Art. 33.
                Vigilanza sulle aste pubbliche di armi
  Chiunque  presiede  pubbliche  aste  di  vendita  di  armi non puo'
aggiudicare queste ultime a persone che non siano munite di  permesso
di  porto  d'armi  ovvero  di  nulla osta all'acquisto rilasciato dal
questore ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9 nonche' dell'art.  35
del  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.
773, come modificato con decreto-legge 22  novembre  1956,  n.  1274,
convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452.
  E'  vietata  la  vendita, nelle pubbliche aste, di armi da guerra o
tipo guerra nonche' delle armi  comuni  sprovviste  dei  numeri,  dei
contrassegni e delle sigle di cui al precedente art. 11.
  Almeno  tre  giorni prima dell'effettuazione di un pubblico incanto
nel quale si procede alla vendita di armi, deve essere  dato  avviso,
da  parte  della  persona  incaricata di presiedervi, al questore del
luogo in cui deve essere eseguita la vendita. In detto avviso  devono
essere  indicati: le generalita' della persona incaricata di dirigere
l'asta pubblica; il luogo, la  data  e  l'ora  delle  operazioni;  le
quantita' e i tipi di armi messi all'asta.
  Chiunque  e' preposto allo svolgimento di una pubblica asta di armi
deve tenere un registro delle operazioni giornaliere nel quale devono
essere  indicate  le  generalita' delle persone con cui le operazioni
stesse sono compiute.
  Salvo   che   il   fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,  il
trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e' punito con
l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da lire duecentomila
a lire un milione.
  Le  stesse  pene  si  applicano  nei  confronti  dei  responsanbili
dell'inosservanza  delle  disposizioni  contenute  nell'art.  59  del
regolamento  per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 6 maggio 1940 n. 635.
 
          Note all'art. 33:
             -  Il  testo  vigente dell'art. 35 del testo unico delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza  e'  riportato  nelle   note
          all'art.  8.  Il  titolo del D.L. n. 1274/1956 e' riportato
          nelle note all'art. 5.
             - L'art. 59 del R.D. n. 635/1940 e' cosi' formulato:
             "Art.  59.  -  Chi presiede pubbliche aste di vendita di
          armi deve trasmettere al  questore  copia  del  verbale  di
          aggiudicazione, con l'indicazione delle generalita' e della
          residenza degli aggiudicatari, sia che questi  agiscano  in
          nome proprio che per persona da nominare.
             Se  gli  aggiudicatari non appartengono al comune in cui
          ha luogo l'asta, copia del verbale di aggiudicazione e' dal
          questore  trasmessa  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza
          competente per territorio".