Art. 4.
              Porto di armi od oggetti atti ad offendere
  Salve  le  autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art. 42 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773,
e  successive  modificazioni, non possono essere portati, fuori della
propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze  ferrate
o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.
  Senza  giustificato  motivo,  non  possono  portarsi,  fuori  della
propria abitazione o delle appartenenze di essa,  bastoni  muniti  di
puntale  acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere,
mazze, tubi,  catene,  fionde,  bulloni,  sfere  metalliche,  nonche'
qualsiasi  altro strumento non considerato espressamente come arma da
punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per  le  circostanze  di
tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.
  Il  contravventore  e' punito con l'arresto da un mese ad un anno e
con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi  di
lieve   entita',  riferibili  al  porto  dei  soli  oggetti  atti  ad
offendere, puo' essere irrogata la sola pena dell'ammenda.
  E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone
munite di licenza. Il trasgressore e' punito con l'arresto da quattro
a   diciotto   mesi   e  con  l'ammenda  da  lire  centomila  a  lire
quattrocentomila. La pena e' dell'arresto da uno a tre anni  e  della
ammenda  da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto
e' comesso da persona non munita di licenza.
  Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta
in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati
nel  primo  o  nel  secondo  comma,  e' punito con l'arresto da due a
diciotto  mesi  e  con   l'ammenda   da   lire   centomila   a   lire
quattrocentomila.
  La  pena e' raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti
di cui ai precedenti commi sono usati  al  fine  di  compiere  reati.
Tuttavia  tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce
un'aggravante specifica per il reato commesso.
  Gli  ufficiali  ed  agenti  di polizia giudiziaria devono procedere
all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione  alle
norme dei precedenti commi quarto e quinto.
  Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli
altri oggetti atti ad offendere.
  Sono abrogati l'art. 19 e il primo e secondo comma dell'art. 42 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni.
  Non  sono  considerate  armi  ai  fini delle disposizioni penali di
questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli  striscioni
usate  nelle  pubbliche  manifestazioni  e  nei cortei, ne' gli altri
oggetti simbolici usati  nelle  stesse  circostanze,  salvo  che  non
vengano adoperati come oggetti contundenti.
 
          Note all'art. 4:
             -  L'art.  42  del  testo  unico delle leggi di pubblica
          sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, come  modificato
          dalla presente legge, e' cosi' formulato:
             "Art.  42. - Il questore ha facolta' di dare licenza per
          porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha  facolta'  di
          concedere,  in  caso  di  dimostrato  bisogno,  licenza  di
          portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o  bastoni
          animati  la  cui  lama  non abbia una lunghezza inferiore a
          centimetri 65".
             -  L'art.  19  del  testo  unico delle leggi di pubblica
          sicurezza concerneva  il  divieto  di  portare  armi  nelle
          pubbliche riunioni anche alle persone munite di licenza.
             -  Gli abrogati primo e secondo comma dell'art. 42 dello
          stesso testo unico concernevano il divieto di porto,  fuori
          della  propria  abitazione o delle appartenenze di essa, di
          armi,  mazze  ferrate  o  bastoni   ferrati,   sfollagente,
          noccoliere  nonche',  senza  giustificato  motivo,  bastoni
          muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio
          atti ad offendere.