Art. 39.
  Entro   sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge
l'autorita' di pubblica sicurezza deve  procedere  ad  una  revisione
straordinaria  delle autorizzazioni a privati per la raccolta di armi
da guerra o tipo guerra o di parti di esse o di munizioni da  guerra,
previste  dall'art.  28  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
  Nella ipotesi di revoca della licenza, le armi, entro trenta giorni
dal relativo provvedimento, possono essere cedute agli enti pubblici,
nonche'  ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di
armi da guerra o tipo guerra o di munizioni  da  guerra,  ad  enti  e
persone residenti all'estero.
 
          Nota all'art. 39:
             L'art.  28  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
          sicurezza e' riportato nelle note all'art. 8.