Art. 5. Limiti alle registrazioni Divieto di giocattoli trasformabili in armi Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonche' alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa e dei giocattoli pirici. L'art. 4- bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452, e' abrogato. Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e quelle della presente legge non si applicano ai giocattoli. I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentono l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere la estremita' della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato. Nessuna limitazione e' posta all'aspetto dei giocattoli riproducenti armi destinati alla esportazione. (( Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti )) (( armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma e' )) (( punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da )) (( lire un milione a lire cinque milioni )) (a). )) (( Quando l'uso o il porto d'armi e' previsto quale elemento )) (( costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso )) (( sussiste o e' aggravato anche qualora si tratti di arma per uso )) (( scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia )) (( occlusa a norma del quarto comma )) (a). )) -------------- (a) Gli ultimi due commi cosi' sostituiscono l'originario sesto comma per effetto dell'art. 2 della legge n. 36/1990.
Note all'art. 5: - Il primo comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede che: "Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere in cui saranno indicate le generalita' delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute". - Il D.L. n. 1274/1956 concerne: "Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e materie esplodenti". L'abrogato art. 4- bis di tale decreto prevedeva la inapplicabilita' delle disposizioni dallo stesso contenute alle armi ad aria compressa, alle pistole e carabine Flobert e munizioni relative, nonche' alle munizioni relative alle armi da caccia. - Per il titolo del R.D. n. 635/1940 si veda la nota all'art. 2.