Art. 2. 1. La distanza tra le reti di cui al precedente art. 1, non puo' essere inferiore a 1,5 miglia ne' all'atto della calata, ne' in qualsiasi momento dell'attivita' di pesca. 2. Il capo del compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale della pesca marittima stabilisce, con propria ordinanza, zone di mare in cui e' vietata l'attivita' di pesca con reti di cui al precedente art. 1, di ampiezza variante da uno a due miglia al fine di rendere agevole la navigazione e l'accesso ai porti rientranti nella giurisdizione del compartimento. 3. Con successivo decreto sara' individuata la zona del mar Ligure in cui la predetta attivita' di pesca sara' vietata ai sensi dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.