Art. 40. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, nonche' le altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di armi ed esplosivi. Nulla e' innovato alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n. 497.
Nota all'art. 40: Il titolo della legge n. 497/1974 e' riportato nella nota all'art. 36.