IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima ed in particolare l'art. 32 di detta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visti gli articoli 1 e 4 della suddetta legge n. 411/982, i quali prevedono, tra l'altro, una razionale gestione delle risorse biologiche marine attraverso la regolamentazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacita' produttive del mare; Visti i propri decreti 20 luglio 1989 e 25 ottobre 1989 concernenti la pesca del pesce spada con reti derivanti; Visti i risultati parziali degli studi conferiti all'Icrap, Irpem ed Acquastudio con propri decreti in data 11 ottobre 1989; Ritenuta la necessita' di salvaguardare la consistenza degli stocks di pesce spada e di impedire la cattura accidentale di esemplari di specie marine protette in attesa della entrata in vigore del piano triennale della pesca 1991-93 in cui il divieto di uso delle reti pelagiche derivanti dovra' essere introdotto nel quadro di un programma che preveda tutte le misure tecniche, sociali e finanziarie di riconversione della predetta attivita'; Considerata la possibilita' di limitare ulteriormente gli inconvenienti della pesca con reti pelagiche derivanti mediante l'utilizzazione dell'apposito accantonamento previsto nella tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), per "provvidenze per il fermo biologico della pesca compresa la riconversione dei sistemi di pesca con reti pelagiche derivanti"; Considerata la necessita' di assumere nello stesso tempo tutte le iniziative in sede comunitaria utili a pervenire alla definizione di un regolamento in materia di politica comune della pesca per il bacino del Mediterraneo, che, attraverso idonee misure intese al razionale sfruttamento delle risorse ittiche, assicuri una disciplina omogenea e generalizzata anche nello specifico settore della pesca del pesce spada; Ritenuta la opportunita' di verificare, attraverso lo studio affidato all'Icrap sulla tecnologia delle reti derivanti, l'efficacia, anche con riferimento al rapporto costi-benefici, della misura tecnica concernente la calata dell'attrezzo ad una profondita' tale per cui il margine superiore di esso sia ad almeno quattro metri sotto la superficie del mare; Sentiti la commissione consultiva centrale ed il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare; Decreta: Art. 1. 1. Per ciascuna imbarcazione, munita di licenza di pesca con sistema "rete da posta derivante" per la pesca del pesce spada, e' consentito l'uso di una sola rete rispondente alle seguenti caratteristiche tecniche: a) maglie di apertura non inferiore a 320 millimetri di lunghezza; b) altezza non superiore a 35 metri; c) lunghezza non superiore a 5 miglia marine per le imbarcazioni abilitate alla pesca ravvicinata e a 1,5 miglia marine per la pesca locale; d) segnale recante l'indicazione del numero di matricola dell'imbarcazione apposto su ciascuno dei due galleggianti situati alle estremita' dell'attrezzo ai sensi dell'art. 104, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.