Art. 39. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'autorita' di pubblica sicurezza deve procedere ad una revisione straordinaria delle autorizzazioni a privati per la raccolta di armi da guerra o tipo guerra o di parti di esse o di munizioni da guerra, previste dall'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773. Nella ipotesi di revoca della licenza, le armi, entro trenta giorni dal relativo provvedimento, possono essere cedute agli enti pubblici, nonche' ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra, ad enti e persone residenti all'estero.
Nota all'art. 39: L'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' riportato nelle note all'art. 8.