Art. 9.
        Requisiti per il rilascio di autorizzazioni di polizia
                          in materia di armi
  Oltre  quanto stabilito dall'art. 11 del testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  18   giugno   1931,   n.   773,   e   successive
modificazioni,   le  autorizzazioni  di  polizia  prescritte  per  la
fabbricazione,   la   raccolta,   il    commercio,    l'importazione,
l'esportazione,  la  collezione,  il  deposito,  la  riparazione e il
trasporto di armi di qualsiasi tipo  non  possono  essere  rilasciate
alle  persone  che  si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43
dello stesso testo unico. Per il  rilascio  di  tali  autorizzazioni,
l'autorita' di pubblica sicurezza puo' richiedere agli interessati la
presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'art. 35 del
predetto  testo  unico modificato con decreto-legge 22 novembre 1956,
n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452.
  Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 31
maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di  cui  al  primo  comma  non
possono  essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle
misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
 
          Note all'art. 9:
             -  L'art.  11  del  testo  unico delle leggi di pubblica
          sicurezza e' cosi' formulato:
             "Art.  11.  -  Salve le condizioni particolari stabilite
          dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di  polizia
          debbono essere negate:
              1›  a  chi ha riportato una condanna a pena restrittiva
          della liberta' personale superiore a tre anni  per  delitto
          non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
              2›  a  chi e' sottosposto all'ammonizione o a misura di
          sicurezza  personale  o  e'  stato  dichiarato  delinquente
          abituale, professionale o per tendenza.
             Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi
          ha riportato condanna per delitti  contro  la  personalita'
          dello  Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti
          contro le persone  commessi  con  violenza,  o  per  furto,
          rapina,  estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina
          o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorita',
          e a chi non puo' provare la sua buona condotta.
             Le  autorizzazioni  devono  essere revocate quando nella
          persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte,
          le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere
          revocate  quando  sopraggiungono  o  vengono  a   risultare
          circostanze  che  avrebbero imposto o consentito il diniego
          dell'autorizzazione".
             - L'art. 43 dello stesso testo unico cosi' recita:
             "Art. 43. - Oltre a quanto e' stabilito dall'art. 11 non
          puo' essere conceduta la licenza di portare armi:
               a)  a  chi  ha  riportato condanna alla reclusione per
          delitti  non  colposi  contro  le  persone   commessi   con
          violenza,  ovvero  per furto, rapina, estorsione, sequestro
          di persona a scopo di rapina o di estorsione;
               b)  a  chi  ha  riportato  condanna a pena restrittiva
          della  liberta'  personale  per   violenza   o   resistenza
          all'autorita'  o  per  delitti contro la personalita' dello
          Stato o contro l'ordine pubblico;
               c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo
          di guerra, anche se amnistiato,  o  per  porto  abusivo  di
          armi.
             La  licenza  puo'  essere  ricusata  ai  condannati  per
          delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non puo'
          provare  la sua buona condotta o non da' affidamento di non
          abusare delle armi".
             -  L'art. 35 del medesimo testo unico e' riportato nelle
          note all'art. 8.
             - La legge n. 575/1965 concerne: "Disposizioni contro la
          mafia".  Il  testo  vigente  del  relativo  art.  8  e'  il
          seguente:
             "Art.  8.  -  Non  possono  essere  concesse licenze per
          detenzione e porto d'armi, ne' per fabbricazione, deposito,
          vendita  e  trasporto di materie esplodenti; se gia' furono
          concesse devono essere revocate".
             - La legge n. 1423/1956 concerne: "Misure di prevenzione
          nei confronti delle persone pericolose per la  sicurezza  e
          per la pubblica moralita'".