Art. 40.
  Per  tutto  quanto  non previsto dalla presente legge continuano ad
applicarsi le disposizioni del testo unico delle  leggi  di  pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, con le successive rispettive  modificazioni,  nonche'  le  altre
vigenti  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di armi
ed esplosivi.
  Nulla e' innovato alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n.
497.
 
          Nota all'art. 40:
             Il  titolo  della  legge  n. 497/1974 e' riportato nella
          nota all'art.  36.