IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista  la  legge  14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima ed in particolare l'art. 32 di detta legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visti  gli  articoli 1 e 4 della suddetta legge n. 411/982, i quali
prevedono,  tra  l'altro,  una  razionale  gestione   delle   risorse
biologiche  marine  attraverso  la  regolamentazione  dello sforzo di
pesca in funzione delle reali ed accertate capacita'  produttive  del
mare;
  Visti i propri decreti 20 luglio 1989 e 25 ottobre 1989 concernenti
la pesca del pesce spada con reti derivanti;
  Visti  i  risultati parziali degli studi conferiti all'Icrap, Irpem
ed Acquastudio con propri decreti in data 11 ottobre 1989;
  Ritenuta la necessita' di salvaguardare la consistenza degli stocks
di pesce spada e di impedire la cattura accidentale di  esemplari  di
specie  marine  protette  in attesa della entrata in vigore del piano
triennale della pesca 1991-93 in cui il divieto  di  uso  delle  reti
pelagiche  derivanti  dovra'  essere  introdotto  nel  quadro  di  un
programma che preveda tutte le misure tecniche, sociali e finanziarie
di riconversione della predetta attivita';
  Considerata   la   possibilita'   di   limitare  ulteriormente  gli
inconvenienti della  pesca  con  reti  pelagiche  derivanti  mediante
l'utilizzazione dell'apposito accantonamento previsto nella tabella A
allegata alla legge 27  dicembre  1989,  n.  407  (legge  finanziaria
1990),  per  "provvidenze per il fermo biologico della pesca compresa
la riconversione dei sistemi di pesca con reti pelagiche derivanti";
  Considerata  la  necessita' di assumere nello stesso tempo tutte le
iniziative in sede comunitaria utili a pervenire alla definizione  di
un  regolamento  in  materia  di  politica  comune della pesca per il
bacino del Mediterraneo, che,  attraverso  idonee  misure  intese  al
razionale sfruttamento delle risorse ittiche, assicuri una disciplina
omogenea e generalizzata anche nello specifico  settore  della  pesca
del pesce spada;
  Ritenuta  la  opportunita'  di  verificare,  attraverso  lo  studio
affidato   all'Icrap   sulla   tecnologia   delle   reti   derivanti,
l'efficacia,  anche con riferimento al rapporto costi-benefici, della
misura tecnica concernente la calata dell'attrezzo ad una profondita'
tale per cui il margine superiore di esso sia ad almeno quattro metri
sotto la superficie del mare;
  Sentiti la commissione consultiva centrale ed il Comitato nazionale
per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  ciascuna  imbarcazione,  munita  di  licenza  di pesca con
sistema "rete da posta derivante" per la pesca del  pesce  spada,  e'
consentito   l'uso   di  una  sola  rete  rispondente  alle  seguenti
caratteristiche tecniche:
    a)   maglie  di  apertura  non  inferiore  a  320  millimetri  di
lunghezza;
    b) altezza non superiore a 35 metri;
    c)  lunghezza non superiore a 5 miglia marine per le imbarcazioni
abilitate alla pesca ravvicinata e a 1,5 miglia marine per  la  pesca
locale;
    d)   segnale   recante  l'indicazione  del  numero  di  matricola
dell'imbarcazione apposto su ciascuno dei  due  galleggianti  situati
alle  estremita' dell'attrezzo ai sensi dell'art. 104, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.  1639.