Art. 5.
                      Limiti alle registrazioni
             Divieto di giocattoli trasformabili in armi
  Le  disposizioni di cui al primo comma dell'art. 55 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive
modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce
da caccia a pallini, dei relativi bossoli  o  inneschi  nonche'  alla
vendita  dei  pallini  per le armi ad aria compressa e dei giocattoli
pirici.
  L'art.  4-  bis  del  decreto-legge  22  novembre  1956,  n.  1274,
convertito nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452, e' abrogato.
  Le  disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, e quelle della  presente  legge  non  si  applicano  ai
giocattoli.
  I  giocattoli  riproducenti  armi non possono essere fabbricati con
l'impiego  di  tecniche  e  di  materiali  che   ne   consentano   la
trasformazione  in  armi da guerra o comuni da sparo o che consentono
l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti  idonei
all'offesa  della  persona.  Devono inoltre avere la estremita' della
canna parzialmente o totalmente occlusa da un  visibile  tappo  rosso
incorporato.
  Nessuna   limitazione   e'   posta   all'aspetto   dei   giocattoli
riproducenti armi destinati alla esportazione.
(( Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti    ))
(( armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma e'  ))
(( punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da    ))
(( lire un milione a lire cinque milioni )) (a).                   ))
(( Quando l'uso o il porto d'armi e' previsto quale elemento       ))
(( costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso ))
(( sussiste o e' aggravato anche qualora si tratti di arma per uso ))
(( scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia  ))
(( occlusa a norma del quarto comma )) (a).                        ))
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   (a)  Gli  ultimi  due commi cosi' sostituiscono l'originario sesto
comma per effetto dell'art. 2 della legge n. 36/1990.
 
          Note all'art. 5:
             -  Il  primo  comma  dell'art.  55 del testo unico delle
          leggi di pubblica sicurezza  prevede  che:  "Gli  esercenti
          fabbriche,  depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi
          specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni
          giornaliere  in  cui  saranno indicate le generalita' delle
          persone con le quali le operazioni stesse sono compiute".
             -  Il  D.L.  n.  1274/1956 concerne: "Modifiche al testo
          unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con
          regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  in  materia di
          acquisto di armi e materie esplodenti".  L'abrogato art. 4-
          bis  di  tale  decreto  prevedeva la inapplicabilita' delle
          disposizioni dallo  stesso  contenute  alle  armi  ad  aria
          compressa,  alle  pistole  e  carabine  Flobert e munizioni
          relative, nonche' alle  munizioni  relative  alle  armi  da
          caccia.
             -  Per  il  titolo  del R.D. n. 635/1940 si veda la nota
          all'art. 2.