DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 37. Sino alla pubblicazione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo previsto dall'art. 7, ne sono ammesse la produzione l'importazione e l'esportazione, a condizione che gli esercenti tali attivita' siano muniti delle prescritte licenze dell'autorita' di pubblica sicurezza e che ogni arma sia contrassegnata dal numero di matricola. Sono, altresi', consentiti, anche dopo la pubblicazione del catalogo nazionale di cui all'art. 7, l'esportazione ed il commercio di armi comuni da sparo non catalogate, prodotte od importate anteriormente, purche' registrate con i rispettivi numeri di matricola, a norma dell'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Nota all'art. 37: Il testo vigente dell'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' riportato nelle note all'art. 8.