Art. 4.
Porto di armi od oggetti atti ad offendere
Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art. 42 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della
propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate
o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della
propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di
puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere,
mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonche'
qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da
punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di
tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.
Il contravventore e' punito con l'arresto da un mese ad un anno e
con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di
lieve entita', riferibili al porto dei soli oggetti atti ad
offendere, puo' essere irrogata la sola pena dell'ammenda.
E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone
munite di licenza. Il trasgressore e' punito con l'arresto da quattro
a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire
quattrocentomila. La pena e' dell'arresto da uno a tre anni e della
ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto
e' comesso da persona non munita di licenza.
Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta
in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati
nel primo o nel secondo comma, e' punito con l'arresto da due a
diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire
quattrocentomila.
La pena e' raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti
di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati.
Tuttavia tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce
un'aggravante specifica per il reato commesso.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere
all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle
norme dei precedenti commi quarto e quinto.
Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli
altri oggetti atti ad offendere.
Sono abrogati l'art. 19 e il primo e secondo comma dell'art. 42 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni.
Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di
questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni
usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, ne' gli altri
oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non
vengano adoperati come oggetti contundenti.
Note all'art. 4:
- L'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, come modificato
dalla presente legge, e' cosi' formulato:
"Art. 42. - Il questore ha facolta' di dare licenza per
porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facolta' di
concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di
portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni
animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a
centimetri 65".
- L'art. 19 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza concerneva il divieto di portare armi nelle
pubbliche riunioni anche alle persone munite di licenza.
- Gli abrogati primo e secondo comma dell'art. 42 dello
stesso testo unico concernevano il divieto di porto, fuori
della propria abitazione o delle appartenenze di essa, di
armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente,
noccoliere nonche', senza giustificato motivo, bastoni
muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio
atti ad offendere.