali, cui e' affidata la
custodia e la conservazione di raccolte di  armi  da  guerra  o  tipo
guerra  o  di parte di esse, di munizioni da guerra, di collezioni di
armi comuni da sparo,  di  collezioni  di  armi  artistiche,  rare  o
antiche  devono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, redigere l'inventario  dei  materiali  custoditi  su  apposito
registro  ai  sensi  dell'art.  16,  primo comma, del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635.
  Le  persone  di cui al primo comma sono altresi' obbligate a curare
il    puntuale    aggiornamento    dell'inventario,     comunicandone
immediatamente le variazioni al questore.
  Per la compilazione dell'inventario e delle variazioni si osservano
le formalita' di cui all'art. 31, terzo comma, lettera b).
  L'inventario  ed  i relativi aggiornamenti devono essere esibiti ad
ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza i quali
vi  appongono  la  data  e  la firma ogni qualvolta procedono al loro
esame.
  Le  persone di cui al primo comma sono responsabili dell'osservanza
delle disposizioni del primo comma dell'art. 20 della presente legge.
  Salvo   che   il   fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,  il
trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e' punito con
l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire duecentomila
a lire un milione.
  Ai  musei  indicati  nel  presente  articolo  non  si  applicano le
disposizioni di cui al primo comma dell'art. 28 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
  Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 37 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, la licenza del Ministero  dell'interno
non  e'  prescritta per la cessione di cimeli o armi antiche da parte
degli stessi musei.
  Le  armi  antiche  e  artistiche  comunque versate all'autorita' di
pubblica sicurezza o  alle  direzioni  di  artiglieria  non  potranno
essere  distrutte senza il preventivo consenso di un esperto nominato
dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio.
  Le  armi  riconosciute  di  interesse  storico  e artistico saranno
destinate alle raccolte pubbliche indicate dalla sovrintendenza delle
gallerie competente per territorio.
  Tale  disciplina  non  si  applica  alle armi in dotazione ai Corpi
armati dello Stato eventualmente destinate alla distruzione.
 
          Note all'art. 32:
             -  La  legge  n.  1089/1939 concerne: "Tutela delle cose
          d'interesse artistico e storico".
             -  Il  primo  comma  dell'art.  16  del R.D. n. 635/1940
          prevede che:  "In tutti i casi in cui la  legge  prescrive,
          per   l'esercizio  di  determinate  attivita'  soggette  ad
          autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali  registri,
          questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge,
          in ogni  foglio,  numerati  e,  ad  ogni  pagina,  vidimati
          dall'autorita' di pubblica sicurezza che attesta del numero
          delle pagine nell'ultima di esse".
             -  L'art.  28  del  testo  unico delle leggi di pubblica
          sicurezza e' riportato nelle note all'art. 8.
             -  L'art.  37  del  R.D.  n. 635/1940 e' riportato nelle
          medesime note.