Art. 36. Sanatorie I detentori delle armi comuni da sparo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano provveduto a denunciare ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, le armi medesime, non sono punibili, ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora ottemperino all'obbligo della denuncia entro il termine di sessanta giorni dalla predetta data, sempre che la denuncia avvenga prima dell'accertamento del reato. Non sono, altresi', punibili coloro che, entro lo stesso termine di sessanta giorni e prima dell'accertamento del reato, consegnano le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegittimamente detenuti di cui all'art. 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, modificato dall'art. 9 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, ne' coloro che entro il detto termine provvedono all'obbligo della denuncia di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 393. Non sono infine, punibili quanti detengono, in forza di denunzia, presentata a norma dell'art. 38 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, ed accettata dai competenti organi, armi da guerra o tipo guerra impropriamente acquisite come armi comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge, sempre che provvedano agli adempimenti prescritti entro sessanta giorni dalla pubblicazione del catalogo di cui al precedente art. 7.
Note all'art. 36: - L'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' riportato nella nota all'art. 26. - La legge n. 895/1967 concerne: "Disposizioni per il controllo delle armi". L'art. 1, nel testo sostituito dall'art. 9 della legge n. 497/1974, e' cosi' formulato: "Art. 1. - Chiunque senza licenza dell'autorita' fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire ottocentomila a lire quattromilioni". - La legge n. 497/1974 concerne: "Nuove norme contro la criminalita'". - Il D.L. n. 258/1974 concerne: "Istituzione di una imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi". Il relativo art. 13 e' cosi' formulato: "Art. 13. - Chiunque alla data di entrata in vigore del presente decreto detenga, a qualsiasi titolo, prodotti di cui alle lettere (( A), B) e C) )) del precedente art. 1 deve farne denuncia, entro centottanta giorni dalla predetta data, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando stazione dei carabinieri, che ne rilascia ricevuta specificando che il documento sostituisce il certificato di cessione. L'obbligo sussiste anche per coloro che siano titolari di licenza di raccolta o di detenzione per armi da guerra o che abbiano presentato denuncia ai sensi dell'art. 38 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono esonerati dalla denuncia i corpi armati dello Stato e le persone che per la loro qualita' permanente hanno diritto di andare armati limitatamente pero' al numero ed alla specie delle armi loro consentite, nonche' le persone indicate nell'art. 73 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".