Art. 7.
                          Catalogo nazionale
                      delle armi comuni da sparo
(( E' istituito presso il Ministero dell'interno il catalogo       ))
(( nazionale delle armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili ))
(( da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad           ))
(( avancarica, delle quali e' ammessa la produzione o              ))
(( l'importazione definitiva )) (a).                               ))
  La  catalogazione  dei  prototipi  di  nuova  produzione o di nuova
importazione avverra' sulla base dei disegni e delle  caratteristiche
indicate nella domanda o dei prototipi stessi.
  Comma terzo ( (( abrogato )) ) (b).
  L'iscrizione   dell'arma   nel  catalogo  costituisce  accertamento
definitivo della qualita' di  arma  comune  da  sparo  posseduta  dal
prototipo.
  Nel catalogo sono indicati:
   il numero progressivo d'iscrizione;
   la descrizione dell'arma e il calibro;
   il produttore o l'importatore;
   lo Stato in cui l'arma e' prodotta o dal quale e' importata.
  Confezioni  artistiche  od artigianali non alterano il prototipo se
rimangono invariate le qualita' balistiche, il  calibro  e  le  parti
meccaniche di esso.
  Con  propri  decreti  da  pubblicarsi  nella Gazzetta Ufficiale, il
Ministro per l'interno determina:
   1) la data d'inizio delle operazioni di catalogazione;
   2) le modalita' per l'iscrizione nel catalogo e quelle relative al
rifiuto dell'iscrizione;
   3)  le  modalita'  per  la  pubblicazione  e gli aggiornamenti del
catalogo.
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   (a) Comma cosi' sostituito dall'art. 3 della legge n. 452/1982.
   (b)  L'originario  terzo comma e' stato abrogato dall'art. 4 della
legge n. 452/1982.