Art. 6.
                   Commissione consultiva centrale
                     per il controllo delle armi
(( E' istituita, presso il Ministero dell'interno, la commissione  ))
(( consultiva centrale delle armi. La commissione si compone di un ))
(( presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno,   ))
(( di cui uno della Polizia di Stato, di due del Ministero della   ))
(( difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, di cinque del     ))
(( Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di  ))
(( cui quattro in rappresentanza dei settori economici             ))
(( interessati, su designazioni plurime delle associazioni di      ))
(( categoria piu' rappresentative, di uno del Ministero del        ))
(( commercio con l'estero, di due del Ministero delle finanze, di  ))
(( cui uno della direzione generale delle dogane e l'altro del     ))
(( Corpo della gurdia di finanza, di tre esperti in materia        ))
(( balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o   ))
(( cumunque di importanza storica )) (a).                          ))
  Le  mansioni  di segretario sono esercitate da un funzionario della
direzione generale della pubblica sicurezza.
  Il  presidente  e  i componenti della commissione sono nominati con
decreto del Ministro per l'interno, durano in carica  cinque  anni  e
possono  essere  riconfermati.  Per  ciascun  componente effettivo e'
nominato un supplente.
  In  caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le
funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente;
in  caso  di  assenza  o  di impedimento dei componenti effettivi, ne
fanno le veci i supplenti.
(( La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione  ))
(( delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le  ))
(( stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle  ))
(( categorie contemplate nel precedente art. 1, nonche' su tutte   ))
(( le questioni di carattere generale e normativo relative alle    ))
(( armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la          ))
(( fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il     ))
(( commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la    ))
(( raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi (b).   ))
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   (a) Comma cosi' sostituito dall'art. 1 della legge n. 452/1982.
   (b) Comma cosi' sostituito dall'art. 2 della legge n. 452/1982.