Art. 9. Requisiti per il rilascio di autorizzazioni di polizia in materia di armi Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' richiedere agli interessati la presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'art. 35 del predetto testo unico modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452. Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
Note all'art. 9: - L'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' cosi' formulato: "Art. 11. - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2 a chi e' sottosposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorita', e a chi non puo' provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione". - L'art. 43 dello stesso testo unico cosi' recita: "Art. 43. - Oltre a quanto e' stabilito dall'art. 11 non puo' essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della liberta' personale per violenza o resistenza all'autorita' o per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi. La licenza puo' essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non puo' provare la sua buona condotta o non da' affidamento di non abusare delle armi". - L'art. 35 del medesimo testo unico e' riportato nelle note all'art. 8. - La legge n. 575/1965 concerne: "Disposizioni contro la mafia". Il testo vigente del relativo art. 8 e' il seguente: "Art. 8. - Non possono essere concesse licenze per detenzione e porto d'armi, ne' per fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti; se gia' furono concesse devono essere revocate". - La legge n. 1423/1956 concerne: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'".