Art. 33. Vigilanza sulle aste pubbliche di armi Chiunque presiede pubbliche aste di vendita di armi non puo' aggiudicare queste ultime a persone che non siano munite di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9 nonche' dell'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, come modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452. E' vietata la vendita, nelle pubbliche aste, di armi da guerra o tipo guerra nonche' delle armi comuni sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente art. 11. Almeno tre giorni prima dell'effettuazione di un pubblico incanto nel quale si procede alla vendita di armi, deve essere dato avviso, da parte della persona incaricata di presiedervi, al questore del luogo in cui deve essere eseguita la vendita. In detto avviso devono essere indicati: le generalita' della persona incaricata di dirigere l'asta pubblica; il luogo, la data e l'ora delle operazioni; le quantita' e i tipi di armi messi all'asta. Chiunque e' preposto allo svolgimento di una pubblica asta di armi deve tenere un registro delle operazioni giornaliere nel quale devono essere indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e' punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione. Le stesse pene si applicano nei confronti dei responsanbili dell'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 59 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 maggio 1940 n. 635.
Note all'art. 33: - Il testo vigente dell'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' riportato nelle note all'art. 8. Il titolo del D.L. n. 1274/1956 e' riportato nelle note all'art. 5. - L'art. 59 del R.D. n. 635/1940 e' cosi' formulato: "Art. 59. - Chi presiede pubbliche aste di vendita di armi deve trasmettere al questore copia del verbale di aggiudicazione, con l'indicazione delle generalita' e della residenza degli aggiudicatari, sia che questi agiscano in nome proprio che per persona da nominare. Se gli aggiudicatari non appartengono al comune in cui ha luogo l'asta, copia del verbale di aggiudicazione e' dal questore trasmessa all'autorita' di pubblica sicurezza competente per territorio".