Art. 2.
  1.  La  distanza  tra le reti di cui al precedente art. 1, non puo'
essere inferiore a 1,5 miglia  ne'  all'atto  della  calata,  ne'  in
qualsiasi momento dell'attivita' di pesca.
  2.  Il  capo  del  compartimento  marittimo, sentita la commissione
consultiva locale  della  pesca  marittima  stabilisce,  con  propria
ordinanza,  zone  di  mare in cui e' vietata l'attivita' di pesca con
reti di cui al precedente art. 1, di ampiezza variante da uno  a  due
miglia al fine di rendere agevole la navigazione e l'accesso ai porti
rientranti nella giurisdizione del compartimento.
  3.  Con successivo decreto sara' individuata la zona del mar Ligure
in cui  la  predetta  attivita'  di  pesca  sara'  vietata  ai  sensi
dell'art.  98  del  decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre
1968, n. 1639.